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LA REVISIONE DEI VALORI CATASTALI


NOTIZIA DEL 12/08/2005 - revisioni dei valori catastali -

Con una circolare dello scorso 4 Agosto l'Agenzia del Territorio ha messo a punto per i Comuni, promotori dell'iniziativa in base alle disposizioni contenute nella legge 311 del 2004 (Finanziaria 2005), una serie di disposizioni tecniche che serviranno per le procedure di accertamento.

Saranno infatti i comuni che procederanno all' accertamento di eventuali aumenti di valore dei fabbricati non dichiarati all' agenzia del territorio, dovuti a ristrutturazione o manutenzione straordinaria o comunque altri interventi che di fatto hanno incrementato il valore dell' immobile. Ad essere interessati dalla nuova normativa non saranno solamente gli immobili che hanno subito modifiche sostanziali attraverso ristrutturazioni o manutenzioni straordinarie, ma anche quelli accastati molti anni addietro che hanno una rendita catastale vecchia di anni e quindi non in linea con i tempi attuali. Ancora interessati saranno anche quegli immobili di cui nel tempo è cambiata la destinazione d' uso, ad esempio da abitazione ad uffici ecc.

I comuni avranno la possibilità di richiedere ai cittadini inadempienti le somme non corrisposte in materia d' imposte (es. ici) a partire dalla data in cui il fabbricato ha subito delle variazioni e quindi degli aumenti di valore.

I comuni di concerto con l' agenzia del territorio provvederanno ad effettuare i vari accertamenti e nel caso riscontrassero delle anomalie avviseranno i proprietari degli immobili invitandoli a procedere alla presentazione della variazione catastale presso l' ufficio del catasto.

Se i cittadini interpellati non risponderanno entro 90 giorni, sarà l' ufficio del catasto che provvederà d' ufficio, inviando un avviso di sopralluogo con un anticipo di 3 giorni ed imputando tutte le spese per la redazione della pratica catastale al proprietario dell' immobile.

In caso d' inadempienza potranno anche scattare le sanzioni che vanno da un minimo di 258 ad un massimo di 2.066 euro. Naturalmente oltre alle sanzioni ci saranno da pagare anche le spese relativa alla paratica di accatastamento svolta dall' ufficio tecnico erariale. Si parla di qualche migliao di euro. Di contro c'è la possibilità per il proprietario dell' immobile di presentare ricorso alla sezione tributaria provinciale.

In conclusione chi non si preoccuperà di dichiarare tempestivamente eventuali variazioni del proprio immobile all' agenzia del territorio, rischia di dover sborsare una cifra considerevole per la regolarizzazione della situazione. Di seguito riporto una stima:

- sanzioni: da 258 a 2.066 euro

- accastamento d' ufficio: circa 2.000 euro (la cifra può variare a seconda della pratica)

Di seguito riporto la circolare dell' Agenzia del Territorio del 04/08/2005 e la tabella delle tariffe in caso di accatastamento d' ufficio.

- circolare del 04/08/2005 (480 KB)

- tariffe da pagare per l' accastamento d' ufficio (150 KB)

- finanziaria per il 2005 (vedi commi 335, 336 ecc.) (435 KB)

Ultimo aggiornamento: Lunedì Marzo 12, 2012 19:03


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