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AVVERTENZE:
gli argomenti presenti sulla sezione dedicata al condominio,
sono stati tratti e gentilmente concessi dal sito dedicato
ai proprietari di casa: www.proprietaricasa.org.
per eventuali maggiori approfondimenti vi invitiamo
a visitarlo.
in
collaborazione con: www.proprietaricasa.org
RIPARTIZIONE
SPESE
Distinguiamo
la ripartizione delle spese tra:
proprietari
in un condominio
proprietario e inquilino nella locazione.
Ripartizione
tra proprietari in condominio.
E'
causa di litigi e contenziosi nei condominii e nelle
assemblee di condominio. Il regolamento di condominio
è il principale documento a cui devi fare riferimento
nella ripartizione delle spese tra condomini. Il regolamento
di condominio specialmente se "contrattuale"
prevale sugli articoli del Codice Civile per quanto
riguarda la ripartizione delle spese.
In
esso sono contenute le regole per suddividere le spese
inerenti le parti comuni tra i proprietari degli alloggi.
Queste regole possono riprendere gli articoli del codice
civile, ma possono anche dettare norme diverse ed escludere
dalla partecipazione alla spesa alcune proprietà.
Tutti i proprietari sono tenuti ad osservarlo.
Le
tabelle per la ripartizione delle spese contenute nel
regolamento in genere sono quella millesimale o di proprietà,
di riscaldamento, di ascensore e in alcuni casi quella
della pulizia scale e quella delle autorimesse.
La
tabella millesimale o di proprietà in genere
regolamenta le spese di amministrazione e di manutenzione
straordinaria dello stabile. La tabella del riscaldamento
regolamenta le spese di consumo conbustibile e di manutenzione
ordinaria dell'impianto termico.
La
tabella dell'ascensore, idem come sopra, regolamenta,
le spese di consumo corrente elettrica del motore ascensore
e quelle di manutenzione ordinaria dell'impianto di
scensore.
Se
il regolmento non esiste, devi fare riferimento all'atto
di compravendita dell'alloggio e vedere se in esso ci
sono delle norme che regolano la suddivisione delle
spese.
Se
vuoi approfondire l'argomento fai clik qui
sopra
Ultimo
aggiornamento:
Domenica Marzo 2, 2008 10:43