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con l' approvazione del decreto salva italia l' agevolazione della detrazione del 36% diventa stabile e quindi non avrà pià scadenze.

SEZIONE: UTILITY - ARGOMENTO: EDILIZIA-AGEVOLAZIONI - PAGINA: LA DETRAZIONE DEL 36%

 

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AVVERTENZE: gli argomenti trattati andranno approfonditi dagli interessati richiedendo informazioni, presso uffici ed enti competenti. Gli argomenti trattati dovranno essere considerati esclusivamente come prime informazioni. Le informazioni sottoriportate non potranno essere prese come valide per intraprendere qualsiasi genere di azione.

LA DETRAZIONE DEL 36% (aggiornata al 2012)

Di Pino Caddeo (geometra libero professionista si occupa di progettazione, pratiche del 36% e 55%, assitenza negli adempimenti fiscali per ottenere le agevolazioni)

A seguito dell' approvazione del decreto Salva Italia, (D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 art. 4) la detrazione del 36% è stata stabilizzata e messa a regime. In pratica non avrà più una scadenza, così come era successo fin' ora. Il citato decreto ha previsto che dal 1° gennaio 2013 tutte le agevolazioni fiscali (quindi compresa anche quella relativa al 36%) saranno condizionate nella fruizione dal reddito percepito che si dovrà dimostrare attraverso la presentazione dell' ISEE. Chi supererà il reddito previsto dal decreto dunque non potrà più usufruire dell' agevolazione del 36%.

Ricordo che l' agevolazione del 36% spetta solo per interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente, quindi non sono mai comprese le nuove costruzioni, salvo i parcheggi pertinenziali, servizi igienici mancanti o insufficienti rispetto all' attuale normativa.

Non ha più scadenze l' applicazione dell' iva agevolata al 10% per le prestazioni di servizi e le forniture di beni relative agli interventi di recupero edilizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata.

Non ha scadenze, nemmeno, la possibilità di fruire della detrazione Irpef del 19% sugli interessi passivi pagati per mutui stipulati per la costruzione (e la ristrutturazione) dell'abitazione principale;

- dell'applicazione dell'aliquota Iva al 4% sui beni finiti acquistati per la costruzione di abitazioni non di lusso (a prescindere che siano prima casa o meno) ed edifici assimilati.

L'agevolazione principalmente consiste nella possibilità di detrarre dall' IRPEF una quota pari al 36% dell'importo delle spese sostenute per l'esecuzione di determinate opere edilizie da parte del proprietario o dei proprietari o di coloro che ne hanno diritto, fino ad un importo massimo di 48.000 euro per ogni immobile.

Tale detrazione può essere ripartita per un periodo di 10 anni. Per i soggetti ultrasettantacinquenni e ultraottantenni, non è più prevista la possibilità della detrazione rispettivamente in 5 e 3 annualità.

L' agevolazione è stata modificata con il D.L. n. 83 del 22 giugno 2012 che ha elevato per un periodo limitato di tempo l' agevolazione passando dal 36% al 50%, raddoppiano contemporaneamente il limite massimo detraibile che passa da 48.000 a 96.000 euro. Tutto questo ha validità dal 26/06/2012 al 30/06/2013.

Altre importanti novità sono:

l’estensione dell’agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza

Non vi è più l' obbligo di indicare il costo della manodopera in fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori;

Non è più necessaria la comunicazione al Centro operativo di Pescara;

la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate;

la riduzione dal 10 al 4% della percentuale della ritenuta d’acconto sui bonifici;

non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali;

Principlamente possiamo distinguere 3 grandi tipologie di ristrutturazione o interventi di seguito elencate:

1) INTERVENTI NELL'ABITAZIONE

2) PERTINENZE (BOX, GARAGE)

3) ACQUISTO DELLA CASA RISTRUTTURATA

1) INTERVENTI NELL'ABITAZIONE

Gli interventi per i quali potrà chiedersi l'agevolazione sono: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria l'agevolazione è prevista solo per interventi su parti comuni condominiali.

Per manutenzione straordinaria si intende interventi di carattere innovativo, di natura edilizia e impiantistica con lo scopo di mantenere in eficienza l'edificio. La manutenzione straordinaria non prevede l'ampliamento dell'edificio, sia per quanto riguarda la superficie coperta e sia per quanto riguarda il volume ne la variazione di setinazione d'uso.

Per restauro e risanamento conservativo si intende un insieme di interventi mirati a: ripristinare e consolidare gli elementi che costituiscon l'edificio. La norma prevede due gruppi di interventi simili ma diversi per quanto riguarda le caratteristiche degli edifici sui quali tali interventi sono realizzati.

Gli interventi di restauro equivalgono alla restituzione di un organismo edilizio di un certo valore architettonico, storico-artistico.

Il risanamento conservativo è un complesso di interventi mirati ad adeguare ad una migliore esigenza d'uso attuale un edificio esistente sotto l'aspetto tipologico, formale, strutturale e funzionale.

In ultimo per quanto riguarda la ristrutturazione edilizia, la stessa è caratterizzata da due aspetti fondamentali; il primo è determinato dalla sistematicità delle opere edilizie ed il secondo riguarda la finalità della trasformazione che può modificare completamente l'edificio esistente.

A seconda della trasformazione effettuata sull'edificio, sarà necessario richiedere la concessione edilizia ed il pagamento degli oneri concessori. Attraverso la ristrutturazione edilizia sarà possibile incrementare la superficie dell'edificio ma non il suo volume.

2) PERTINENZE (BOX, GARAGE)

La seconda tipologia di interventi interessati dalla detrazione del 36% riguarda la realizzazione o l'acquisto di un box o posto auto.

Anche in questo caso l'agevolazione è applicabile sin dal 1° Gennaio 2006. Per poter usufruire della detrazione del 36% è necessario che esista il vincolo di pertinenza tra l'abitazione ed il box.

In caso di acquisto di nuovo box l'agevolazione è prevista anche al promissario acquirente. In questo caso è necessaria la stipula di un compromesso di vendita regolarmente registrato (Ufficio del registro). Gli estremi della registrazione andranno indicati nel modulo di comunicazione che dovrà essere inviato a centro di servizio (centro operativo di Pescara).

Nel caso che si acquisti contemporaneamente abitazione e box ancora in corso di costruzione la detrazione spetta ugualmente.

3) ACQUISTO DELLA CASA RISTRUTTURATA

I benefici spettano anche per l'acquisto di unità immobiliari poste all'interno di fabbricati, completamente ristrutturati da imprese di costruzione o cooperative edilizie

La detrazione si applica per acquisti effettuati entro il 30 Giugno 2013 di unità immobiliari all'interno di edifici sui quali siano stati eseguiti lavori di retauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia entro il 31 Dicembre 2012.

Lo sconto fiscale del 36% si calcola sul 25% del prezzo di vendita che dovrà risultare dall'atto di compravendita. Il tetto massimo detraibile è sempre di € 48.000.

In caso di pagamento di acconti la detrazione è ammessa a patto che venga stipulato un compromesso di vendita regolarmente registrato e dal quale sia chiaro il prezzo di vendita.

Resta ferma inoltre la novità introdotta dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che dispone che per l'acquisto di unità immobiliari disposte all'interno di edifici interamente ristrutturati che non è necessario l'invio della comunicazione al centro di Pescara e che i pagamenti possano essere effettuati senza bonifico.

L'unico adempimento è quello di indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale dell'impresa o cooperativa edilizia che ha effettuato i lavori di ristrutturazione nell'edificio.

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Ultimo aggiornamento: Domenica Maggio 19, 2013 12:40


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circ. n° 6 del 2006 agenzia entrate
circ. n° 24E del 10/06/2004 A.E.

circ. min. fin. 57E del 24/02/1998
circ. min. 121/E del 11/05/1998

risoluzione ag. entrate n° 184

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Gent. mo visitatore, permettimi di presentarmi. Mi chiamo Pino Caddeo e svolgo la libera professione del geometra. Vivo e lavoro in Sardegna (Borore - NU), ma posso offrire prestazioni professionali su tutto il territorio italiano. Principalmente mi occupo di progettazione di fabbricati in genere, pratiche catastali (accatastamento fabbricati mai dichiarati e non), frazionamenti, predisposizone pratiche di dichiarazione di successione relative volture catastali. I servizi attivi in tutto il territorio nazionale sono quelli relativi alle ricerche catastali (visure, estratti di mappa, elaborati planimetrici, planimetrie catastali ecc.) e denuncie di successione e volture catastali. I servizi ti permettono di ottenere in pochissimo tempo e direttamente su tuo computer la documentazione di cui hai bisogno! Per farti un' idea di ciò che possiamo offrirvi vi consiglio di farvi un piccolo tour sul sito....grazie!! Sul sito trovate anche delle sezioni tematiche informative che cercano per quanto possibile di aiutarvi ad avere le informazioni che cercate...vedi le sezioni dedicate all' imu, detrazione 36%, successioni e volture ecc. Trovi i link delle sezioni tematiche nella parte alta delle pagine.

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