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AVVERTENZE:
gli argomenti trattati andranno approfonditi dagli
interessati richiedendo informazioni, presso uffici
ed enti competenti. Gli argomenti trattati dovranno
essere considerati esclusivamente come prime informazioni.
Le informazioni sottoriportate non potranno essere
prese come valide per intraprendere qualsiasi genere
di azione.
MUTUI PER LA COSRTUZIONE E/O RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA
CONTRATTO DI MUTUO IPOTECARIO STIPULATO PER LA COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE
I contribuenti che costruiscono o ristrutturano l'abitazione
principale possono detrarre dall'Irpef, nella misura del 19%, gli
interessi passivi e i relativi oneri accessori pagati sui mutui ipotecari
accesi a tal fine e stipulati con soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione europea
ovvero con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di
soggetti non residenti.
Per fruire della detrazione è necessario che l'immobile che si costruisce e/o si ristruttura
sia quello nel quale il contribuente e/o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente.
A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai
sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e successive modificazioni, con la quale il
contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello
indicato nei registri anagrafici.
Per gli appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di
polizia ad ordinamento militare, nonché dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento
civile, in riferimento ai mutui ipotecari per la costruzione e/o ristrutturazione di un
immobile costituente unica abitazione di proprietà, si prescinde dal requisito della dimora
abituale.
DEFINIZIONE DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE
Per costruzione e ristrutturazione si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al
provvedimento comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di
ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, comma 1, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 457
(ora trasfuso nell'articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).
La detrazione spetta anche per la costruzione di un fabbricato rurale da adibire ad abitazione
principale del coltivatore diretto.
CONDIZIONI
Per usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le seguenti
condizioni:
• il mutuo deve essere stipulato non oltre 6 mesi, antecedenti o successivi, dalla data di inizio
dei lavori di costruzione;
• l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dal termine dei lavori
di costruzione;
• il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità
immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari
contratti per l'acquisto dell'abitazione principale soltanto per tutto il periodo di durata
dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di 6 mesi successivi
al termine dei lavori stessi.
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in
cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale.
Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro.
La mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare entro 6 mesi dalla
conclusione dei lavori di costruzione della stessa, comporta la perdita del diritto alla detrazione.
In tal caso il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Amministrazione
finanziaria decorre dalla data di conclusione dei lavori di costruzione.
La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione
principale non sono ultimati entro il termine stabilito dal provvedimento amministrativo
che ha consentito la costruzione dell'immobile stesso (salvo la possibilità di proroga);
in tal caso è da questa data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione
dei redditi da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Il diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente
all'Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla
vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei 6 mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente
periodo non sono rispettati.
COME CALCOLARE LA DETRAZIONE D' IMPOSTA SPETTANTE
L'importo massimo sul quale va calcolata la detrazione del 19% è pari a 2.582,28 euro complessivi
per ciascun anno d'imposta; quindi, in caso di contitolarità del contratto di mutuo
o di più contratti di mutuo, il limite di 2.582,28 euro si riferisce all'ammontare complessivo
degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.
La detrazione è limitata all'ammontare degli interessi passivi riguardante l'importo del
mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell'immobile.
Pertanto, al termine dei lavori di costruzione o ristrutturazione si dovrà calcolare l'ammontare
delle spese effettivamente sostenuto e, ove dovesse risultare che in considerazione dell'ammontare
complessivo dei costi sostenuti, siano stati detratti in passato maggiori interessi
rispetto alla detrazione effettivamente spettante, si dovrà assoggettare tale maggiore
importo a tassazione separata.
DOCUMENTAZIONE
Per fruire della detrazione, è necessario che il contribuente conservi ed esibisca o trasmetta, a richiesta degli
Uffici finanziari, la seguente documentazione:
• quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo;
• copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per
realizzare gli interventi di costruzione e/o ristrutturazione dell'abitazione principale;
• le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia;
• copia delle fatture o ricevute fiscali comprovanti l'effettivo sostenimento delle spese di realizzazione degli
interventi.
FONTE: agenzia delle entrate: www.agenziaentrate.it