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ARGOMENTI
UTILI - DETRAZIONE 36%
cosa
si può detrarre
-
i beneficiari - come
procedere
adempimenti
- parti in comune -
pertinenze - domande
- iva 10%
-
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attivo il nuovo forum dove potrai discutere con gli
altri membri (chiedere e avere consigli) su alcune problematiche
legate alla detrazione del 36%. Se vuoi porre una tua
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AVVERTENZE:
gli argomenti trattati andranno approfonditi dagli interessati
richiedendo informazioni, presso uffici ed enti competenti.
Gli argomenti trattati dovranno essere considerati esclusivamente
come prime informazioni. Le informazioni sottoriportate
non potranno essere prese come valide per intraprendere
qualsiasi genere di azione.
Di
seguito si cerca di risponedere ad alcune domande che
sicuramente saranno tra le più frequenti per
coloro che vogliono usufruire della detrazione del 36%.
Per
vedere la risposta fai clik sulla domanda di tuo interesse.
FAQ
•
cosa
è necessario per usufruire della detrazione del
36%?
• ci
sono altri adempimenti?
•
come
vanno fatti i pagamenti?
• si
può essere esclusi dai benefici?
•
qual'è
la cifra massima detraibile?
• è
possibile eseguire i lavori in economia diretta?
•
quali
lavori rientrano nelle agevolazioni?
• cosa
si intende per lavori di straordinaria manutenzione?
•
cosa
si intende per lavori di ordinaria manutenzione?
• cosa
si intende per lavori di restauro e risanamento?
•
quando
si può usufruire dell'aliquota iva al 10%
• si
deve spedire la comunicazione di inizio lavori?
•
nel
caso di decesso le agevolazioni passano agli eredi?
• spetta
la detrazione del 36% per costruire il box di pertinenza?
COSA
E' NECESSARIO PER USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 41%?
Con
la finanziaria 2005è stato prorogato il termine
per poter usufruire dell'agevolazione sino al 31 Dicembre
2006 . L'importo massimo dedicibile è di €
48.000.
Per
usufruire dell'agevolazione è necessario osservare
i seguenti adempimenri:
-
Invio comunicazione inizio lavori al nuovo centro operativo
di Pescara: La comunicazione va redatta su apposito
modello e spedita con raccomandata, meglio se con ricevuta
di ritorno.
Alla
comunicazione è necessario allegare la seguente
documentazione:
1)
Copia della concessione o autorizzazione edilizia
2)
I datai catastali. Se il fabbricato non risulta ancora
denunciato all'ufficio tecnico erariale è sufficiente
allegare la domanda di accatastamento.
3)
Fotocopia delle ricevute di pagamento dell'ici a partire
dal 1997, sempre che l'imposta sia dovuta. Se la richiesta
viene inoltrata da un inquilino (soggetto non soggetto
all'ici) non è necessario allegare le ricevute.
Per i lavori su parti comuni condominiali non sono necessarie
tali ricevute.
4)
Nel caso che l'agevolazione è richiesta da un
affittevole è necessaria la copia della dichiarazione
o autorizzazione con la quale il proprietario da il
consenso affinchè il fabbricato sia soggetto
ai lavori di ristrutturazione.
I
contribuenti che richiedono l'agevolazione possono sostituire
la documentazione succitata con una dichiarazione sostitutiva
di atto notorio, attestante il possesso della documentazione
necessaria.
La
dichiarazione è esente da imposta di bollo.
Per
gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali
il contribuente, in luogo di tutta la documentazione
prevista, può utilizzare una certificazione rilasciata
dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso
attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti
e indichi la somma di cui il contribuente può
tenere conto ai fini della detrazione.
2)
Comunicazione alla ASL
Contestualmente
alla comunicazione agli uffici finanziari, a cura dei
soggetti interessati alla detrazione o dell’impresa
che esegue i lavori deve essere inviata all’Azienda
sanitaria locale competente per territorio una comunicazione
con raccomandata A.R. con le seguenti informazioni:
•
generalità del committente dei lavori e ubicazione
degli stessi;
•
natura dell’intervento da realizzare;
•
dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori
con esplicita assunzione di responsabilità, da
parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi
posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza
sul lavoro e contribuzione;
•
data di inizio dell’intervento di recupero.
La
comunicazione non deve essere effettuata in tutti i
casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni
di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della
notifica preliminare alla ASL.
Ultimo
aggiornamento:
Giovedì Gennaio 3, 2008 18:35