AVVERTENZE:
gli argomenti trattati andranno approfonditi dagli interessati
richiedendo informazioni, presso uffici ed enti competenti.
Gli argomenti trattati dovranno essere considerati esclusivamente
come prime informazioni. Le informazioni sottoriportate
non potranno essere prese come valide per intraprendere
qualsiasi genere di azione.
ASSEMBLEA
CONDOMINIALE
La
legge prescrive che, almeno una volta l'anno, tutti
i condomini debbano essere convocati in assemblea generale
per fare il punto della gestione e della manutenzione
dell'immobile.
L'assemblea
dei condomini è convocata dall'amministratore,
che può agire di propria iniziativa o su richiesta
di almeno due condomìni che rappresentino un
sesto del valore dell'edificio. Quando manca l'amministratore,
l'assemblea può essere convocata anche da un
solo condomino.
L'assemblea
ordinaria viene convocata ogni anno per decidere riguardo
a:
-
conferma e retribuzione dell'amministratore;
-
approvazione del preventivo delle spese ordinarie e
loro ripartizione;
-
approvazione del rendiconto;
-
opere di straordinaria manutenzione;
-
nomina dei consiglieri,se prevista dal regolamento.
In
caso di necessità, l'amministratore può
convocare assemblee straordnarie. Qualora manchi l'amministratore
o questo non provveda, l'assemblea può essere
convocata da uno dei condomini. In questo caso l'avviso
di convocazione deve essere sottoscritto dallo stesso
condomino.
Il
codice civile non prevede particolari formalità
per la validità dell'avviso di convocazione,
che può essere portato a conoscenza dei condomini
con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo.
Particolari
formalità possono tuttavia essere stabilite dal
regolamento condominiale. L'avviso deve essere comunicato
inderogabilmente almeno 5 giorni prima della data dell'assemblea.
Se alla prima assemblea non è presente un numero
di condomini pari ai 2/3 del valore dell'immobile, se
ne fìssa una seconda, da tenersi entro i 10 giorni
successivi (e comunque mai nello stesso giorno della
prima assemblea) per la cui validità è
richiesta soltanto la presenza di 1/3 dei condomini
e almeno 1/3 del valore dell'edifìcio. La legge
non prevede la possibilità di convocazione dell'assemblea
con un preavviso più breve di 5 giorni.
Tuttavia,
in presenza di tutti i condomini, l'assemblea si ritiene
valida e atta a deliberare. La mancata convocazione
anche di uno solo dei condomini rende nulla l'assemblea.
Contenuto
della convocazione:
La convocazione deve contenere data, ora, luogo e oggetto
dell'assemblea. L'ordine del giorno dovrà essere
invece indicato con chiarezza, in modo che i condomini
possano informarsi per tempo e partecipare alla discussione.
Argomenti
supplementari:
Nelle convocazioni compare frequentemente la voce "varie"
che dovrebbe consentire di affrontare argomenti non
esplicitamente indicati. Il condomino può tuttavia
opporsi alla discussione e quindi alla votazione su
argomenti non previsti dall'ordine del giorno. Argomenti
supplementari possono essere proposti solo con il consenso
di tutti i condomini.
Partecipazione
dell'inquilino all'assemblea:
Quando
l'assemblea deve deliberare su spese e gestione dei
servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria,
la legge prevede che a partecipare e a votare sia l'inquilino,
non il condomino locatore. Se per errore viene convocato
quest'ultimo, la delibera è nulla.
Ultimo
aggiornamento:
Sabato Marzo 1, 2008 17:13