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ATTIVAZIONE DEL CONTO ENERGIA |
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IL NUOVO CONTO ENERGIA PER IL 2007
- articolo 7 (Premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell’energia)
1. Gli impianti fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti ai sensi del presente decreto, operanti in regime di scambio sul posto e destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenze ubicate all’interno o comunque asservite a unità immobiliari o edifici, come definiti dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni e integrazioni, possono beneficiare di un premio aggiuntivo con le modalità e alle condizioni di cui ai successivi commi.
2. Il diritto al premio di cui al comma 1 ricorre qualora il soggetto responsabile si doti di un attestato di certificazione energetica relativo all’edificio o unità immobiliare, di cui al decreto legislativo citato al comma 1, comprendente anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare, e, successivamente alla data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico, effettui interventi tra quelli individuati nella medesima certificazione energetica che conseguano, al netto dei miglioramenti conseguenti alla installazione dell’impianto fotovoltaico, una riduzione di almeno il 10% dell’indice di prestazione energetica dell’edificio o unità immobiliare rispetto al medesimo indice come individuato nella certificazione energetica. Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, di cui all’articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni, l’attestato di certificazione energetica è sostituito dall’attestato di qualificazione energetica di cui al medesimo decreto legislativo.
3. L’avvenuta esecuzione degli interventi e l’ottenimento della riduzione del fabbisogno di energia di cui al comma 2 sono dimostrati mediante produzione di nuova certificazione energetica dell’edificio o unità immobiliare, con le stesse modalità di cui al comma 2.
4. A seguito dell’esecuzione degli interventi, il soggetto responsabile trasmette al soggetto attuatore le certificazioni energetiche dell’edificio o unità immobiliare, di cui ai commi 2 e 3, chiedendo il riconoscimento del premio
5. Il premio è riconosciuto a decorrere dall’anno solare successivo alla data di ricevimento della domanda di cui al comma 4, e consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa riconosciuta, di cui all’articolo 6, in misura pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita e dimostrata come previsto al comma 3, con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale. La maggiorazione predetta non può in ogni caso eccedere il 30% della tariffa incentivante riconosciuta alla data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico. La tariffa incentivante maggiorata è riconosciuta per l’intero periodo residuo di diritto alla tariffa incentivante.
6. L’esecuzione di nuovi interventi che conseguano una riduzione di almeno il 10% dell’indice di prestazione energetica dell’edificio o unità immobiliare rispetto al medesimo indice antecedente ai nuovi interventi rinnovano il diritto al premio, con le medesime modalità di cui ai commi precedenti, fermo restando il limite massimo del 30% di cui al comma 5.
7. La cessione congiunta dell’edificio o unità immobiliare e dell’impianto fotovoltaico che ha diritto al premio di cui al presente articolo comporta la contestuale cessione del diritto alla tariffa incentivante e al premio per il residuo periodo di diritto.
8. Il premio di cui al comma 1 compete altresì, nella misura del 30% di cui al comma 5, agli impianti operanti in regime di scambio sul posto, destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenze ubicate all’interno o comunque asservite a unità immobiliari o edifici, come definiti dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni, qualora le predette unità immobiliari o edifici siano stati completati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e conseguano, sulla base di idonea certificazione, un indice di prestazione energetica dell’edificio o unità immobiliare inferiore di almeno il 50 % rispetto ai valori riportati nell’allegato C, comma 1, tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni.
commenti all' articolo 7
L' aricolo 7 in sostanza dice che chi doterà il proprio fabbricato di un certificato energetico potrà beneficiare di un ulteriore premio (una percentuale in aumento alle tariffe). Fino all' entrata in vigore della normativa in materia di certificazione energetica, il certificato energetico potrà essere sostituito da un attestato di qualificazione energetica.
Chi tramite interventi migliorativi sul proprio fabbricato dal punto di vista energetico ridurrà il consumo di energia di un 10% potrà avere maggiorate del 5% le tariffe incentivanti. In pratica funziona più o meno nel seguente modo: ogni 10 punti di percentuale di miglioria energetica sul fabbricato (da certificarsi sempre da parte di persona competente e abilitata). Il massimo che si può ottenere come premio in percentuale sulle tariffe è un 30% che si può ottenere da quanto detto sopra con un miglioramento energetico dell' edificio del 60%.
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aggiornamento:
Sabato Maggio 18, 2013 18:52