La
giunta regionale Sarda ha emanato il provvedimento
per la tutela e salvaguardia delle coste della Sardegna.
Di seguito riporto il testo della circolare esplicativa
in merito alla legge.
Legge
Regionale 25 novembre 2004, n. 8
CIRCOLARE ESPLICATIVA DEL 03/02/2005
Oggetto:
Circolare esplicativa della L.R. 25 novembre 2004,
n.8, recante "Norme urgenti diprovvisoria salvaguardia
per la pianificazione paesaggistica e la tutela del
territorio regionale"
La
presente Circolare si propone di dare le prime risposte
ed alcuni orientamenti comportamentali non solo agli
Enti Locali, in quanto i più diretti interessati
nella applicazione delle nuove disposizioni regionali,
ma anche a privati cittadini che, a seguito dell'approvazione
della L.R. 25 novembre 2004, n. 8, pubblicata nel
B.U.R.A.S. n. 38 del 25.11.2004, recante "Norme
urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione
paesaggistica e la tutela del territorio regionale",
hanno inoltrato all'Amministrazione regionale motivate
richieste di chiarimenti e di precisazioni in relazione
alla portata ed ai contenuti innovativi introdotti
dalla legge in argomento nelle materie trattate.
Si
è comunque consapevoli che i temi affrontati
dalle nuove disposizioni legislative e le implicazioni
che ne potranno derivare sono di tale ampiezza e complessità
da non poter essere esaurientemente trattati, peraltro
in via preventiva, in una circolare, disposta a seguito
degli accennati quesiti da parte degli interessati
(e pertanto circoscritta agli argomenti da questi
ultimi sollevati), che non può avere la pretesa
di aver dato esauriente risposta a tutti i problemi
che senz'altro emergeranno nella pratica operativa
e potranno trovare, soltanto in tale sede, specifica
definizione.
1.
La pianificazione paesaggistica regionale.
L'annullamento
dei PP.TT.PP. da parte del Presidente della Repubblica
e, in tempi successivi, dal TAR Sardegna ha prodotto
una situazione di precarietà nel sistema di
governo del territorio regionale, che si è
trovato così privo del principale quadro di
riferimento e di coordinamento della pianificazione
comunale nella fasciacostiera.
La
Giunta regionale si è quindi impegnata, al
fine di assicurare un'adeguata tutela e valorizzazione
del paesaggio, a predisporre e ad adottare, entro
dodici mesi dall'approvazione della legge, il Piano
Paesaggistico Regionale (P.P.R), ritenuto dal legislatore
il principale strumento della pianificazione territoriale
regionale, che costituirà, in assenza di altri
strumenti di pari livello, riferimento principale
per la pianificazione comunale e sovracomunale.
2.
Le misure di salvaguardia dell'articolo 3.
Nel
ribadire la inedificabilità degli ambiti territoriali
di cui al comma 1 dell'articolo 10 bis della L.R.
n.45/89 il legislatore, nelle more dell'approvazione
del Piano Paesaggistico, ha prescritto alcune limitazioni
nell'uso del suolo, tra le quali il divieto di realizzare
nuove opere soggette a concessione ed autorizzazione
edilizianegli ambiti di cui ai punti a), b) e c) del
comma 1 dello stesso articolo 3, escludendo dal rispetto
delle citate limitazioni gli interventi che, pur compresi
nei suddetti ambiti, ricadano nei territori dei Comuni
di cui al 1 e 2 comma dell'art.8 che, alla data di
pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale
del 10 agosto 2004, n.33/1, hanno provveduto all'approvazione
del P.U.C., nonché di quelli che, alla stessa
data, hanno adottato il P.U.C., corredato dello studio
di compatibilità paesistico ambientale, da
approvare in via definitiva entro 6 mesi dalla entrata
in vigore della legge, e dei Comuni compresi nel Piano
Territoriale del Sinis tuttora vigente.
Appare
evidente che l'obbligo richiamato nel 2 comma dell'articolo
8, circa l'occorrenza dello studio di compatibilità
paesistico ambientale nei piani urbanistici comunali,
riguarda sia i P.U.C. in via di definizione, sia quelli
già approvati, non sussistendo alcuna ragionevole
motivazio e per consentire la regolamentazione degli
interventi nella fascia costiera dei 2000 metri dal
mare in assenza dello strumento indispensabile per
individuare i livelli di sostenibilità delle
trasformazioni del suolo.
Anche
i Comuni che fossero sprovvisti di tale elaborato,
sono pertanto tenuti a predisporre, contestualmente
alla redazione dei piani attuativi, lo studio di compatibilità
paesistico ambientale, peraltro reso obbligatorio
per le zone "F" dallo stesso comma 2 dell'art.8,
che costituisce il necessario presupposto finalizzato
a supportare le scelte di pianificazione del territorio
comunale, a definire le condizioni per le trasformazioni
compatibili con lo stato dell'ambiente ed all'eliminazione
dei possibili impatti negativi.
E'
altresì evidente che i Comuni i cui territori
ricadono nel Piano Territoriale Paesistico del Sinis
sono tenuti a recepire nel proprio strumento urbanistico
le prescrizioni del suddetto Piano, e che pertanto
qualsiasi trasformazione urbanistica potrà
essere consentita soltanto dopo la definitiva approvazione
del P.U.C. adeguato al P.T.P.
E'
appena il caso di rilevare che, in generale, poiché
le disposizioni della legge in argomento non sospendono
il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, gli
uffici preposti al rilascio delle predette autorizzazioni
continuano ad esercitare gli adempimenti istruttori
prescritti, salvo il rispetto dei vincoli riscontrabili
in sede di applicazione delle norme di legge.
Allo
stesso modo, alle amministrazioni comunali è
concessa l'opportunità di poter esercitare
l'attività programmatoria in materia urbanistica
nell'ambito delle obbligazioni di legge sul procedimento,
mentre permangono, per le stesse amministrazioni,
le limitazioni previste dalle vigenti disposizioni
legislative.
I P.U.C. adottati ed approvati successivamente all'entrata
in vigore della L.R. n.8/2004 esplicano comunque una
efficacia limitata nel senso che trovano applicazione
le misure di salvaguardia di cui alla legge regionale
anzidetta.
3.
Gli interventi ammessi dal 1 comma dell'articolo 4.
Le
misure di salvaguardia previste all'articolo 3 non
trovano applicazione per alcuni limitati interventi,elencati
nel comma 1, dal punto a) al punto g) dell'articolo
4, che non abbisognano di particolare trattazione,posto
che la loro formulazione si presenta sufficientemente
chiara e ben delineata.
Per
rispondere ad alcune richieste pervenute, si chiarisce
comunque che, per quanto riguarda la lettera a), le
opere ammesse non devono, in particolare, essere finalizzate
a trasformare l'originaria tipologia dell'edificio
oggetto di intervento con lo scopo di ottenere unità
immobiliari aggiuntive, né ad alterare la destinazione
urbanistica originaria in altra destinazione, come,
ad esempio, la modifica dall'uso commerciale a quello
residenziale, né a modificare il profilo dell'esistente
o ad alterarne l'originario impianto planimetrico.
Sono
quindi ammessi soltanto gli eventuali volumi tecnici
di modesta entità quali, ad esempio, locali
caldaia, vani scala e ascensori, nonché manufatti
di consistenza irrilevante quali barbecue, legnaia,
servizi igienici, ecc., di stretta pertinenza dell'edificio
principale.
Relativamente
a quanto previsto al punto b), mentre si ritengono
ammissibili alcune attrezzature ed impianti di carattere
particolare di scarso impatto ambientale che per la
loro natura non possono essere localizzati in altre
zone omogenee, quali cabine elettriche, condotte interrate
per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento
fognario, locali di ricovero attrezzi, pompe di distribuzione
carburanti (escluse le pertinenze, come chioschi,
bar, locali ristoro, ecc), non rientrano tra gli interventi
ammessi i punti di ristoro, gli interventi destinati
all'agriturismo ed al turismo rurale, nonché
tutte le altre opere destinate comunque a fornire
ospitalità e servizi, inquadrabili tra le costruzioni
edilizie residenziali, espressamente vietate dallo
stesso punto b).
Si
precisa inoltre che gli interventi del punto e) si
riferiscono a quelli elencati alle lettere b), d),
f), g), l), m)e p) dell'articolo 1 della L.R. 16 maggio
2003, n.5, che ha sostituito l'articolo 13 della L.R.
n.23/85, riguardanti le seguenti opere soggette ad
autorizzazione, che potranno essere realizzate previo
parere del solo ufficio tecnico comunale:
1
- opere di eliminazione delle barriere architettoniche
in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori
esterni,ovvero in manufatti che alterino la sagoma
dell'edificio;
2
- aree destinate ad attività sportive e ricreative
senza creazione di volumetria;
3
- revisione o installazione di impianti tecnologici
al servizio di edifici o di attrezzature esistenti
e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili
sulla base di nuove disposizioni;
4
- varianti a concessioni edilizie già rilasciate
che non incidano sui parametri urbanistici e sulle
volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso
e la categoria edilizia, come definita dall'art.3
del D.A. EE.LL., Finanze e Urbanistica n.70/U del
31.01.78, e non alterino la sagoma e non violino le
eventuali prescrizioni contenute nella concessione
edilizia;
5
- le vasche di approvvigionamento idrico e dei pozzi;
6
- le opere oggettivamente precarie e temporanee;
7
- l'installazione di palloni pressostatici a carattere
stagionale.
La
lettera f) riguarda l'ammissibilità delle opere
pubbliche nei piani di risanamento urbanistico non
disciplinati dal comma 2. Rientrano in tale ipotesi
i piani di risanamento urbanistico approvati successivamente
alla data di pubblicazione della deliberazione della
G.R. n.33/1 del 2004, per i quali la normativa consente
la realizzazione delle sole opere pubbliche (infrastrutturazioni)
previste all'interno dello stesso e indispensabili
a dotare l'agglomerato sorto abusivamente delle necessarie
opere di urbanizzazione.
Si
evidenzia peraltro che per i piani di risanamento
urbanistico non è determinata alcuna scadenza
per l'adozione e l'approvazione da parte del Comune.
La
lettera g) riguarda l'ammissibilità delle opere
pubbliche e delle infrastrutture previste nelle aree
delle A.S.I., dei N.I., e delle Z.I.R. che possono
essere realizzate negli ambiti interessati da piani
di dettaglio contenenti la previsione della viabilità,
degli spazi pubblici e delle aree destinate ad accogliere
gli interventi edilizi, sempreché gli stessi
piani siano stati approvati prima della pubblicazione
della legge n.8/2004.
4.
Gli interventi nelle "aree intercluse".
Al
comma 2 dell'articolo 4 il legislatore regionale,
mentre ha voluto esplicitamente escludere, nelle more
di redazione del P.R.P., gli interventi da attuare
nelle zone omogenee "C" localizzate fuori
dal perimetro urbano e dalle frazioni individuate
dai Comuni ai sensi della legge n.1228/54, ha considerato
ammissibili soltanto quelli compresi nelle zone "C"
di espansione immediatamente contigue alle zone "B"
di completamento, a condizione che gli interventi
medesimi ricadano in aree intercluse tra le stesse
zone "B" ed altri piani attuativi in tutto
o in parte già realizzati.
La
legge regionale n.8/2004 ha quindi implicitamente
fatto proprio il concetto del lotto intercluso, di
solito di modesta entità quanto a superficie,
estendendone la validità ad un ambito territoriale
più vasto, con la conseguenza che, nei casi
in cui sussistano le condizioni di interclusione fissate
dalla stessa legge, possono essere realizzati piani
attuativi di iniziativa pubblica e privata, e rilasciate
le relative concessioni edilizie.
Per
rispondere ad alcune richieste di chiarimenti pervenute
all'Assessorato circa la natura giuridica e la portata
dei piani di risanamento urbanistico nel contesto
legislativo, si precisa che i piani in argomento,
pur non essendo esplicitamente citati dall'articolo
21 della L.R. n.45/89 tra gli strumenti di attuazione
ordinari del piano comunale, sono da considerarsi,
a tutti gli effetti, del tutto equivalenti ai piani
urbanistici attuativi, come peraltro espressamente
contemplato dall'articolo 37, 1 comma, della L.R.
11 ottobre 1985, n.23, secondo il quale "i piani
di risanamento di iniziativa pubblica o privata hanno
contenuto,valore ed efficacia di piano attuativo".
5.
Gli altri interventi ammessi dal 2 comma dell'art.4.
Nelle
zone classificate dagli strumenti urbanistici comunali
"C", "D", "F" e "G"
la realizzazione delle opere è consentita se,
alla data del 10 agosto 2004, le stesse risultano
comprese in un piano attuativo vigente (ossia già
approvato e convenzionato se di iniziativa privata,
ovvero munito della approvazione definitiva se di
iniziativa pubblica), e sempreché alla stessa
data le opere di urbanizzazione riguardanti il reticolo
stradale siano state realizzate in misura tale da
determinare "un mutamento consistente ed irreversibile
dello stato dei luoghi" che l'Amministrazione
comunale dovrà valutare ed attestare in sede
tecnica a seguito di documentate analisi ricognitive
sul territorio.
A
tal proposito si precisa che, al fine di poter determinare
l'esistenza di un "mutamento consistente ed irreversibile"
degli ambiti interessati da piani attuativi, non si
ritiene sufficiente il semplice tracciamento delle
infrastrutture stradali preordinato alla loro esecuzione,
ma deve essere univocamente ed obiettivamente accertata
la "compromissione" del territorio interessato
attraverso la compiuta realizzazione dell'intero reticolo
stradale così come previsto nel piano approvato
e convenzionato.
Per
quanto riguarda le zone "F", preventivamente
alla valutazione di cui sopra, dovrà essere
verificato il rispetto dell'articolo 6 della legge
in ordine al dimensionamento delle volumetrie realizzabili
nelle zone turistiche.
Tale
verifica può essere articolata nelle seguenti
fasi:
1
- dimensionamento dei posti letto turistici secondo
i criteri indicati dal D.A. n.2266/83, ridotti del
50%, e calcolo dei corrispondenti volumi adottando
il parametro di 60 mc/ab;
2
- computo dei volumi totali esistenti nelle zone "F"
costiere, compresi quelli realizzati nei piani attuativi
vigenti che, pur non essendo ancora completati, si
trovano in condizioni tali da aver determinato il
"mutamento consistente ed irreversibile dello
stato dei luoghi" di cui al comma 2 dell'art.4;
3
- calcolo dei volumi residuali ammissibili nelle zone
"F", detratti quelli di cui al punto b).
Un
valore negativo nel calcolo dei volumi residuali indica
il superamento della capacità insediativa massima
delle zone "F" turistiche previste dal piano
urbanistico generale, con la conseguenza che non potranno
essere rilasciate nuove concessioni edilizie nei piani
attuativi non ancora completati, in quanto non risulta
soddisfatta la condizione prevista all'articolo 6
della legge.
Nel
caso in cui i volumi residuali avessero un valore
positivo, tali volumi potranno essere assegnati ai
piani attuativi vigenti e non ancora completati, attraverso
operazioni perequative, fino alla concorrenza della
capacità massima prevista per ogni piano.
Gli
ulteriori volumi residui saranno resi disponibili
per l'individuazione di eventuali nuove zone "F"
in sede di adeguamento del P.U.C. al nuovo Piano Paesaggistico.
Il
risultato delle operazioni descritte dovrà
essere oggetto di specifica deliberazione consiliare,
con procedura di approvazione eguale a quella prevista
per il P.U.C., nella quale dovrà essere esplicitamente
dichiarato il risultato della verifica accennata e
la disponibilità residua, in termini di volumi
e destinazioni, per ogni piano attuativo ammesso a
completamento.
Tale
deliberazione dovrà essere trasmessa per gli
effetti alla Direzione Urbanistica dell'Assessorato
Regionale.
Ritenuto
di aver puntualmente regolamentato gli interventi
ammissibili nelle zone omogenee esterne edinterne
ai centri abitati ed alle frazioni, il comma 2 dell'art.
4 della legge n.8/2004 sospende l'applicazione delle
esclusioni dal vincolo di inedificabilità nelle
aree di integrale conservazione elencate al comma
1 dell'articolo 10 bis della L.R. n.45/89, nel senso
che il comma 2 dello stesso art. 10 bis è inapplicabile,
fino all'approvazione del Piano Paesaggistico che
provvederà a puntualizzare gli interventi ammessi
e quelli esclusi nei diversi ambiti di tutela.
In
tema di interventi ammissibili al di fuori dei centri
urbani e delle frazioni si evidenzia il caso, oggetto
di quesiti formulati da alcune amministrazioni comunali,
di zone urbanistiche omogenee ricadenti solo in parte
nella fascia dei 2000 metri dal mare e, per il resto,
riguardanti il territorio oltre tale fascia.
Al
fine di valutare l'ammissibilità degli interventi,
l'ambito di che trattasi deve essere considerato con
riferimento ai suoi aspetti funzionali, nel senso
che possono essere realizzati, anche attraverso apposita
rimodulazione, soltanto gli interventi ricadenti oltre
il limite dei 2000 metri, sempreché le opere
abbiano autonomia funzionale rispetto a quelle astrattamente
realizzabili nell'area residua e siano provviste di
tutte le eventuali autorizzazioni di rito.
L'ultimo
capoverso del comma 2 dell'art.4 prevede inoltre l'ammissibilità
di tutti quegli interventi edilizi già fatti
salvi dalla deliberazione della Giunta Regionale n.33/1
del 10.08.2004 che, alla data di pubblicazione della
stessa, erano in possesso dei prescritti nulla osta
ed era stato effettuato il versamento degli oneri
concessori,per i quali possono essere rilasciate ancora
oggi le concessioni edilizie.
Infine,
al 3 comma, viene richiamata l'obbligatorietà
della realizzazione delle opere consentite nelle aree
boscate, all'interno delle radure naturali.
6.
Lo studio di compatibilità paesistico-ambientale.
Relativamente
ai contenuti dello studio in argomento, l'articolo
5 riprende, nella sostanza, quanto già contenuto
nelle norme della precedente pianificazione paesaggistica,
estendendone l'obbligatorietà all'intero territorio
dei Comuni ricadenti in tutto o in parte nella fascia
dei 2000 metri dal mare e non soltanto limitato agli
ambiti di efficacia vincolante, come già prescritto
dalle norme su riportate.
A
tal proposito è il caso di precisare che i
Comuni già dotati di P.U.C. vigente non sono
tenuti a predisporre, per la parte di territorio ricadente
entro i 2000 metri dal mare, un nuovo Studio di Compatibilità
Paesistico Ambientale, ove abbiano già ottenuto
in relazione a quest'ultimo, la verifica di coerenza
di cui all'art. 31 della L.R. 22 aprile 2002, n.7.
Lo
studio, la cui procedura di approvazione ricalca quella
già indicata dalla precedente pianificazione
paesistica, deve essere allegato, oltre che ai Piani
Urbanistici generali, anche ai piani attuativi dei
Comuni predetti e deve essere redatto tenendo conto
della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione
degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente,
emanata dalla Comunità Europea il 27 giugno
2001.
Per
quanto riguarda quest'ultimo adempimento, si rileva
che la VAS introdotta dalla citata direttiva europea
costituisce una estensione della VIA ed ha la funzione
di vagliare in astratto tutti gli interventi potenzialmente
realizzabili in un determinato ambito territoriale
privilegiando quelli di minore impatto, a differenza
della VIA che, riferendosi a singoli progetti infrastrutturali,
svolge la funzione di tutela dell'ambiente in un ambito
spaziale e temporale più ristretto.
Secondo
la Direttiva della Comunità Europea la VAS
è pertanto costituita da:
a)
l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale
comprendente:
-
il contenuto del piano ed i suoi obiettivi principali
nei confronti delle possibili modifiche dell'ambiente;
- le caratteristiche ambientali di tutte le aree che
possono essere significativamente interessate dal
piano;
- qualsiasi problema ambientale rilevante ai fini
del piano, con specifica attenzione alle aree sensibili
ed alle aree urbane;
- gli obiettivi di tutela ambientale perseguiti nel
piano e le modalità operative adottate per
il loro conseguimento;
- i prevedibili impatti ambientali significativi e
la valutazione critica complessiva delle ricadute
positive e negative sull'ambiente, derivanti dall'attuazione
del piano;
- le alternative considerate in fase di elaborazione
del piano;
le misure previste per impedire, ridurre e ove possibile
compensare gli impatti ambientali significativi derivanti
dall'attuazione del piano.
b)
la realizzazione delle consultazioni;
c) la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati
delle consultazioni nell'iter decisionale;
d) la messa a disposizione del pubblico delle informazioni.
7.
Le norme transitorie
Nelle
more di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale
l'articolo 8, mentre ribadisce quanto già espresso
nella delibera G.R. n.33/2004 circa la validità
ed efficacia dei P.U.C. approvati prima del 10 agosto
2004, consente la definizione delle procedure di approvazione
del P.U.C. da parte dei Comuni che, a tale data, abbiano
provveduto all'adozione del Piano, purché la
conclusione del procedimento di approvazione definitiva
avvenga entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge.
In
relazione al rispetto dei termini di cui al 2 comma
dell'art.8, si ritiene conforme alla disposizione
di legge, l'atto di approvazione definitiva del P.U.C.
conseguente al rispetto delle osservazioni formulate
dal soppresso Comitato Regionale di Controllo in merito
alle delibere di adozione originaria, purché
la deliberazione di approvazione definitiva sia comunque
assunta entro i sei mesi di cui al punto precedente.
L'amministrazione
regionale, nel ribadire la volontà, già
espressa in diverse occasioni, di instaurare con gli
Enti Locali un rapporto di concreta ed efficace collaborazione
nelle attività di predisposizione del Piano
Paesaggistico, invita i Comuni in indirizzo a voler
trasmettere, anche se adottato successivamente alla
data di scadenza fissata dall'art. 8, il Piano Urbanistico
Comunale completo degli studi, delle analisi e dei
lavori preparatori già intrapresi in data anteriore
al 10 agosto 2004 che, ove ritenuti meritevoli di
considerazione per contenuti ed accuratezza redazionale,
potranno essere oggetto di valutazione da parte della
Giunta regionale ai fini di una più completa
conoscenza delle condizioni territoriali e delle sue
potenziali previsioni urbanistiche.
8.
La realizzazione degli interventi pubblici
Si
accenna infine alla realizzazione degli interventi
pubblici, finanziati dagli Enti menzionati dall'articolo
7 della legge n.8/2004 e ricadenti negli ambiti di
cui al 1 comma dell'articolo 3 della legge medesima,
per i quali gli stessi Enti pubblici ovvero le stazioni
appaltanti dovranno inoltrare gli atti progettuali,
accompagnati dalla documentazione amministrativa,
all'Assessorato regionale che ha erogato il finanziamento
dell'opera ovvero, nel caso in cui il finanziamento
sia costituito da entrate proprie o da fonti non regionali,
all'Assessorato degli EE.LL., Finanze e Urbanistica
per l'avvio della procedura finalizzata al rilascio
del nulla osta della Giunta regionale.
Giova,
a tal proposito rilevare che, in relazione all'argomento,
le nuove disposizioni non hanno apportato sostanziali
modifiche a quanto già contemplato dalla delibera
G.R. n.33/2004, consentendo di derogare alle limitazioni
previste dalla legge medesima con una procedura che
coinvolge la Giunta regionale, la quale, in attesa
delle linee guida per la predisposizione del PPR,
dovrà valutare la compatibilità delle
singole opere con il contesto ambientale nel quale
sono inserite, tenendo conto delle implicazioni di
carattere economico e sociale.
Al
fine di non appesantire il procedimento autorizzativo
preordinato alla realizzazione degli interventi di
irrilevante impatto sul territorio, si ritiene di
dover escludere dalla suddetta procedura le opere
di importo inferiore ai 150.000 , che possono essere
attuate seguendo i procedimenti ordinari.
9.
La sospensione dei lavori per la realizzazione degli
impianti eolici.
L'introduzione
del comma 3 dell'art. 8 nella legge n. 8/2004, è
volta a produrre una sospensione generalizzata dei
lavori di costruzione degli impianti eolici, fatte
salve quelle situazioni che sono sottratte alla regola
generale e che costituiscono una eccezione, caratterizzate
dalle seguenti condizioni:
· valida autorizzazione (in difetto o meno
di VIA);
· inizio dei lavori antecedente alla data di
entrata in vigore della norma (26/11/2004);
· modificazione irreversibile dei luoghi, a
seguito dei lavori già eseguiti.
E' indubbio che le condizioni sopraelencate devono
coesistere tutte, per far sì che la sospensione
dei lavori possa essere superata.
Per
quanto attiene la validità dell'autorizzazione
si ritiene non sussista alcun problema interpretativo
circa la tipologia dell'atto amministrativo in quanto
lo stesso legislatore ha ritenuto non influente ai
fini della prosecuzione dei lavori la modalità
di procedura seguita dai progetti delle opere, considerando,
sotto questo profilo, equivalenti la procedura della
VIA e quella della Verifica.
Analogamente
non sembra presentare alcuna difficoltà l'accertamento
della data all'inizio dei lavori, che può essere
facilmente e incontestabilmente rilevata dalle comunicazioni
in possesso delle Amministrazioni Locali e dall'attività
di verifica e di controllo svolta dall'Assessorato
della Difesa dell'Ambiente per il tramite del C.F.V.A.
In
relazione al concetto di "modificazioni irreversibili
dello stato dei luoghi" si ritiene invece necessario
legare la definizione indicata dalla legge a parametri
fisici, misurabili e legati in modo logico alla tipologia
dell'impianto in realizzazione, ai luoghi nei quali
va ad inserirsi e allo stato effettivo dei lavori.
Il
cantiere tipo per la costruzione di un impianto eolico
articola le proprie attività, con possibili
minime variazioni organizzative dei singoli interventi,
secondo il seguente schema:
· realizzazione delle viabilità di accesso
e servizio:
a) attraverso ripristino e ampliamento di piste preesistenti;
b) attraverso realizzazione ex novo;
· sbancamenti delle aree di sedime degli aerogeneratori;
· scavi di fondazione;
· realizzazione basamenti in cemento armato;
· scavi per cavidotti di collegamento;
· posa in opera cavi;
. realizzazione stazione di trasformazione;
· montaggio piloni e tralicci;
· installazione aerogeneratori.
Quanto
sopra rappresenta l'elenco degli indici fisici sui
quali misurare lo stato di avanzamento dei lavori
e quindi il relativo stato di compromissione dei luoghi
interessati.
Si
può ancora considerare l'indice rappresentato
dal cronogramma dei lavori, espresso generalmente
in mesi, per il quale però deve essere fatta
una valutazione ponderata, in quanto le prime settimane
o i primi mesi di lavoro sono quelli nel corso dei
quali vengono effettuate le modificazioni più
sostanziali allo stato originario dei luoghi.
La
viabilità, soprattutto quando si tratta di
interventi su tracciati esistenti, non determina mai
una modifica irreversibile dello stato dei luoghi:
infatti, le strade di accesso e quelle di servizio
possono essere realizzate, data la natura dei luoghi,
solo con fondo naturale in terra senza nessuna pavimentazione
artificiale e pertanto è possibile ritornare
alle condizioni originarie senza particolari interventi,
in un arco di tempo ragionevole.
Situazione
analoga è riferibile ai lavori di sbancamento
che, ugualmente, possono essere ripristinati con lo
stesso materiale asportato, lasciando il terreno smosso,
che riassumerà le condizioni originarie in
un arco di tempo misurabile, nell'alternarsi di 2
o 3 stagioni.
Anche
i movimenti di terra conseguenti agli scavi per le
fondazioni e per il passaggio dei cavidotti sono riconducibili
ai casi precedenti e pertanto ripristinabili attraverso
semplici operazioni di reinterro, con un ritorno alle
condizioni originarie in tempi sufficientemente brevi.
Si
può quindi sostenere che, in un cantiere per
la realizzazione di un parco eolico nel quale siano
state eseguite una o più delle categorie di
lavori sopradetti, ci troviamo in una situazione nella
quale non ricorre certamente la condizione di "modifica
irreversibile dei luoghi" prevista dal comma
3 dell'art. 8 della L.R. 8/2004:
pertanto
i lavori, senza distinzione tra VIA e Verifica, devono
essere sospesi sino all'approvazione dei PPR.
In
seguito, i parchi eolici che dovessero ricadere in
aree ritenute compatibili dal Piano suddetto, se in
possesso della VIA potranno riprendere i lavori oggi
interrotti, mentre, per quelli sottoposti alla sola
procedura di Verifica, sarà necessario attivare
la procedura di VIA prima di poter eventualmente riprendere
i lavori.
Questo
costituisce un primo punto fermo che consente di valutare
gli interventi attualmente in corso di realizzazione,
attraverso una prima griglia di valutazione oggettiva
e facilmente rilevabile.
La casistica delle situazioni in atto però
richiede un ulteriore approfondimento che vada a valutare
e misurare anche le altre tipologie di lavori in corso.
L'esame
delle categorie dei lavori deve quindi proseguire
valutando gli interventi che prevedono la realizzazione
di manufatti e, soprattutto, il loro impatto rispetto
allo stato dei luoghi.
Le
fondazioni, realizzate per sorreggere i piloni o i
tralicci, dato che quasi non sporgono dal livello
di campagna, possono essere interrate e lasciate in
loco, senza che questo alteri in modo evidente lo
stato dei luoghi, anche se è altrettanto certo
che rimarranno inseriti nell'ambiente in maniera stabile
e duratura.
In
questo caso è molto più difficile individuare
la "modifica irreversibile dei luoghi",
dato che la presenza di tali manufatti, ricoperti
con terra di risulta, non altera in modo evidente
lo stato dei luoghi, ma certamente non è una
modifica facilmente reversibile.
D'altra
parte è innegabile che la realizzazione dei
collegamenti rappresenta un intervento funzionale
significativo ai fini della funzionalità dell'impianto.
Caso
analogo è rappresentato dalla stazione di trasformazione,
la cui realizzazione fisica rappresenta una evidente
modificazione dei luoghi, ma la cui reale funzionalità
è data dall'esistenza dei collegamenti con
gli aerogeneratori e con la rete di distribuzione.
A
questo punto è palese che non è più
sufficiente riferirsi a soli parametri fisici, ma
diviene necessario introdurre una valutazione di ordine
economico rispetto al problema in esame, tenuto conto
che si tratta di intraprese economiche di soggetti
privati che hanno operato, fino ad ora, con le autorizzazioni
richieste.
E'
di tutta evidenza che, fatto salvo quanto già
detto in ordine alla realizzazione delle prime opere
di approntamento che sono reversibili, nel momento
nel quale il cantiere ha raggiunto una sua "maturità"
funzionale, gli investimenti realizzati e quelli preordinati
sono tali da rappresentare un limite di "non
reversibilità" dell'opera.
Nel
caso dei parchi eolici, così come sono stati
concepiti e autorizzati sino ad ora, si ritiene che
la "modifica irreversibile dei luoghi",
secondo la definizione data dal comma 3 dell'art.
8 della L.R. n. 8/2004,interviene nel momento nel
quale sono state realizzate tutte le opere preordinate
a consentire il funzionamento dell'impianto o, dove
previsto, ad un lotto funzionale dello stesso.
Per ricondurre questo concetto nel concreto, si ritiene
quindi che la condizione sopra enunciata si verifica
nel momento nel quale in un cantiere sono state realizzate
le seguenti opere:
·
completa infrastrutturazione primaria prevista nel
progetto approvato (viabilità d'accesso, di
collegamento, sbancamenti, etc.);
· realizzazione dei basamenti di fondazione;
· posa in opera dei cavi di collegamento tra
singoli impianti e tra essi e la stazione di trasformazione;
· collegamento tra la stazione di trasformazione
e la rete di distribuzione dei GRTN.
Secondo
questa definizione la presenza dei piloni o dei tralicci,
con relativi aerogeneratori, non è da sola
significativa in quanto, il solo posizionamento, in
assenza dei sottoservizi sopra descritti, non ha nessun
carattere funzionale ed è facilmente reversibile.
Questa
elencazione di condizioni è applicabile anche
ad un eventuale lotto funzionale che fosse stato previsto
nel progetto iniziale, fermo restando che gli altri
lotti dello stesso impianto andranno invece a ricadere
nella generale previsione normativa di sospensione
in attesa della elaborazione e approvazione dei PPR.