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ARGOMENTI
UTILI - DETRAZIONE 36%
cosa
si può detrarre
-
i beneficiari - come
procedere
adempimenti
- parti in comune -
pertinenze - domande
- iva 10%
-
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altri membri (chiedere e avere consigli) su alcune problematiche
legate alla detrazione del 36%. Se vuoi porre una tua
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AVVERTENZE:
gli argomenti trattati andranno approfonditi dagli interessati
richiedendo informazioni, presso uffici ed enti competenti.
Gli argomenti trattati dovranno essere considerati esclusivamente
come prime informazioni. Le informazioni sottoriportate
non potranno essere prese come valide per intraprendere
qualsiasi genere di azione.
Di
seguito si cerca di risponedere ad alcune domande che
sicuramente saranno tra le più frequenti per
coloro che vogliono usufruire della detrazione del 36%.
Per
vedere la risposta fai clik sulla domanda di tuo interesse.
FAQ
•
cosa
è necessario per usufruire della detrazione del
36%?
• ci
sono altri adempimenti?
•
come
vanno fatti i pagamenti?
• si
può essere esclusi dai benefici?
•
qual'è
la cifra massima detraibile?
• è
possibile eseguire i lavori in economia diretta?
•
quali
lavori rientrano nelle agevolazioni?
• cosa
si intende per lavori di straordinaria manutenzione?
•
cosa
si intende per lavori di ordinaria manutenzione?
• cosa
si intende per lavori di restauro e risanamento?
•
quando
si può usufruire dell'aliquota iva al 10%
• si
deve spedire la comunicazione di inizio lavori?
•
nel
caso di decesso le agevolazioni passano agli eredi?
• spetta
la detrazione del 36% per costruire il box di pertinenza?
SPETTA
LA DETRAZIONE DEL 41% PER COSTRUIRE IL BOX DI PERTINENZA?
Ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 449 del
1997 la detrazione dall'IRPEF, nella misura del 41%,
spetta anche in relazione alle spese sostenute per gli
interventi relativi alla realizzazione di autorimesse
o posti auto pertinenziali ad immobili residenziali,
anche a proprieta' comune.
La
norma richiede, quale condizione essenziale per usufruire
della detrazione la sussistenza del vincolo pertinenziale
tra l'edificio abitativo (bene principale) ed il box.
Con
circolare n. 121/E dell'11 maggio 1998 e' stato affermato
che la detrazione compete anche al promissario acquirente
dell'immobile alle condizioni pero' che sia stato regolarmente
stipulato un compromesso di vendita dell'unita' immobiliare,
che per detto compromesso sia stata effettua la registrazione
presso l'Ufficio competente e che gli estremi della
registrazione siano indicati nel modulo di comunicazione
da presentare al centro di servizio.
Anche
nel caso in esame, alle condizioni suddette, si ritiene
che la stipula del preliminare per l'assegnazione e
la vendita, di entrambi gli immobili, quello abitativo
e la relativa pertinenza, consenta di effettuare la
detrazione d'imposta delle spese sostenute per la realizzazione
del box.
Per
quanto concerne la sussistenza del vincolo pertinenziale
si ritiene che non rileva, nel caso in esame, la circostanza
che gli immobili non siano ancora stati realizzati in
quanto la destinazione funzionale del box, al servizio
dell'abitazione da realizzare risulta dal contratto
preliminare di assegnazione. Si richiama, inoltre, quanto
precisato in occasione della videoconferenza sul modello
730 dell'anno 2000 (circ. 95/E del 12.05.2001) in merito
alla rilevanza che assume, ai fini della detrazione
in esame, la costituzione del vincolo pertinenziale.
In
tale occasione e' stato, infatti affermato che acquistando
contemporaneamente casa e box da immobiliare o da cooperativa
compete la detrazione relativamente alle spese di realizzazione
del box. (Circ. 55/E del 14/6/2001)
Ultimo
aggiornamento:
Giovedì Gennaio 3, 2008 18:35