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ATTIVAZIONE DEL CONTO ENERGIA |
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IL NUOVO CONTO ENERGIA PER IL 2007
- articolo 5 (Procedure per l’accesso alle tariffe incentivanti)
1. Il soggetto che intende realizzare un impianto fotovoltaico e accedere alle tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 inoltra al gestore di rete il progetto preliminare dell'impianto e richiede al medesimo gestore la connessione alla rete ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Nel caso di impianti di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW, il soggetto precisa se intende avvalersi o meno del servizio di scambio sul posto per l'energia elettrica prodotta.
commenti: la prima cosa da fare dunque nel caso si voglia accedere alle tariffe incentivanti è la presentazione del progetto preliminare dell' impianto. Insieme alla presentazione del progetto chiede al gestore della rete la connessione alla rete. Per impianti che vanno da 1 a 20 KW si dovrà specificare se il soggetto intende avvalersi o meno dello scambio sul posto.
2. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas definisce le modalità e le tempistiche secondo le quali il gestore di rete comunica il punto di consegna ed esegue la connessione dell'impianto alla rete elettrica, prevedendo penali nel caso di mancato rispetto e definendo le modalità con le quali tali condizioni si applicano anche agli impianti che hanno acquisito il diritto alle tariffe incentivanti ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006. Nelle more di tali provvedimenti valgono, per quanto applicabili, le norme vigenti.
3. A impianto ultimato, il soggetto che ha realizzato l’impianto trasmette al gestore di rete comunicazione di ultimazione dei lavori.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al soggetto attuatore richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, unitamente alla documentazione finale di entrata in esercizio elencata nell’allegato 4, fatte salve integrazioni definite nel provvedimento di cui all’articolo 10, comma 1. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente comma comporta la non ammissibilità alle tariffe incentivanti di cui all’articolo 6.
5. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 4, completa di tutta la documentazione ivi richiamata, il soggetto attuatore, verificato il rispetto delle disposizioni del presente decreto e tenuto conto di quanto previsto all’articolo 6, comunica al soggetto responsabile la tariffa riconosciuta.
6. Le modalità di erogazione della tariffa di cui all’articolo 6 e del premio di cui all’articolo 7 sono fissate nel provvedimento di cui all’articolo 10, comma 1.
7. Ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione, come risultante dalla legislazione nazionale o regionale vigente in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell’impianto, non si dà luogo al procedimento unico di cui all’articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed è sufficiente per gli stessi impianti la dichiarazione di inizio attività. Qualora sia necessaria l’acquisizione di un solo provvedimento autorizzativo comunque denominato, l’acquisizione del predetto provvedimento sostituisce il procedimento unico di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Le predette previsioni si applicano anche agli impianti che hanno acquisito il diritto alle tariffe incentivanti ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006.
8. Gli impianti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b2) e b3), nonché, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW sono considerati impianti non industriali e conseguentemente non sono soggetti alla verifica ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, sempreché non ubicati in aree protette.
9. Ai sensi dell’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, anche gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati in aree classificate agricole dai vigenti piani urbanistici senza la necessità di effettuare la variazione di destinazione d’uso dei siti di ubicazione dei medesimi impianti fotovoltaici.
10. Il soggetto attuatore predispone una piattaforma informatica per le comunicazioni tra i soggetti responsabili e lo stesso soggetto attuatore, anche relative al premio di cui all’articolo 7.
Articolo 6 (Tariffe incentivanti e periodo di diritto)
1. L’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, realizzati in conformità al presente decreto ed entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra la data di emanazione del provvedimento di cui all’articolo 10, comma 1, e il 31 dicembre 2008, ha diritto a una tariffa incentivante che, in relazione alla potenza nominale e alla tipologia dell’impianto, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b1), b2) e b3), assume il valore di cui alla successiva tabella (valori in euro/kWh prodotto dall’impianto fotovoltaico). La tariffa individuata sulla base della medesima tabella è riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto ed è costante in moneta corrente in tutto il periodo di venti anni.
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1 |
2 |
3 |
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Potenza nominale dell'impianto P (kW) |
Impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b1) |
Impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b2) |
Impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b3) |
A) |
1 =P =3 |
0,40 |
0,44 |
0,49 |
B) |
3 < P =20 |
0,38 |
0,42 |
0,46 |
C) |
P > 20 |
0,36 |
0,40 |
0,44 |
2. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, realizzati in conformità al presente decreto ed entrati in esercizio in ciascuno degli anni del periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, ha diritto, in relazione alla potenza nominale e alla tipologia dell’impianto, alla tariffa incentivante di cui al comma 1, decurtata del 2% per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008 con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale, fermo restando il periodo di venti anni. Il valore della tariffa è costante in moneta corrente nel predetto periodo di venti anni.
3. Con successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, da emanare con cadenza biennale a decorrere dal 2009, sono ridefinite le tariffe incentivanti per gli impianti che entrano in esercizio negli anni successivi al 2010, tenendo conto dell’andamento dei prezzi dei prodotti energetici e dei componenti per gli impianti fotovoltaici, nonché dei risultati delle attività di cui agli articoli 14 e 15. In assenza dei predetti decreti continuano ad applicarsi, per gli anni successivi al 2010, le tariffe fissate dal presente decreto per gli impianti che entrano in esercizio nell’anno 2010.
4. Le tariffe di cui ai commi 1 e 2 sono incrementate del 5% con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale nei seguenti casi:
a) per impianti fotovoltaici ricadenti nelle righe B) e C), colonna 1, della tabella riportata al comma 1, i cui soggetti responsabili impiegano l’energia prodotta dall’impianto con modalità che consentano ai medesimi soggetti di acquisire, con riferimento al solo impianto fotovoltaico, il titolo di autoproduttore di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modificazioni e integrazioni;
b) per gli impianti il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine e grado o una struttura sanitaria pubblica;
c) per gli impianti integrati, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b3), in superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola, in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;
d) per gli impianti i cui soggetti pubblici sono enti locali con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti sulla base dell’ultimo censimento Istat. 5. Il diritto all’incremento di cui a una delle lettere a), b), c) e d) del comma 4 non è cumulabile con gli incrementi delle altre lettere dello stesso comma 4.
6. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione di energia elettrica.
commenti: l' articolo 6 ci spiega come verranno assegnate le tariffe e il periodo a cui si avrà diritto a tali tariffe. In base alla potenza dell' impianto e in base al grado di integrazione nel contesto edilizio le tariffe variano. Ad esempio per impianti con potenza nominale che va da 1 a 3 KW le tariffe incentivanti vanno da un minimo di 0,40 euro a KW ad un massimo di 0,49 a KW. Riporto nuovamente la tabella che riporta le varie tariffe incentivanti:
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1 |
2 |
3 |
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Potenza nominale dell'impianto P (kW) |
Impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b1) |
Impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b2) |
Impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b3) |
A) |
1 =P =3 |
0,40 |
0,44 |
0,49 |
B) |
3 < P =20 |
0,38 |
0,42 |
0,46 |
C) |
P > 20 |
0,36 |
0,40 |
0,44 |
al punto 1 corrispondono gli impianti non integrati, al punto 2 quelli parzialmente integrati e al punto 3 quelli completamente integrati. Come si vede le tariffe maggiori sono quelle relative al punto 3 ossia per impianti che si integrano maggiormente col fabbricato che li ospita e aggiungo non poteva essere diversamente.
Una cosa molto importante e che sottolineo è il fatto che una volta che le tariffe incentivanti siano state assegnate rimarranno fisse per venti anni.
Ultimo
aggiornamento:
Sabato Maggio 18, 2013 18:53