- Visurnet.com è lieta di informarti che è attivo il nuovo forum dove potrai discutere con gli altri membri (chiedere e avere consigli) su alcune problematiche legate alla detrazione del 36% (ex 41%). Se vuoi porre una tua domanda accedi al forum
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AVVERTENZE:
gli argomenti trattati andranno approfonditi dagli interessati
richiedendo informazioni, presso uffici ed enti competenti.
Gli argomenti trattati dovranno essere considerati esclusivamente
come prime informazioni. Le informazioni sottoriportate
non potranno essere prese come valide per intraprendere
qualsiasi genere di azione.
LA
DETRAZIONE DEL 36%
Con
la nuova finanziaria annualità 2007, la detrazione
IRPEF ritorna al 36%. Anche l' iva ritorna al 10%.
L'agevolazione
principalmente consiste nella possibilità di detrarre
dall' IRPEF una quota pari al 36% dell'importo delle
spese sostenute per l'esecuzione di determinate opere
edilizie da parte del proprietario o dei proprietari
o di coloro che ne hanno diritto, fino ad un importo
massimo di 48.000 euro per ogni immobile.
L'articolo 29 del ddl Finanziaria prevede che le agevolazioni si applicano agli interventi di cui all'art. 2 comma 5 della Legge 289/2002; il suddetto articolo richiama gli interventi indicati alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 457/1978, che sono:
Tale
detrazione può essere ripartita per un periodo
di 10 anni. Per i soggetti ultrasettantacinquenni le
quote potranno scendere a 5, mentre per gli ultranovantenni
potranno essere 3.
Principlamente
possiamo distinguere 3 grandi tipologie di seguito elencate:
1)
INTERVENTI NELL'ABITAZIONE
2)
PERTINENZE (BOX, GARAGE)
3)
ACQUISTO DELLA CASA RISTRUTTURATA
1)
INTERVENTI NELL'ABITAZIONE
Gli
interventi per i quali potrà chiedersi l'agevolazione
sono: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo e ristrutturazione edilizia. Per quanto
riguarda la manutenzione ordinaria l'agevolazione è prevista solo per interventi su parti comuni condominiali.
Per
manutenzione straordinaria si intende interventi di
carattere innovativo, di natura edilizia e impiantistica
con lo scopo di mantenere in eficienza l'edificio. La
manutenzione straordinaria non prevede l'ampliamento
dell'edificio, sia per quanto riguarda la superficie
coperta e sia per quanto riguarda il volume ne la variazione
di setinazione d'uso.
Per
restauro e risanamento conservativo si intende un insieme
di interventi mirati a: ripristinare e consolidare gli
elementi che costituiscon l'edificio. La norma prevede
due gruppi di interventi simili ma diversi per quanto
riguarda le caratteristiche degli edifici sui quali
tali interventi sono realizzati.
Gli
interventi di restauro equivalgono alla restituzione
di un organismo edilizio di un certo valore architettonico,
storico-artistico.
Il
risanamento conservativo è un complesso di interventi
mirati ad adeguare ad una migliore esigenza d'uso attuale
un edificio esistente sotto l'aspetto tipologico, formale,
strutturale e funzionale.
In
ultimo per quanto riguarda la ristrutturazione edilizia,
la stessa è caratterizzata da due aspetti fondamentali;
il primo è determinato dalla sistematicità
delle opere edilizie ed il secondo riguarda la finalità
della trasformazione che può modificare completamente
l'edificio esistente.
A
seconda della trasformazione effettuata sull'edificio,
sarà necessario richiedere la concessione edilizia
ed il pagamento degli oneri concessori. Attraverso la
ristrutturazione edilizia sarà possibile incrementare
la superficie dell'edificio ma non il suo volume.
2)
PERTINENZE (BOX, GARAGE)
La
seconda tipologia di interventi interessati dalla detrazione
del 36% riguarda la realizzazione o l'acquisto di un
box o posto auto.
Anche
in questo caso l'agevolazione è applicabile sin
dal 1° Gennaio 2006. Per poter usufruire della detrazione
del 36% è necessario che esista il vincolo di
pertinenza tra l'abitazione ed il box.
In
caso di acquisto di nuovo box l'agevolazione è
prevista anche al promissario acquirente. In questo
caso è necessaria la stipula di un compromesso
di vendita regolarmente registrato (Ufficio del registro).
Gli estremi della registrazione andranno indicati nel
modulo di comunicazione che dovrà essere inviato
a centro di servizio (centro operativo di Pescara).
Nel
caso che si acquisti contemporaneamente abitazione e
box ancora in corso di costruzione la detrazione spetta
ugualmente.
3)
ACQUISTO DELLA CASA RISTRUTTURATA
I
benefici spettano anche per l'acquisto di unità immobiliari poste all'interno di fabbricati, completamente
ristrutturati da imprese di costruzione o cooperative
edilizie.
La
detrazione si applica per acquisti effettuati entro
il 30 Giugno 2007 di unità immobiliari all'interno
di edifici sui quali siano stati eseguiti lavori di
retauro e risanamento conservativo o ristrutturazione
edilizia entro il 31 Dicembre 2006.
Lo
sconto fiscale del 41% si calcola sul 25% del
prezzo di vendita che dovrà risultare dall'atto
di compravendita. Il tetto massimo detraibile è
sempre di € 48.000.
In
caso di pagamento di acconti la detrazione è ammessa a patto che venga stipulato un compromesso di
vendita regolarmente registrato e dal quale sia chiaro
il prezzo di vendita.
Resta
ferma inoltre la novità introdotta dal decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze che dispone
che per l'acquisto di unità immobiliari disposte
all'interno di edifici interamente ristrutturati che
non è necessario l'invio della comunicazione
al centro di Pescara e che i pagamenti possano essere
effettuati senza bonifico.
L'unico
adempimento è quello di indicare nella dichiarazione
dei redditi il codice fiscale dell'impresa o cooperativa
edilizia che ha effettuato i lavori di ristrutturazione
nell'edificio.
Ultimo
aggiornamento:
Giovedì Gennaio 3, 2008 18:24