- Visurnet.com è lieta di informarti che è attivo il nuovo forum dove potrai discutere con gli altri membri (chiedere e avere consigli) su alcune problematiche legate alla detrazione del 36% (ex 41%). Se vuoi porre una tua domanda accedi al forum
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AVVERTENZE:
gli argomenti trattati andranno approfonditi dagli interessati
richiedendo informazioni, presso uffici ed enti competenti.
Gli argomenti trattati dovranno essere considerati esclusivamente
come prime informazioni. Le informazioni sottoriportate
non potranno essere prese come valide per intraprendere
qualsiasi genere di azione.
ADEMPIMENTI PER OTTENERE L' AGEVOLAZIONE DEL 36%
Coloro
che intendono avvalersi dell' agevolazione di imposta
devono inoltrare, prima dell'inizio dei lavori, (TASSATIVO L' INVIO DELLA COMUNICAZIONE PRIMA DELL' INIZIO EFFETTIVO DEI LAVORI) la comunicazione redatta su modello inisteriale indicando la data di inizio lavori e tutti i documenti allegati. Tale comunicazione va inviata tramite raccomandata senza ricevuta di ritorno al CENTRO OPERATIVO DI PESCARA sito in VIA RIO SPARTO, 21 - 65129 PESCARA.
Al
modulo vanno obbligatoriamente allegati:
-
copia della concessione, ovvero dell'autorizzazione
o denuncia di inizio attività (DIA)
-
copia della domanda di accatastamento in mancanza dei
dati catastali
-
copie delle ricevute di pagamento dell'ICI relativa
all'anno 1997 e successivi, se dovuta.
Nel caso in cui il contribuente che chiede di fruire della detrazione è un soggetto diverso da quello tenuto al pagamento dell'ICI (inquilino, familiare convivente, comodatario) o per i lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali non è necessario trasmettere le copie di dette delle ricevute;
-
copia della delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione
dei lavori, e della tabella millesimale di ripartizione
delle spese condominiali, nel caso di lavori riguardanti
parti comuni condominiali; qualora successivamente alla
trasmissione della tabella millesimale di ripartizione
delle spese l'importo preventivato venga superato, è
necessario spedire unicamente la nuova tabella di ripartizione
delle spese all'ufficio che ha ricevuto la comunicazione.
- dichiarazione di consenso per l' esecuzione dei lavori da parte del proprietario dell' immobile quando i lavori vengono realizzati da persona diversa dal proprietario (inquilino, comodatario ecc.) tale dichiarazione non è dovuta se i lavori vengono realizzati da familiare convivente.
L' AUTOCERTIFICAZIONE
Il
contribuente può allegare, in luogo della suindicata
documentazione, una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio (con firma autentica ed esente da bollo), nella
quale attesti di essere in possesso della suddetta documentazione
e di essere pronto ad esibirla o trasmetterla a richiesta
degli uffici finanziari.
COMUNICAZIONE ASL (NOTIFICA PRELIMINARE)
Si
dovrà inoltre comunicare preventivamente all'Azienda
sanitaria locale territorialmente competente la data
di inizio lavori, cui va allegata una dichiarazione
di regolarità dell'impresa esecutrice.
La
comunicazione alla A.S.L. effettuata a norma dei d.lgs.
19 settembre 1994, n. 626 e 14 agosto 1996, n. 494 libera
il contribuente dall'obbligo dell'invio di questa ulteriore
raccomandata; allo stesso modo la comunicazione non
è dovuta laddove i richiamati decreti legislativi
non prevedano l'obbligo della notifica preliminare all'
A.S.L.
La comunicazione asl va fatta nei seguenti casi:
Cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno;
Cantieri i cui lavori comportano i seguenti rischi:
Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera;
Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria;
Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione;
Lavori che espongono ad un rischio di annegamento;
Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie;
Lavori subacquei con respiratori;
Lavori in cassoni ad aria compressa;
Lavori comportanti l'impiego di esplosivi;
Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
DATI DA INSERIRE NELLA NOTIFICA PRELIMINARE PER L' ASL
Nella notifica preliminare dovranno essere inseriti i seguenti dati:
- Data della comunicazione al centro operativo di Pescara;
-
Indirizzo del cantiere;
- Committente - nome, cognome e indirizzo;
- Natura dell'opera; cioé descrizione dei lavori da eseguire;
- Responsabile dei lavori - nome, cognome e indirizzo;
- Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome indirizzo);
- Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere;
- Durata presunta dei lavori in cantiere.
IL PAGAMENTO CON BONIFICO (IMPORTANTISSIMO!)
Condizione essenziale per usufruire della detrazione del 36% è il pagamento a mezzo bonifico (postale o bancario). Dal bonifico dovranno risultare i seguenti dati:
- la causale del versamento;
- riferimento alla legge 449/1997;
- il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione;
- il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Nel caso di più soggetti interessati alle agevolazioni del 36% il bonifico dovrà riportare tutti i codici fiscali dei soggetti che richiedono l' agevolazione nonché per ogni soggetto si dovrà precisare la ripartizione della spesa.
Sarebbe buona norma utilizzare i modelli predisposti dagli istituti di credito appositamente predispoti.
PAGAMENTO SENZA CON BONIFICO
Sono ammessi pagamenti senza bonifico per le seguenti spese:
- oneri di urbanizzazione;
- versamento di ritenute di acconto sui compensi per i professionisti;
- pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti sugli atti amministrativi necessari;
- spese sostenute dall'imprenditore edile per interventi di recupero su una propria abitazione (le spese sostenute risulteranno dalla contabilità dell'impresa);
- spese di recupero edilizio sostenute prima del 28 marzo 1998, data di entrata in vigore del regolamento attuativo delle disposizioni normative in argomento;
- spese per l'acquisto da imprese edilizie di abitazioni facenti parte di caseggiati interamente ristrutturati.
ALTRI ADEMPIMENTI PER USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 36%
- Per i lavori superiori ai 51.645,69 dichiarazione di esecuzione dei lavori firmata da professionista abilitato (geometra ad esempio). La dichiarazione va trasmessa al centro operativo di Pescara
entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta in cui sono eseguiti i lavori in questione.
- conservare ed esibire,
se richiesti, agli Uffici finanziari le fatture, le
ricevute fiscali o altra idonea documentazione, comprovanti
le spese sostenute e la ricevuta del bonifico bancario
attraverso il quale è stato effettuato il pagamento.
Dal
bonifico, che rappresenta l'unico mezzo di pagamento
ammesso per ottenere l'agevolazione, dovrà risultare
la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario
della detrazione e il numero di partita IVA o codice
fiscale dell'impresa realizzatrice dei lavori.
La
detrazione non è riconosciuta nei seguenti casi:
-
mancata trasmissione della documentazione al Centro
Servizi delle imposte dirette e delle imposte indirette,
nonché all'Azienda Sanitaria Locale competenti,
entro i termini previsti
-
pagamento con metodi diversi dal bonifico bancario
-
violazione delle norme in materia di tutela della salute
e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri,
nonché di obbligazioni contributive accertate
dagli organi competenti e comunicate alla Direzione
regionale delle entrate territorialmente competente
-
mancata trasmissione della documentazione al Centro
Servizi delle imposte dirette e delle imposte indirette,
nonché all'Azienda Sanitaria Locale competenti,
entro i termini previsti
Non
può essere considerato motivo di decadenza dai
benefici fiscali il caso della realizzazione di opere
per le quali sarebbe stato necessario un titolo abilitativo
diverso da quello in possesso, ma conformi agli strumenti
urbanistici e al regolamento edilizio, purché,
naturalmente, il richiedente metta in atto il procedimento
di sanatoria previsto dalle norme vigenti.
Quanto
alla violazione delle norme di sicurezza e delle obbligazioni
contributive, il Ministero ritiene che la decadenza
dal beneficio fiscale operi nei soli casi in cui il
contribuente non sia "in possesso di una dichiarazione
della ditta esecutrice dei lavori, resa ai sensi dell'art.
4 della legge 4/1/1968, n. 15, attestante l'osservanza
delle suddette disposizioni".
Ultimo
aggiornamento:
Giovedì Gennaio 3, 2008 18:36