Con
la nuova legge regionale si potranno sanare la maggior
parte degli abusi (in Sardegna la stragrande maggioranza
sono di modestissima e modesta entità).
Una
delle ultime modifiche apportate dalla regione Sardegna
con la finanziaria 2004 è quella in pratica
di eliminare una delle due condizioni vincolanti,
ossia quella relativa alla percentuale.
La
prima legge regionale stabiliva infatti che il volume
abusivo non poteva superare il 25% di quello esistente
e contemporaneamente non poteva superare i 250 mc.
Con la legge finanziaria 2004 la percentuale in pratica
viene eliminata dal testo e pertanto l'unica condizione
è che il volume abusivo non superi i 250 mc.
Proponendoci
come studio di progettazione in grado di redigere
tutte le pratiche necessarie per la presentazione
della domanda di condono ci siamo documentati e di
seguito proponiamo alcuni esempi.
Ricordandovi
che il nostro studio redige le pratiche di condono
su tutto il territorio regionale della Sardegna vi
auguriamo una buona lettura.
Nel
caso vogliate affidarci l'incarico per la predisposizione
della domanda di condono edilizio i nostri recapitisono
i seguenti:
-
tel: 0785/86727 - 339/3600206
email:
info@visurnet.com
ESEMPI
(le tariffe possono variare
da comune a comune)
1)
CHIUSURA DI UN BALCONE
Innanzitutto
va verificato se l'abuso è conforme o meno
alle norme urbanistiche.
A
titolo di oblazione si pagano 80 euro a mq. di superficie
utile se l'abuso è conforme alle norme urbanistiche;
in caso contrario 100 euro al mq.
Come
anticipi per oneri concessori si pagheranno le seguenti
cifre:
| comuni
fino a 10.000 abitanti |
€
38,00/mq |
| comuni
da 100.001 a 100.000 abitanti |
€
55,00/mq |
| comuni
da 100.001 a 300.000 abitanti |
€
71,00/mq |
2)
APERTURA DI NUOVA FINESTRA
In
questo caso non sarà necessario presentare
la domanda di condono. Se la finestra non è
in contrasto con interessi pubblici (in questo caso
si presuppone la chiusura della stessa) si chiede
l'autorizzazione edilizia a sanatoria.
Se
l'apertura non contrasta con le norme urbanistiche
si pagherà una sanzione di tipo amministrativo
che va da € 154,94 a € 516,46.
Se
invece l'opera contrasta con le norme urbanistiche
si pagherà una sanzione pari al doppio dell'aumento
di valore venale dell'immobile. In ogni caso non potrà
pagarsi meno di € 258,23
Se
l'apertura è stata realizzata su un immobile
vincolato (ad esempio della tutela del paesaggio o
altro vincolo) si paga una sanzione minima che va
da € 516,46 a € 10.329,14. In quest'ultimo
caso è necessario il nulla osta dell'ente pubblico.
3)
SOPPALCO ABUSIVO
L'abuso
si configura come ristrutturazione edilizia. Si dovrà
pagare a titolo di oblazione una cifra pari a 60 €
a mq.
Come
anticipi per oneri concessori si pagheranno le seguenti
cifre:
| comuni
fino a 10.000 abitanti |
€
18,00/mq |
| comuni
da 100.001 a 100.000 abitanti |
€
27,00/mq |
| comuni
da 100.001 a 300.000 abitanti |
€
36,00/mq |
4)
SEMINTERRATO ADIBITO AD ABITAZIONE
Innanzitutto
è da verificarsi se permane o meno l'asservimento
all'abitazione principale, cioè bisogna stabilire
se rimane collegato all'immobile originario. In questo
caso si parlerà di ampliamento abusivo.
In
questo caso il volume abusivo non dovrà essere
maggiore del 25% di quello originario e nel contempo
non dovrà superare i 250 mc totali.
Se
l'abuso è sanabile si pagherà la sanzione
di € 100 a mq.
Come
anticipi per oneri concessori si pagheranno le seguenti
cifre:
| comuni
fino a 10.000 abitanti |
€
38,00/mq |
| comuni
da 100.001 a 100.000 abitanti |
€
55,00/mq |
| comuni
da 100.001 a 300.000 abitanti |
€
71,00/mq |
5)
APPARTAMENTO AL POSTO DELLA TERRAZZA
Sarà
necessario verificare che il nuovo appartamento sia
o meno conforme alle norme urbanistiche.
Nel
caso sia conforme alle norme urbanistiche si pagherà
un'oblazione pari a 80 € al mq. in caso contrario
100 €
Come
anticipi per oneri concessori si pagheranno le seguenti
cifre:
| comuni
fino a 10.000 abitanti |
€
38,00/mq |
| comuni
da 100.001 a 100.000 abitanti |
€
55,00/mq |
| comuni
da 100.001 a 300.000 abitanti |
€
71,00/mq |
6)
NUOVA CASA IN ZONA URBANA
Come
cosa principale ci sarà il vincolo di 300 mc.
In secondo luogo dovrà verificarsi che l'immobile
sia o meno conforme alle norme urbanistiche.
Nel
primo caso l'oblazione sarà di 80 € al
mq. di superficie utile nel secondo di 100 €
Come
anticipi per oneri concessori si pagheranno le seguenti
cifre:
| comuni
fino a 10.000 abitanti |
€
38,00/mq |
| comuni
da 100.001 a 100.000 abitanti |
€
55,00/mq |
| comuni
da 100.001 a 300.000 abitanti |
€
71,00/mq |
7)
NUOVA CASA IN ZONA AGRICOLA
Il
caso è praticamente uguale a quello precedente.
8)
GARAGE TRASFORMATO IN LOCALE COMMERCIALE
Il
caso rientra nella tipologia di cambio di destinazione
d'uso. Vanno fatte alcune distinzioni.
1)
se il cambio di destinazione viene fatto senza eseguire
delle opere si tratta di pura variazione di destinazione
d'uso. Se la stessa rispetta sia le norme urbanistiche
sia quelle igienico-sanitarie non è necessaria
domanda di condono.
In
questo caso è possibile sanare l'abuso ai sensi
dell'art. 12 comma 3 della L.R. 23/85 (che prevede
sanzioni per illegittima variazione di destinazione
d'uso). Si verserà una sanzione determinato
secondo tabelle stabilite dai comuni ed in ogni caso
non inferiore a € 258,23.
2)
Se la variazione d'uso è in contrasto con le
norme urbanistiche o igienico-sanitarie ma è
impossibile ripristinare la situazione originaria
con intervento d'ufficio del comune si applicherà
una sanzione pari al doppio dell'incremento del valore
dell'immobile. Anche in questo caso si farà
riferimento a tabelle in possesso ai comuni.
Anche
in questo caso non va presentata domanda di condono.
3)
Nel caso che l'abuso sia stato effettuato in aree
assoggettate a vincoli di tutela ambientale e che
non rispetti le norme urbanistiche si presenterà
domanda di condono edilizio.
In
caso di variazione di destinazione d'uso senza esecuzione
di opere si pagherà una sanzione pari a 516
€.
Nel
caso siano state realizzate anche delle opere si dovrà
pagare una cifra di 100 € a mq.
Come
anticipi per oneri concessori si pagheranno le seguenti
cifre:
| comuni
fino a 10.000 abitanti |
€
18,00/mq |
| comuni
da 100.001 a 100.000 abitanti |
€
27,00/mq |
| comuni
da 100.001 a 300.000 abitanti |
€
36,00/mq |
9)
LOCALI COMMERCIALI/INDUSTRIALI
Gli
abusi vanno distinti a seconda dei casi.
1)
Nuove opere
Andrà
verificato in primo luogo se l'abuso rispetta le varie
norme urbanistiche. Se rispetta tali norme la sanzione
sarà pari a 100 € al mq. di superficie
utile. Nel caso che l'abuso non rispetti tali norme
la cifra salira sino a 150 €
Come
anticipi per oneri concessori si pagheranno le seguenti
cifre:
| comuni
fino a 10.000 abitanti |
€
71,00/mq |
| comuni
da 100.001 a 100.000 abitanti |
€
55,00/mq |
| comuni
da 100.001 a 300.000 abitanti |
€
38,00/mq |
2)
Ristrutturazioni
Se
le opere abusive si configurano come ristrutturazione
la sanzione sarà di 80 € a mq.
Come
anticipi per oneri concessori si pagheranno le seguenti
cifre:
| comuni
fino a 10.000 abitanti |
€
36,00/mq |
| comuni
da 100.001 a 100.000 abitanti |
€
27,00/mq |
| comuni
da 100.001 a 300.000 abitanti |
€
18,00/mq |
3)
Restauro e risanamento conservativo
ABUSI
EFFETTUATI IN ZONE CON VINCOLI DI TUTELA
All'interno
di questa categoria andrà fatta un'altra distinzione,
ovvero se l'abuso è stato fatto in zona classificata
come storica o meno. Nel primo caso si pagherà
una sanzione pari a 3.500 € nel secondo 1.700
€
ABUSI
EFFETTUATI IN ZONE SENZA VINCOLI DI TUTELA
In
questo caso si dovrà chiedere l'autorizzazione
edilizia. Se l'opera rispetta le norme urbanistiche
si pagherà una sanzione amministrativa compresa
tra 154,94 e 516,46 €
Se
invece non vengono rispettate le norme urbanistiche
si pagherà una sanzione pari al doppio del
valore venale dell'immobile e comunque non inferiore
a 258,23 €
Infine
se le opere sono state realizzate su un immobile vincolato
si pagherà una sanzione oscillante tra i 516,46
e i 10.329,14 € Anche in questo caso sarà
da chiedersi il nulla osta dell'amministrazione pubblica
Nel
caso vogliate affidarci l'incarico per la predisposizione
della domanda di condono edilizio i nostri recapitisono
i seguenti:
-
tel: 0785/86727 - 339/3600206
email:
info@visurnet.com