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ATTIVAZIONE DEL CONTO ENERGIA |
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IL NUOVO CONTO ENERGIA PER IL 2007
- articolo 2 (definizioni) continua da questa pagina
l) produzione annua media di un impianto è la media aritmetica, espressa in kWh, dei valori dell'energia elettrica effettivamente prodotta, di cui alla lettera e), negli ultimi due anni solari, al netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive;
m) rifacimento totale è l'intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che comporta la sostituzione con componenti nuovi almeno di tutti i moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata;
n) piccola rete isolata è una rete elettrica così come definita dall'articolo 2, comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni e integrazioni;
r) servizio di scambio sul posto è il servizio di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come disciplinato dalla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 10 febbraio 2006, n. 28/06 ed eventuali successivi aggiornamenti. 2. Valgono inoltre le definizioni riportate all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, escluso il comma 15, nonché le definizioni riportate all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
- articolo 3 (Requisiti dei soggetti che possono beneficiare delle tariffe incentivanti)
1. Possono beneficiare delle tariffe di cui all’articolo 6 e del premio di cui all’articolo 7: a) le persone fisiche; b) le persone giuridiche; c) i soggetti pubblici; d) i condomini di unità abitative e/o di edifici.
- articolo 4 (Requisiti dei componenti e degli impianti ai fini dell’accesso alle tariffe incentivanti)
1. Nei limiti stabiliti all’articolo 13, l’accesso alle tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 e al premio di cui all’articolo 7 è consentito a condizione che gli impianti fotovoltaici rispettino i requisiti di cui ai successivi commi e sempreché i medesimi impianti non abbiano beneficiato delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006.
2. La potenza nominale degli impianti deve essere non inferiore a 1 kW.
3. Gli impianti fotovoltaici devono essere entrati in esercizio in data successiva alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all’articolo 10, comma 1, a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento. Gli impianti entrati in esercizio a seguito di potenziamento possono accedere alle tariffe incentivanti limitatamente alla produzione aggiuntiva ottenuta a seguito dell'intervento di potenziamento, e non possono accedere al premio di cui all’articolo 7.
4. Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono essere conformi alle norme tecniche richiamate nell’allegato 1 e devono essere realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti.
5. Gli impianti fotovoltaici devono ricadere tra le tipologie di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b1), b2) e b3).
6. Gli impianti fotovoltaici devono essere collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate. Ogni singolo impianto fotovoltaico dovrà essere caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete elettrica, non condiviso con altri impianti fotovoltaici.
7. Sono ammessi alle tariffe incentivanti previste dal presente decreto anche gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2005 e la data di entrata in vigore del provvedimento di cui all’articolo 10, comma 1, sempreché realizzati nel rispetto delle disposizioni dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, e sempreché tali impianti non beneficino e non abbiano beneficiato delle tariffe di cui ai medesimi decreti interministeriali. Ai predetti impianti compete, in relazione alla potenza nominale dei medesimi, la tariffa prevista dall’articolo 6, relativa agli impianti che entrano in esercizio nel 2007.
8. Per gli impianti di cui al comma 7, la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante deve essere inoltrata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
provvedimento di cui all’articolo 10, comma 1, a pena la decadenza del diritto alle tariffe incentivanti. La richiesta è corredata della documentazione finale di entrata in esercizio elencata nell’allegato 4, con le seguenti varianti al punto 5 del medesimo allegato:
a) il testo del punto c) è sostituito dal seguente: “conformità dell’impianto alle disposizioni dell’articolo 4 del decreto interministeriale 28 luglio 2005, come modificato dal decreto interministeriale 6 febbraio 2006”;
b) il testo del punto g) è sostituito dal seguente:
“g1) di non incorrere in condizioni che, ai sensi del decreto interministeriale 28 luglio 2005, articolo 10 commi da 2 a 5, comportano la non applicabilità o la non compatibilità con le tariffe di cui all’articolo 6;
g2) di beneficiare [o non beneficiare] della detrazione fiscale richiamata all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ivi incluse proroghe e modificazioni della medesima detrazione, il cui beneficio comporta una riduzione del 30% delle tariffe incentivanti riconosciute”.
9. Con successivo decreto sono determinati i criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare in impianti non collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate.
commenti all' articolo: Gli impianti fotovoltaici per poter beneficiare degli incentivi dovranno rispettare alcuni requisiti fondamentali. L' impianto non potrà avere potenza nominale inferiore a 1 KW. Dovranno essere realizzati secondo le norme tecniche dell' allegato 1 al decreto.
Gli impianti dovranno ricadere in una delle tre tipologie previste dall' articolo 2. Quindi potranno essere di tipo "non integrati", "parzialmente integrati" o "integrati". Abbiamo già visto la differenza tra le varie tipologie di impianto.
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aggiornamento:
Giovedì Gennaio 3, 2013 19:46