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Con la nuova finanziaria annualità 2010, la detrazione IRPEF del 36% (ex 41%) e quindi le agevolazioni che ne derivano sono state prorogate per tutto l'anno 2012 e quindi fino al 31 dicembre 2012 e acquistati entro il 30 giugno 2013.L'agevolazione prinipalmente consiste nella possibilità di detrarre dall' IRPEF una quota pari al 36% (ex 41%) dell'importo delle spese sostenute per l'esecuzione di determinate opere edilizie da parte del proprietario o dei proprietari o di coloro che ne hanno diritto, fino ad un importo massimo per ogni persona di 48.000 euro per immobile.I lavori che rientrano nella detrazione del 36% (ex 41%) principalmente sono i seguenti:La Manutenzione Straordinaria,Il Restauro ed il Risanamento Conservativo,Ristrutturazione Edilizia,Possono essere detratte tutte quelle spese, comprensive di IVA, effettivamente sostenute e documentate per appalti, acquisto di beni finiti, materie prime e semilavorati relative agli interventi di recupero effettuati sugli immobili residenziali. Coloro che possono godere delle agevolazioni previste sono tutte le persone che che siano possessori del fabbricato e quindi:- proprietario o nudo proprietario,- titolare di un diritto reale ecc.

SEZIONE: UTILITY - ARGOMENTO: EDILIZIA-AGEVOLAZIONI - PAGINA: LA DETRAZIONE DEL 36%

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AVVERTENZE: gli argomenti trattati andranno approfonditi dagli interessati richiedendo informazioni, presso uffici ed enti competenti. Gli argomenti trattati dovranno essere considerati esclusivamente come prime informazioni. Le informazioni sottoriportate non potranno essere prese come valide per intraprendere qualsiasi genere di azione.

I BENEFICIARI DELL' AGEVOLAZIONE DEL 36%

Di Pino Caddeo (geometra libero professionista si occupa di progettazione, pratiche del 36% e 55%, assitenza negli adempimenti fiscali per ottenere le agevolazioni)

Coloro che possono godere delle agevolazioni previste sono tutte le persone fisiche che siano assoggettati all' imposta sul reddito delle persone fisiche, che risiedano o meno sul territorio italiano (vedi anche circolare minister finanze n° 57E del 24/02/1998 e circolare ministero finanze n° 121E dell' 11/05/1998). Nello specifico possono essere:

- proprietario o comproprietario dell' immobile,

- nudo proprietario

- titolare di un diritto reale sull'immobile (uso, usufrutto, abitazione),

- inquilino e comodatario,

- futuri acquirenti di un immobile, con compromesso di vendita regolarmente registrato,

- socio di cooperativa divisa e indivisa: In questo caso è necessario un verbale di assegnazione al singolo socio dell' unità immobiiare da parte della cooperativa.

- imprenditore individuale o socio di società in nome collettivo (s.n.c.) ed in accomandita semplice (s.a.s.), purché l'immobile non costituisca immobile strumentale o immobile-merce, nonché socio di società semplice. (vedi anche circolare ministero finanze n° 57E del 24 febbraio 1998, circolare ministero finanze n° 121E del 11/05/1998, nota direzione regionale delle entrate della lonbardia del 16/04/1999 n° 75023/98)

- socio di società semplice: L' agevolazione si applica al socio della società in noe collettivo, in accomandita semplice, all' impresa familiare ed ai soggetti descritti dall' art. 5 del d.p.r. n° 917/1986, solo per quegli immobili che non costituiscono beni strumentali ne beni alla cui produzione o scambio è indirizzata l' attività della società stessa.

La detrazione dovrebbe spettare anche al familiare convivente, del possessore o detentore dell' immobile oggetto dell' intervento, a condizione che tale familiare sostenga le spese con intestazione di fatture e bonifici e purchè la convivenza o status di comodatario esista dalla data di comunicazione di inizio dei lavori.

L' agevolazione del 36% fatte salve tutte le condizioni spetta anche al familiare convivente benchè le autorizzazioni edilizie comunali siano intestate al proprietario dell' immobile. (vedi circolare ministero finanze n° 121E del 11/05/1998, risoluzione agenzia entrate n° 184 del 12/06/2002)

Per familiari viene inteso: il coniuge, i parenti entro il 3° grado (genitori, nonni, figli, nipoti, fratelli, zii, cugini) e gli affini entro il 2° grado (suoceri, cognati, figli di primo matrimonio del coniuge).

L' agevolazione del 36% spetta anche a promissario acquirente che realizzi interventi di ristrutturazione purchè venga stipulato un regolare contratto preliminare (compromesso) che dovrà essere regolarmente registrato. Gli estremi di registrazione del preiminare dovranno essere indicati nell' apposito spazio del modulo di inizio lavori.

Nel decreto salva Italia non è più previsto la ripartizione delle annualità in 3 e 5 anni per quanto riguarda rispettivamente gli ultrasettantacinquenni e gli ultraottantenni.

Ha diritto alla detrazione anche l' imprenditore edile che abbia effettuato dei lavori di ristrutturazione nella propria abitazione. Se l' imprenditore edile utilizza proprio personale non sarà necessario che le relative spese siano dimostrate dal documento del bonifico in quanto l' utilizzo risulterà dalla contabilità tenuta dall' imprenditore. (vedi circolare ministeriale n° 121E del 11/05/1998)

SE L'IMMOBILE VIENE VENDUTO, DONATO O CADE IN SUCCESSIONE

La detraibilità dell'imposta per le persone fisiche segue la proprietà alienata, per cui l'acquirente può continuare a godere dell' agevolazione per la parte restante non goduta dal venditore. Questo vale solo se chi acquista è persona fisica. (vedi circolare agenzia entrate n° 15E del 05/03/2003)

Dopo l' approvazione del nuovo decreto sorge comunque un dubbio in quanto la nuova normativa parla solamente di "vendita", senza tenere in considerazione eventuali trasferimenti a titolo gratuito quali donazioni e succesisoni.

Tuttavia secondo quanto espresso dalla circolare ministeriale n° 57E del 24 febraio 1998 si potrebbe ritenere che anche tali trasferimenti a titolo gratuito, quindi successioni e donazioni possano godere dell' agevolazione.

CUMULABILITA' CON LA DETRAZIONE IRPEF PER IL RISPARMIO ENERGETICO

La legge del 13 dicembre 2010 n° 220 ha prorogato la detrazione irpef del 55% a favore dei contribuenti che effettuano lavori di riqualificazione energetica negli edifici entro il 31 dicembre 2011. tale detrazione del 55% non è cumulabile con la detrazione del 36%. Per cui nel caso che gli interventi realizzati rientrino in entrambe le possibilità di detrazione il contribuente potrà usufruire solamente di uno dei due benefici.

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Ultimo aggiornamento: Domenica Maggio 19, 2013 12:40


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Circolari 36%

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circ. n° 6 del 2006 agenzia entrate
circ. n° 24E del 10/06/2004 A.E.

circ. min. fin. 57E del 24/02/1998
circ. min. 121/E del 11/05/1998

risoluzione ag. entrate n° 184

Normativa

d.p.r. 917 del 1986

Siti web

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geometri al tuo servizioInformazioni sul geometra Pino Caddeo

Gent. mo visitatore, permettimi di presentarmi. Mi chiamo Pino Caddeo e svolgo la libera professione del geometra. Vivo e lavoro in Sardegna (Borore - NU), ma posso offrire prestazioni professionali su tutto il territorio italiano. Principalmente mi occupo di progettazione di fabbricati in genere, pratiche catastali (accatastamento fabbricati mai dichiarati e non), frazionamenti, predisposizone pratiche di dichiarazione di successione relative volture catastali. I servizi attivi in tutto il territorio nazionale sono quelli relativi alle ricerche catastali (visure, estratti di mappa, elaborati planimetrici, planimetrie catastali ecc.) e denuncie di successione e volture catastali. I servizi ti permettono di ottenere in pochissimo tempo e direttamente su tuo computer la documentazione di cui hai bisogno! Per farti un' idea di ciò che possiamo offrirvi vi consiglio di farvi un piccolo tour sul sito....grazie!! Sul sito trovate anche delle sezioni tematiche informative che cercano per quanto possibile di aiutarvi ad avere le informazioni che cercate...vedi le sezioni dedicate all' imu, detrazione 36%, successioni e volture ecc. Trovi i link delle sezioni tematiche nella parte alta delle pagine.

Lo studio si trova a Borore (NU), nella meravigliosa Sardegna, in via martiri d' ungheria, 22 - cap. 08016
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