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SEZIONE: TUTTO PER LA CASA - ARGOMENTO: AGEVOLAZIONI PER L' ACQUISTO DELLA CASA - PAGINA: PERTINENZA

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LE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER LE PERTINENZE PRIMA CASA

Quando si acquista una prima casa e si hanno i diritti per godere delle agevolazioni fiscali si può richiedere l' agevolazioni anche per le peritnenze della casa (una per ogni categoria ammessa). Le categorie catastali che possono beneficiare delle agevolazioni sono il garage (C/6), cantina o soffitta o magazzeno (C/2), tettoia o posto auto (C/7).

Le categorie su citate possono trovarsi in prossimità dell' abitazione ad esempio prospicienti separate da strada ma non troppo distanti o addirittura in altro comune. Le pertinenze di fatto devono essere destinate al servizio dell' abitazione in modo durevole.

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA E CASI PARTICOLARI

Ci sono alcuni casi particolari che meritano secondo me un' attenzione particolare. Di seguito ne esaminiamo qualcuno.

Coniuge in regime di comunione legale

Nel caso che due coniugi siano in comunione legale e acquistino una casa da adibire a prima casa ma solo uno possegga i diritti per usufruire delle agevolazioni (in quanto, ad esempio, l'altro ha gia' fruito dell'agevolazione in relazione ad un immobile acquistato prima del matrimonio ovvero in regime di separazione dei beni), l' agevolazione si applica in misura del 50% cioé sulla quota acquistata dal coniuge in possesso dei requisiti.

Titolari di nuda proprieta' su altra abitazione

L'agevolazione prima casa e' prevista anche per l' acquirente o ai coniugi che siano titolari del diritto di nuda proprietà su un' altra casa di abitazione ricadente nello stesso comune in cui insiste l' immobile che viene comprato e per il quale si vogliano chiedere le agevolazioni che ci siano le altre condizioni previste per legge. Il beneficio spetta pero' solo se la nuda proprieta' sia stata acquistata senza fruire in precedenza dell'agevolazione prima casa.

Acquisti di ulteriori quote dello stesso immobile

Si puo' fruire dell'agevolazione "prima casa", in presenza di tutti gli altri requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, anche quando si acquistano quote di un immobile di cui si e' gia' proprietari di una parte.

Sulla stessa casa di abitazione l'agevolazione spetta anche nei seguenti casi:

- quando chi ha il diritto di usufrutto, uso o abitazione acquista la nuda proprieta' dell'immobile;
- quando il nudo proprietario acquista il diritto di usufrutto, uso o abitazione

Acquisto di casa contigua

Le agevolazioni prima casa spettano anche quando si acquistano due unità immobiliari contigue (confinanti) e che a seguito di intervento edilizio vengano a costituire un' unica abitazione. Per poter godere dell' agevolazione è necessario però che l' abitazione a fine intervento non abbia caratteristiche di lusso.

Ancora ad esempio si gode dell' agevolazione sempre se si acquista un immobile contiguo (ad esempio una stanza) da fondere all' abitazione anche se già acquistata usufruendo delle agevolazioni.

Acquisto di abitazione in corso di costruzione

Si può usufruire delle agevolazioni prima casa anche se si acquista un immobile ancora in fase di costruzione, sempre che siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla legge per gli altri casi.

QUANDO SI PERDONO LE AGEVOLAZIONI PER LA PRIMA CASA

L' acquirente perde le agevolazioni prima casa nei seguenti casi:

- le dichiarazioni rese durante l' atto notarile di acquisto sono false;

- non viene trasferita la residenza nel Comune in cui è situato l'immobile entro 18 mesi dall'acquisto;

- vende o dona l'abitazione prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non riacquista un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Le agevolazioni invece non si perdono se chi ne ha usufruito vende o dona l' immobile oggetto di agevolazione acquista un terreno e realizza sempre nello stesso termine un fabbricato da adibire ad abitazione principale. La decadenza dall'agevolazione comporta il recupero della differenza di imposta non versata e degli interessi nonche' l'applicazione di una sanzione pari al 30% dell'imposta stessa.

La perdita dell' agevolazione comporta il recupero della differenza di imposta non versata e degli interessi nonche' l'applicazione di una sanzione pari al 30% dell'imposta stessa.

L'accertamento dell'ufficio

L'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate, qualora entro 3 anni accerti l'assenza anche di una sola delle condizioni previste dalla legge, emettera' avviso di liquidazione per recuperare le maggiori imposte dovute dal contribuente che ha indebitamente usufruito dell'agevolazione.

Riguardo alla data dalla quale inizia a decorrere detto termine triennale, essa e' diversa a seconda delle situazioni. Nel caso, ad esempio, di false dichiarazioni rese in sede di registrazione dell'atto, il termine triennale di decadenza inizia a decorrere dalla stessa data della registrazione.

Un caso diverso e', invece, quello in cui il contribuente dichiara che intende entro 18 mesi trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato e poi non si trasferisce. In questa ipotesi, nella quale la dichiarazione non e' falsa sin dall'origine, il termine di decadenza di 3 anni non puo' ovviamente iniziare a decorrere dalla data di registrazione dell'atto, ma dal giorno di scadenza del diciottesimo mese. Prima di questa data, infatti, nessuna contestazione sulla spettanza dell'agevolazione puo' essere fatta al contribuente, dal momento che poteva essere veritiero il proposito di trasferire la residenza.

Ultimo aggiornamento: Lunedì Maggio 13, 2013 21:46

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