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ATTIVAZIONE DEL CONTO ENERGIA |
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qualsiasi genere di azione.
IL NUOVO CONTO ENERGIA PER IL 2007
- articolo 8 (Ritiro e valorizzazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici)
1. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW può beneficiare della disciplina dello scambio sul posto. Tale disciplina continua ad applicarsi dopo il termine del periodo di diritto alla tariffa incentivante di cui all’articolo 6.
2. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici che non beneficiano della disciplina dello scambio sul posto, qualora immessa nella rete elettrica, è ritirata con le modalità e alle condizioni fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ovvero ceduta sul mercato.
3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono aggiuntivi alle tariffe di cui all’articolo 6 e al premio di cui all’articolo 7.
- articolo 9 (Condizioni per la cumulabilità di incentivi)
1. Le tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 e il premio di cui all’articolo 7 non sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo dell'investimento. Le tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 e il premio di cui all’articolo 7 sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici di natura locale, regionale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, nel solo caso in cui il soggetto responsabile dell’edificio sia una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine e grado o una struttura sanitaria pubblica.
2. Le tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 e il premio di cui all’articolo 7 non sono cumulabili con:
a) i certificati verdi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
b) i titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
3. Le tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 e il premio di cui all’articolo 7 non sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici realizzati ai fini del rispetto di obblighi discendenti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni, o dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2010.
4. Le tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 e il premio di cui all’articolo 7 non sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale richiamata all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche nel caso di proroghe e modificazioni della medesima detrazione.
5. Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell'imposta sul valore aggiunto per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999.
6. Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le tariffe incentivanti erogate ai sensi del presente decreto, ivi inclusi il premio di cui all’articolo 7 e i benefici di cui all’articolo 8, sono finalizzate a garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio degli impianti fotovoltaici.
- articolo 10 (Modalità per l'erogazione dell'incentivazione)
1. Con provvedimento emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas aggiorna i provvedimenti emanati in attuazione dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, al fine di stabilire le modalità, i tempi e le condizioni per l'erogazione delle tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 e del premio di cui all’articolo 7, nonché per la verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto, con particolare riferimento a quanto previsto agli articoli 5 e 11.
2. Con propri provvedimenti l’Autorità per l’energia elettrica e il gas determina le modalità con le quali le risorse per l’erogazione delle tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 e del premio di cui all’articolo 7, nonché per la gestione delle attività previste dal presente decreto, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell’energia elettrica.
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aggiornamento:
Sabato Maggio 18, 2013 18:52