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AVVERTENZE: gli argomenti trattati andranno approfonditi dagli interessati richiedendo informazioni, presso uffici ed enti competenti. Gli argomenti trattati dovranno essere considerati esclusivamente come prime informazioni. Le informazioni sottoriportate non potranno essere prese come valide per intraprendere qualsiasi genere di azione.
BANCA
E ASSICURAZIONE
Capita
spessissimo che colui che muore fosse intestatario
di conti correnti, libretti di risparmio, assicurazioni
ecc.
Conto
corrente
Anche
i conti correnti, libretti di risparmio ecc. fanno
parte dell'attivo ereditario. Una volta che l'istituto
bancario ha notizia della morte del proprio cliente,
provvede al blocco del conto e quindi non potranno
essere effettuati dei movimenti.
La
cifra esistente sul conto o sul libretto di risparmio
dovrà comparire all'interno della denuncia
di successione.
Ricevimento
di bonifici:
Se
dopo la morte del de cuius dovessero pervenire dei
bonifici a suo favore la banca dovrà lasciare
la somma a disposizione del patrimonio ereditario.
In seguito si potrà stabilire se tali cifre
andranno o meno ad aggiungersi effettivamente alla
massa ereditaria.
Assegni
bancari, carte di credito:
Gli
assegni emessi dal cliente prima della morte vengono
comunque pagati dalla banca e addebitati sul conto.
Se
colui che muore era in possesso di carte di credito,
le stesse verranno ritirate e bloccate.
Prodotti
di risparmio e di investimento
Il
libretto di risparmio
La
cifra esistente al momento del decesso, farà
parte della massa ereditaria, e quindi sarà
da dichiararsi in denuncia di successione.
Libretto
di risparmio al portatore:
Nel
caso di libretto al portatore lo stesso può
essere trasferito semplicemente consegnandolo ad un'altra
persona.
Chiunque
abbia in mano il libretto è autorizzato ad
effettuare prelievi. Nel libretto di risparmio al
portatore la banca conosce solo il cliente che ha
aperto il libretto, ma non sa chi ne sia in possesso.
La
morte del cliente che ha aperto il libretto è
quindi irrilevante per la "continuità"
del libretto stesso, dato che egli lo avrebbe potuto
dare ad altri quando era ancora in vita.
Per
questo i libretti al portatore entrano a far parte
della massa ereditaria solo nel caso in cui al momento
della sua morte essi siano stati in possesso del defunto
o siano depositati a suo nome presso terzi (ad es.
nel deposito titoli o in una cassetta di sicurezza
presso una banca).
Titoli
I
titoli rientrano a far parte della massa ereditaria
e quindi sono soggetti all'imposta di successione.
Gli
eredi possono decidere anche di lasciare i titoli
nella proprietà comune e di gestirli nel deposito
titoli della comunione ereditaria.
Fondi
di investimento
I
fondi d'investimento, spesso vengono solo commissionati
dalle banche, mentre la gestione vera e propria spetta
alla società di gestione. In questi casi la
procedura di successione, vale a dire il trasferimento
delle quote dei fondi agli eredi legittimi, avviene
direttamente presso la società di gestione.
In generale la banca, in qualità di intermediario,
provvede alla raccolta ed all'inoltro dei documenti
e delle firme necessarie.
Cassette
di sicurezza
Se
colui che muore era in possesso di una cassetta di
sicurezza la stessa non può essere aperta se
non con il consenso di tutti gli eredi legittimi.
Il
contenuto della cassetta di sicurezza rientra nella
massa ereditaria
Assicurazioni
Liquidazioni
di assicurazioni sulla vita agli eredi non fanno parte
della massa ereditaria. Le assicurazioni sono contratti
tipici stipulati a favore di terzi. Benché
tali liquidazioni siano direttamente legate alla morte
dell'assicurato, esse vanno tuttavia ai beneficiari
stabiliti per contratto. Non si tratta quindi di una
fattispecie rilevante ai fini dell'eredità,
in quanto agli eredi non vengono trasferiti diritti
del defunto.
Diversa
è la situazione quando si tratta di prestazioni
assicurative, come ad esempio pagamenti a titolo di
risarcimento di danni all'assicurato stesso, liquidati
quando ancora era in vita. Tali pagamenti costituiscono
una normale voce dell'attivo della massa ereditaria.
Liquidazione
Dopo
che si sono espletate tutte le varie pratiche, la
banca può pagare le quote ai vari eredi relativamente
ai crediti disponibili, che in precedenza appartenevano
al de cuius.
Affinché
la banca possa effettuare la liquidazione è
necessaria la firma di tutti gli eredi aventi diritto.
La banca può liquidare anche ad un curatore
che deve essere nominato dagli eredi.
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