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mutuo e agevolaioni prima casa. Su queste pagine troverete utili notizie in merito alle agevolazioni fiscali sui mutui. Una sezione completamente dedicata al muto e a cosa occorre sapere per poter usufruire delle agevolazioni previste dalla legge. Naturalmente queste saranno solamente delle informazioni di base per cui per avere ulteriori notizie e approffondimenti è necessario recarsi presso l' agenzia delle entrate dove potranno darvi maggiori informazioni.

SEZIONE: ARGOMENTI UTILI - ARGOMENTO: MUTUO E AGEVOLAZIONI PRIMA CASA- PAGINA: DETRAZIONE MUTUO

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AVVERTENZE: gli argomenti trattati andranno approfonditi dagli interessati richiedendo informazioni, presso uffici ed enti competenti. Gli argomenti trattati dovranno essere considerati esclusivamente come prime informazioni. Le informazioni sottoriportate non potranno essere prese come valide per intraprendere qualsiasi genere di azione.

COME SI CALCOLA LA DETRAZIONE D' IMPOSTA SPETTANTE

L'importo massimo complessivo di spesa su cui applicare la detrazione è di 3.615,20 euro. Pertanto, la detrazione non può essere superiore a 686,89 euro, pari al 19% di 3.615,20 euro. Questo tetto massimo di spesa detraibile deve essere suddiviso tra tutti gli intestatari e riferito, eventualmente, a più contratti di mutuo stipulati per l'acquisto.

La detrazione d'imposta spetta nell'anno in cui le spese sono state effettivamente sostenute, indipendentemente dalla data di scadenza, sia per gli interessi passivi che per gli oneri accessori (principio di cassa).

Ad esempio: una rata di mutuo con scadenza a gennaio del 2007 ma pagata a dicembre 2006, può essere detratta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2006, che si presenta nel 2007. Al contrario, non sarebbe possibile indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al 2006 una rata di mutuo che, pur con scadenza a gennaio di detto anno, sia stata pagata a dicembre 2005.

Attenzione! La detrazione d'imposta sugli interessi passivi spetta limitatamente alla parte di mutuo corrispondente al valore dichiarato nell'atto.

Secondo tale principio, in sostanza, quando la somma presa a mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte di mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto (gli oneri accessori consentono quindi di aumentare la detrazione spettante, fermo restando il limite massimo di 3.615,20 euro).

Tra le voci che incrementano il costo d'acquisto dell'immobile destinato ad abitazione principale rientrano le seguenti:

• onorario del notaio relativo sia all'atto di compravendita sia al contratto di mutuo
• imposte dovute per l'atto di trasferimento immobiliare (registro, Iva, ipotecaria e catastale)
• spese per l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca
• imposta sostitutiva sul capitale prestato
• spese sostenute per l'autorizzazione del Giudice tutelare
• spese sostenute nei procedimenti esecutivi individuali o concorsuali
• compensi di mediazione immobiliare.

Per determinare la parte di interessi passivi sulla quale calcolare la detrazione Irpef del 19% può essere utilizzata la seguente formula:

costo di acquisto dell'immobile x interessi passivi pagati / capitale erogato a titolo di mutuo

Esempio:

nel caso in cui un contribuente abbia contratto un mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale per un ammontare di 250.000 euro, a fronte del costo di acquisto dell'immobile indicato nel rogito notarile e degli altri oneri accessori (per un totale, supponiamo, di 200.000 euro), gli interessi passivi possono essere detratti limitatamente a quest'ultimo importo. Se gli interessi annui pagati sul mutuo ammontano a 4.500 euro, la detrazione del 19% spetta su un importo massimo di 3.600 euro, così determinato:

200.000 x 4.500 : 250.000 = 3.600 euro

RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO DI MUTUO

Nel caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo stipulato per l'acquisto di propria abitazione si continua ad aver diritto alla detrazione prevista dalla normativa vigente al momento della stipula dell'originario contratto di mutuo.

Tale trattamento si mantiene, tuttavia, solo se:

• sono rimaste invariate le parti contraenti;
• non sia mutato l'immobile concesso in garanzia;
• l'importo del mutuo non risulti superiore alla residua quota di capitale (comprensivo delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso calcolati al cambio del giorno in cui avviene la conversione, nonché degli eventuali oneri per l'estinzione anticipata della provvista in valuta estera) da rimborsare alla data di rinegoziazione del predetto contratto.

Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avvenga, anziché con il contraente originario, tra l'istituto di credito e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

FONTE: agenzia delle entrate: www.agenziaentrate.it

Ultimo aggiornamento: Giovedì Gennaio 3, 2008 16:39

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