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PREMESSA (acquisto prima casa - agevolazioni)
Con la presente sezione dedicata interamente alle agevolazioni sull' acquisto della prima casa si vogliono fornire ai visitatori del sito alcune notizie in merito che credo potranno tornare utili a chiunque.
Se dopo la lettura di queste pagine avete ancora dei dubbi potete scrivermi inviando una mail all' indirizzo sotto riportato. Naturalmente, svolgendo la professione del geometra, mi propongo per qualsiasi vostra esigenza nello svolgimento di pratiche varie.
Se vuoi contattarmi: info@visurnet.com
Con questa premessa voglio ricordare che l’agevolazione “prima casa” consente di: applicare l’imposta di registro con l’aliquota del 3 per cento invece che del 7 per cento; Per quanto riguarda le imposte ipotecaria e catastale l' agevolazione consiste in un pagamento in misura fissa (168 + 168), al posto dell' applicazione delle percentuali in misura del 2% e 1%.
Le agevolazioni si applicano per trasferimenti che abbiano ad oggetto abitazioni non di lusso così come specificato d al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, sempre che ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, parte prima, del Testo Unico Registro delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (in seguito Testo Unico Registro). I requisiti di carattere soggettivo e oggettivo dell’agevolazione riguardano:
1) la tipologia dell’immobile trasferito: deve trattarsi di una casa di abitazione avente caratteristiche non di lusso secondo i criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969; (vedi le caratteristiche delle abitazioni di lusso).
2) l’ubicazione dell’immobile: “l’immobile deve essere situato nel comune in cui l’acquirente abbia o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano”;
3) l’assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso comune: l’acquirente non può risultare titolare “ esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà , usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare”;
4) la novità nel godimento dell’agevolazione: l’acquirente non può essere titolare “ … neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo” o, in generale, con le agevolazioni “prima casa” che si sono succedute negli anni.
La dichiarazione di voler stabilire la propria residenza e le dichiarazioni di non possidenza devono essere rese in atto. In presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla norma agevolativa in commento, il regime di favore si applica alla generalità dei soggetti, indipendentemente dalla loro nazionalità.
L’agevolazione “prima casa” spetta anche se il bene viene acquistato da un minore non emancipato o da altri incapaci, quali interdetti e inabilitati, ovviamente in presenza di tutti i requisiti previsti, compreso quello della residenza (cfr. circolare n. 1 del 2 marzo 1994, capitolo 1, par. 4, punto 5). Il comma 4 della nota II-bis) del Testo Unico Registro, al primo periodo stabilisce che “In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una soprattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte”.
L’ultimo periodo del medesimo articolo precisa che “Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale”. Nel caso di alienazione dell’immobile e di acquisto, entro un anno, di un’altra casa di abitazione in regime agevolato, l’acquirente può inoltre fruire di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’IVA corrisposta in relazione al precedente acquisto (al riguardo si veda il successivo paragrafo 8). In ogni caso l’ammontare del credito non può essere superiore all’imposta di registro o all’IVA dovuta per l’acquisto della nuova casa di abitazione (cfr. circolare n. 19/E del 1 marzo 2001 punto 1.4).
Per approffondimenti vedi anche: agevolazioni fiscali
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news del 26/10/2006
dal 03/10/2006 le visure catastali diventano gratuite. Possono essere ritirate in catasto senza pagare...continua
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Domenica Marzo 23, 2008 11:13