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Con la nuova finanziaria annualità 2003, la detrazione IRPEF del 41% (ex 36%) e quindi le agevolazioni che ne derivano sono state prorogate per tutto l'anno 2006.L'agevolazione prinipalmente consiste nella possibilità di detrarre dall' IRPEF una quota pari al 41% (ex 36%) dell'importo delle spese sostenute per l'esecuzione di determinate opere edilizie da parte del proprietario o dei proprietari o di coloro che ne hanno diritto, fino ad un importo massimo per ogni persona di 48.000 euro per immobile.I lavori che rientrano nella detrazione del 41% (ex 36%) principalmente sono i seguenti:La Manutenzione Straordinaria,Il Restauro ed il Risanamento Conservativo,Ristrutturazione Edilizia,Possono essere detratte tutte quelle spese, comprensive di IVA, effettivamente sostenute e documentate per appalti, acquisto di beni finiti, materie prime e semilavorati relative agli interventi di recupero effettuati sugli immobili residenziali. Coloro che possono godere delle agevolazioni previste sono tutte le persone che che siano possessori del fabbricato e quindi:- proprietario o nudo proprietario,- titolare di un diritto reale ecc.

SEZIONE: UTILITY - ARGOMENTO: EDILIZIA-AGEVOLAZIONI - PAGINA: LA DETRAZIONE DEL 36% (ex 41%)

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DETRAZIONE 36% (ex 41%)

novità 36% da Ottobre 2006 modulistica 36% normativa 36%


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AVVERTENZE: gli argomenti trattati andranno approfonditi dagli interessati richiedendo informazioni, presso uffici ed enti competenti. Gli argomenti trattati dovranno essere considerati esclusivamente come prime informazioni. Le informazioni sottoriportate non potranno essere prese come valide per intraprendere qualsiasi genere di azione.

I.V.A. (aggiornamento a Ottobre 2006) 36%

A partire dal 01/10/2006 ritorna l' iva agevolata al 10%. Per i lavori riguardanti restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (rispettivamente lettere c) e d), art.31, legge 05/08/1978, n. 457) realizzate su immobili con destinazione prevalente di abitazione, l’IVA è a regime pari al 10%, come previsto dalla tabella A, parte III, n.127-terdecis e 127-quaterdecis, allegata al D.P.R. 633/72.

Per i lavori di manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria l’IVA a regime, pari al 20%, si applica solamente fino al 30 settembre 2006, mentre invece dal 01/10/2006 passa al 10 %. L' art. 35, comma 35-ter Infatti, della legge 248/2006 reintroduce (dopo autorizzazione della comunità europea) per i lavori di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria (opere di cui alla lettere a) e b) della su citata legge n. 457/78), l’aliquota IVA al 10% per le prestazioni fatturate a partire dal 1° ottobre 2006.

L' iva agevolata al 10% si applica solamente alle prestazioni di servizi comprendenti manodopera e forniture di materiali e beni purché questi ultimi non vadano a costituire la parte più importante del lavoro nel suo insieme. Nei lavori in cui ha predominanza il singolo bene (o più) rispetto al valore della manodopera l' aliquota iva agevolata al 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

I beni considerati di "valore significativo", individuati da decreto ministeriale, sono tassativamente i seguenti:

- ascensori e montacarichi
- infissi esterni ed interni
- caldaie
- videocitofoni
- apparechciature di condizionamento e riciclo aria
- sanitari e rubinetterie da bagno
- impianti di sicurezza

ESEMPIO PRATICO

Rifacimento di bagno con installazione di sanitari (bene significativo)

- imposrto complessivo lavori al netto d' iva: euro 3.500,00
- valore sanitari (bene significativo): euro 2.500,00

MANO DOPERA = 3.500 - 2.500 = 1.000
IMPONIBILE IVA AGEVOLATA AL 10% = 1.000 X 2 = 2.000
IMPONIBILE IVA AL 20% = 3.500 - 2.000 = 1.500

Appare chiaro che se il valore del bene significativo non supera la metà dell' importo globale tutto il lavoro verrà fatturato con l' iva agevolata al 10%.

Quando la prestazione comprende i beni sopra indicati è obbligatorio identificare nella fattura, separatamente, la parte di valore a cui si applica l' iva agevolata al 10% e l'eventuale altra parte rimanente assoggettata all' iva ordinaria del 20%. Invece, il valore degli altri materiali e pezzi staccati di beni non compresi tra quelli significativi, non deve essere individuato autonomamente in quanto confluisce in quello complessivo della prestazione e fatturato al 10 %.

In caso di pagamento di acconti relativi a prestazioni che comportano la fornitura di beni significativi, la circolare n. 71/2000 precisa che il valore entro cui applicare l'aliquota del 10 % ai suddetti beni, deve essere calcolato in relazione all'intero corrispettivo dovuto dal committente e non ad un singolo acconto o al solo saldo.

Il valore del bene significativo deve poi essere riportato, nella quota percentuale corrispondente alla parte di corrispettivo pagata, in ogni fattura relativa al singolo pagamento, indicando sia la parte di valore del bene significativo da assoggettare all'aliquota del 10 % sia quella da assoggettare all'aliquota ordinaria. L'aliquota agevolata non si applica ai seguenti casi:

L'aliquota agevolata al 10% non si applica ai seguenti casi:

- materiali o beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
- materiali o beni acquistati direttamente dal committente;
- prestazioni professionali, anche se inerenti agli interventi di recupero edilizio, in quanto esse non hanno ad oggetto la realizzazione materiale dell'intervento ma vi risultano connesse in maniera indiretta;
- prestazione di servizi resi, in esecuzione di subappalti, alla ditta che esegue i lavori. In quest'ultimo caso, chiarisce la circolare n. 71 del 7 aprile 2000, il valore della prestazione in subappalto deve essere fatturato alla ditta appaltatrice con l'aliquota ordinaria del 20 % e successivamente riaddebitata da quest'ultima al committente con l'aliquota al 10%.

.

Ultimo aggiornamento: Giovedì Gennaio 3, 2008 18:35


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