-
Visurnet.com è lieta di informarti che è
attivo il nuovo forum dove potrai discutere con gli
altri membri (chiedere e avere consigli) su alcune
problematiche legate alla dichiarazione di successione.
Se vuoi porre una tua domanda accedi
al forum
Una
volta che avrai avuto accesso al forum per inserire
un tuo messaggio fai clik su: nuova discussione
AVVERTENZE:
gli argomenti trattati andranno approfonditi dagli
interessati richiedendo informazioni, presso uffici
ed enti competenti. Gli argomenti trattati dovranno
essere considerati esclusivamente come prime informazioni.
Le informazioni sottoriportate non potranno essere
prese come valide per intraprendere qualsiasi genere
di azione.
CHI PUO' USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE D' IMPOSTA IRPEF
La detrazione d'imposta spetta agli acquirenti , anche della sola nuda proprietà, che siano
contestualmente contraenti del mutuo ipotecario. In presenza di più intestatari del
mutuo, il diritto alla detrazione spetta a ciascuno in proporzione alla propria quota.
CONTITOLARITA' DEL CONTRATTO DI MUTUO
In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di
3.615,20 euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote
di rivalutazione sostenuti.
Ad esempio: i coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro, cointestatari in parti uguali del mutuo
che grava sull'abitazione acquistata in comproprietà, possono indicare al massimo un importo di 1.807,60 euro
ciascuno, per ottenere 343,44 euro a testa.
Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene
interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi,
sempre che il coniuge a carico sia comproprietario dell'abitazione.
NUDO PROPRIETARIO
La detrazione spetta anche all'acquirente della sola nuda proprietà.
Ad esempio: il proprietario dell'immobile gravato da un usufrutto in favore di altra persona, può fruire
della detrazione sempre che ricorrano tutte le altre condizioni richieste. La detrazione, invece, non compete
mai all'usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l'immobile ma un diritto reale di godimento.
ACCOLLO DEL MUTUO DA PARTE DELL' EREDE O DELL' ACQUIRENTE
In caso di morte del mutuatario, il diritto alla detrazione si trasmette all'erede o legatario
o all'acquirente che si sia accollato il mutuo.
In caso di accollo, per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella
di stipula del contratto di accollo del mutuo. Il contribuente, quindi, che si è accollato un
mutuo ha diritto alla detrazione se a quella data ricorrono nei suoi confronti le condizioni
previste dalla legge.
La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme al coniuge
deceduto del mutuo contratto per l'acquisto dell’abitazione principale, a condizione che
provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo.
MUTUI STIPULATI DALLA COOPERATIVA A DALL' IMPRESA COSTRUTTRICE
Nel caso di mutui ipotecari indivisi stipulati da cooperative o da imprese costruttrici, il
diritto alla detrazione d'imposta spetta agli assegnatari o agli acquirenti in relazione agli
interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, rimborsati da questi ai contraenti
dei mutui.
Per i soci di cooperative edilizie, per avere diritto alla detrazione, non vale il momento del
formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell'acquisto, ma il momento
della delibera assembleare di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo
di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso.
FONTE: agenzia delle entrate: www.agenziaentrate.it