AVVERTENZE:
gli argomenti trattati andranno approfonditi dagli interessati
richiedendo informazioni, presso uffici ed enti competenti.
Gli argomenti trattati dovranno essere considerati esclusivamente
come prime informazioni. Le informazioni sottoriportate
non potranno essere prese come valide per intraprendere
qualsiasi genere di azione.
LOCAZIONI
(CONDIZIONI)
Quando
si stipula un contratto di locazione è buona
norma redigere una descrizione dell'immobile al fine
di evitare lunghi e inutili conflitti con il proprietario
al momento della riconsegna.
La riconsegna:
La
legge prevede che l'inquilino debba riconsegnare l'immobile
nelle stesse condizioni in cui si trovava quando lo
ha ricevuto, salvo ovviamente il deterioramento dovuto
all'invecchiamento e all'uso. Questo significa che l'inquilino
per tutta la durata del contratto dovrà occuparsi
dei lavori di manutenzione necessari a una buona conservazione
dell'immobile. In caso contrario, risponderà
dei danni causati.
Quindi
il proprietario non solo potrà trattenere tutta
o in parte la cauzione versata al momento della stipula
del contratto, ma potrà anche rifiutarsi di accettare
la riconsegna del bene fino a che non siano state eseguite
le riparazioni necessarie.
La descrizione del bene:
Alla
riconsegna sorgono inevitabilmente dei conflitti tra
inquilino e proprietario sulle condizioni dell'immobile.
Una finestra rotta che a detta del proprietario prima
era in ottimo stato, un pavimento di legno irrimediabilmente
rovinato, le maioliche del bagno costellate di buchi
usati per l'installazione di pensili ecc.
Come
stabilire quali erano le condizioni dell'immobile all'inizio
del rapporto di locazione, e quindi chi si deve far
carico delle spese perle riparazioni? La legge suggerisce
(ma non impone) che al momento della stipula del contratto
le parti predispongano una descrizione del bene dato
in uso. In caso contrario, il bene si presumerà
consegnato in buono stato di manutenzione e conservazione.
Quindi
tutto ciò che non si possa addebitare semplicemente
all'invecchiamento o al normale uso, verrà automaticamente
posto a carico dell'inquilino, il quale per potersi
liberare di tale onere dovrà dimostrare che i
vizi erano già presenti al momento della stipula
del contratto. Meglio, perciò, procedere a una
descrizione quanto più dettagliata possibile
dell'immobile, delle sue strutture, ma anche degli impianti
e delle installazioni presenti e delle loro condizioni.
E così pure di serramenti e accessori, ma anche
di eventuali mobili o suppellettili dati in uso.
Attenzione:
l'inquilino non può contestare in seguito il
contenuto della descrizione dell'immobile accettata
e allegata al contratto. Se il pavimento è stato
descritto in buone condizioni, l'inquilino non può,
al momento della restituzione, sostenere che in realtà
gli era stato consegnato già rovinato.
Ecco
perché è opportuno vigilare sulla veridicità
di quanto riportato nella descrizione.
Diritti del proprietario:
Non
è possibile stabilire a priori quali siano i
danni causati da una cattiva manutenzione da parte dell'inquilino
e quali quelli determinati dalla normale usura. Si dovrà
procedere volta per volta alla loro valutazione, tenendo
conto della durata del contratto e della destinazione
dell'immobile:
abitazione
familiare, ufficio, bar, albergo ecc. In linea di massima,
è stato affermato che il proprietario non può
pretendere la rilucidatura dei pavimenti, o la sostituzione
delle maioliche del bagno o della cucina forate per
applicare dei pensili, la sostituzione della carta da
parati ingiallita o degli impianti sanitari obsoleti,
anche se alla stipula del contratto erano nuovi.
Ultimo
aggiornamento:
Sabato Marzo 1, 2008 17:12