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SEZIONE: UTILITY - ARGOMENTO: EDILIZIA-AGEVOLAZIONI - PAGINA: ACQUISTO ED AGEVOLAZIONI PER LA PRIMA CASA

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ATTO INTEGRATIVO

Di Pino Caddeo (geometra libero professionista si occupa di progettazione, pratiche del 36% e 55%, assitenza negli adempimenti fiscali per ottenere le agevolazioni)

Merita una breve riflessione, infine, l’ipotesi in cui le dichiarazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge per fruire dell’agevolazione in esame non siano state rese nell’atto di compravendita, bensì in uno specifico atto integrativo che rechi le predette dichiarazioni. In passato sull’argomento si è espressa la Direzione Generale delle Tasse e Imposte Indirette sugli Affari, che con la risoluzione del 25 luglio 1986, n. prot. 220478, ha fatto presente che “… sebbene l’atto integrativo (rectius atto di rettifica) … tragga spunto dalla dichiarazione di parte intesa a conseguire i benefici in argomento, non può negarsi al predetto documento la natura di atto notarile che, per dichiarazione dello stesso pubblico ufficiale rogante, si integra con il precedente rogito…”.

Con la predetta risoluzione, quindi, è stata riconosciuta la possibilità di integrare anche successivamente l’atto di compravendita qualora nello stesso non sia stata resa la dichiarazione prescritta dalla legge per avvalersi dell’agevolazione “prima casa”. In conclusione, deve riconoscersi la possibilità che, con atto successivo il richiedente renda le dichiarazioni previste dalla legge ed erroneamente omesse nell’atto di acquisto. Ciò che conta per l’applicazione del beneficio fiscale in parola è che la dichiarazione di sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi al momento della stipula dell’atto di trasferimento sia resa in atto integrativo redatto secondo le medesime formalità giuridiche.

Riconosciuta la possibilità che l’originario atto di compravendita possa essere integrato delle dichiarazioni necessarie a fruire del regime di favore, consegue che, anche l’atto con il quale si acquista una nuova abitazione dopo l’alienazione della “prima casa” precedentemente acquistata con i benefici, possa essere integrato degli elementi richiesti per ottenere l’agevolazione e della relativa documentazione. Pertanto, in tal caso, non è preclusa la spettanza del credito d’imposta di cui all’articolo 7 della legge n. 448 del 1998, sempre che il contribuente sia in possesso della documentazione comprovante l’effettiva sussistenza dei requisiti (cfr. risoluzione 12 marzo 2002, n. 84/E).

La possibilità di richiedere l’applicazione del regime agevolato “prima casa” attraverso la presentazione di un atto successivo “integrativo” era già stata riconosciuta in ordine alla tassazione delle sentenze che accertano l’acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento. Infatti, con la Circolare 16 ottobre 1997, n. 267 la scrivente, riconoscendo la possibilità di applicare l’agevolazione prima casa in sede di tassazione della sentenza dichiarativa dell’usucapione, sotto il vigore del D.L. 20 maggio 1993, n. 155 (possibilità oggi non più consentita in base alle nuove disposizioni in materia di agevolazione “prima casa”) aveva precisato che l’agevolazione poteva essere richiesta dal contribuente mediante integrazione dell’atto giudiziario, con dichiarazione autenticata nelle firme.

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Ultimo aggiornamento: Giovedì Aprile 25, 2013 13:42


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Gent. mo visitatore, permettimi di presentarmi. Mi chiamo Pino Caddeo e svolgo la libera professione del geometra. Vivo e lavoro in Sardegna (Borore - NU), ma posso offrire prestazioni professionali su tutto il territorio italiano. Principalmente mi occupo di progettazione di fabbricati in genere, pratiche catastali (accatastamento fabbricati mai dichiarati e non), frazionamenti, predisposizone pratiche di dichiarazione di successione relative volture catastali. I servizi attivi in tutto il territorio nazionale sono quelli relativi alle ricerche catastali (visure, estratti di mappa, elaborati planimetrici, planimetrie catastali ecc.) e denuncie di successione e volture catastali. I servizi ti permettono di ottenere in pochissimo tempo e direttamente su tuo computer la documentazione di cui hai bisogno! Per farti un' idea di ciò che possiamo offrirvi vi consiglio di farvi un piccolo tour sul sito....grazie!! Sul sito trovate anche delle sezioni tematiche informative che cercano per quanto possibile di aiutarvi ad avere le informazioni che cercate...vedi le sezioni dedicate all' imu, detrazione 36%, successioni e volture ecc. Trovi i link delle sezioni tematiche nella parte alta delle pagine.

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