-
Visurnet.com è lieta di informarti che è
attivo il nuovo forum dove potrai discutere con gli
altri membri (chiedere e avere consigli) su alcune
problematiche legate alla dichiarazione di successione.
Se vuoi porre una tua domanda accedi
al forum
Una
volta che avrai avuto accesso al forum per inserire
un tuo messaggio fai clik su: nuova discussione
AVVERTENZE:
gli argomenti trattati andranno approfonditi dagli
interessati richiedendo informazioni, presso uffici
ed enti competenti. Gli argomenti trattati dovranno
essere considerati esclusivamente come prime informazioni.
Le informazioni sottoriportate non potranno essere
prese come valide per intraprendere qualsiasi genere
di azione.
CASI PARTICOLARI
AQUISTO DI UNA QUOTA DELL' UNITA' IMMOBILIARE
La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare una ulteriore quota
di proprietà dell'unità immobiliare.
AQUISTO DI DUE UNITA' IMMOBILIARI
Qualora un soggetto si trovi nella condizione di potersi avvalere contemporaneamente
della detrazione con riferimento a due acquisti di immobili, è consentito applicare la
detrazione in corrispondenza di uno solo degli acquisti.
In tal caso, la detrazione dovrà riferirsi agli interessi pagati in relazione alla casa effettivamente
adibita ad abitazione principale del soggetto.
IMMOBILE OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
Qualora l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, la detrazione
spetta dalla data in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale, a condizione che:
• l'utilizzo come abitazione principale avvenga entro 2 anni dall'acquisto;
• la ristrutturazione sia comprovata da concessione edilizia o atto equivalente.
IMMOBILE LOCATO
Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta a decorrere sin dalla prima
rata di mutuo corrisposta, a condizione che:
• entro 3 mesi dall'acquisto l'acquirente notifichi al locatario l'atto di intimazione di
licenza o di sfratto per finita locazione;
• entro 1 anno dal rilascio, l'immobile sia adibito ad abitazione principale.
Qualora entro 1 anno dal rilascio, l'immobile non venga destinato ad abitazione principale,
gli interessi per i quali il contribuente si è avvalso della detrazione dovranno essere
dichiarati e assoggettati a tassazione separata.
PERTINENZE
Il contratto di mutuo deve essere espressamente finalizzato all'acquisto dell’abitazione
principale e delle sue pertinenze.
Un contratto di mutuo stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza non dà
diritto alla detrazione, anche se si tratti di pertinenza dell'abitazione principale.
DOCUMENTAZIONE
Per fruire della detrazione, è necessario che il contribuente conservi ed esibisca o trasmetta, a richiesta degli Uffici
finanziari, la seguente documentazione:
• quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo;
• copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per l'acquisto
dell'abitazione principale.
FONTE: agenzia delle entrate: www.agenziaentrate.it