AVVERTENZE:
gli argomenti trattati andranno approfonditi dagli interessati
richiedendo informazioni, presso uffici ed enti competenti.
Gli argomenti trattati dovranno essere considerati esclusivamente
come prime informazioni. Le informazioni sottoriportate
non potranno essere prese come valide per intraprendere
qualsiasi genere di azione.
MANUTENZIONE
A CARICO DELL'INQUILINO
La
materia è regolata sia dal codice civile sia
dalla legge sull'equo canone. In generale si può
dire che sono a carico dell'inquilino tutte le spese
di piccola manutenzione che si rendono necessario per
mantenere l'immobile in buono stato di conservazione.
Definizione:
L'inquilino deve restituire l'immobile nello stato in
cui era al momento della consegna, salvo naturalmente
il normale deterioramento dovuto all'uso e al passare
del tempo. Ciò implica che debba farsi carico
dei lavori di manutenzione corrente e delle riparazioni
di minore importanza, oltre che della sostituzione degli
elementi rovinati con l'uso.
In
nessun caso l'inquilino è tenuto ad effettuare
le riparazioni che si sono rese necessarie per l'invecchiamento
dell'immobile, o a causa di difetti o di vizi di costruzione.
Così come non è tenuto a riparare i danni
che siano dovuti a caso fortuito o forza maggiore, quando
riguardino le strutture portanti o fìsse.
Come
si vede, tutte le riparazioni di maggior rilievo sono
a carico del proprietario il quale ha l'obbligo di mantenere
l'immobile in condizioni tali da servire all'uso a cui
è destinato (abitazione, negozioo altro), salvo
che i danni non siano stati causati dall'inquilino stesso
o dalle persone che abitano con lui anche temporaneamente,
coniuge, convivente, figli, ma anche semplici ospiti
o amici in visita.
Riparazioni a carico dell'inquilino:
In
linea generale è a carico dell'inquilino la piccola
manutenzione, ovvero tutte quelle riparazioni, di solito
di modesta entità economica, che dipendono dal
normale uso dell'immobile o degli impianti che lo corredano
- quindi la ritinteggiatura interna, la sostituzione
di un vetro rotto o di un rubinetto e così di
seguito.
La
legge sull'equo canone, poi, pone a carico dell'inquilino
anche le spese per i servizi di pulizia, per il funzionamento
e l'ordinaria manutenzione dell'ascensore, lo spurgo
di pozzi neri e latrine.
Gli obblighi:
Se
da una parte, quando l'inquilino entra nell'immobile
ha il diritto di esigere che sia in buono stato e che
le installazioni funzionino perfettamente, dal canto
suo il proprietario al momento del rilascio ha il diritto
di trattenere sul deposito di garanzia la somma necessaria
per quelle riparazioni che l'inquilino non si è
curato di fare.
Questa
somma rappresenta le spese di rimessa a nuovo sostenute
dal proprietario e deve corrispondere esattamente alle
spese che avrebbe dovuto sostenere l'inquilino, tenuto
conto dello stato di vetustà dell'installazione:
ad esempio, se un inquilino restituisce una vasca da
bagno incrinata, il proprietario dovrà dedurre
dal prezzo di una vasca da bagno nuova un ammontare
corrispondente alla vetustà della vasca sostituita.
Va
inoltre aggiunto che, sempre sulla base della legge
sull'equo canone, il proprietario che abbia eseguito
lavori di straordinaria manutenzione, può richiedere
all'inquilino un aumento del canone pari al 10% della
somma impiegata. Da parte sua, però, l'inquilino,
qualora i lavori si protraggano oltre i 20 giorni e
non gli consentano di usare liberamente e pienamente
l'immobile, può pretendere una riduzione del
canone in proporzione al disturbo che ha dovuto sopportare.
Ultimo
aggiornamento:
Sabato Marzo 1, 2008 17:12