AVVERTENZE:
gli argomenti trattati andranno approfonditi dagli interessati
richiedendo informazioni, presso uffici ed enti competenti.
Gli argomenti trattati dovranno essere considerati esclusivamente
come prime informazioni. Le informazioni sottoriportate
non potranno essere prese come valide per intraprendere
qualsiasi genere di azione.
AMPLIAMENTO
FABBRICATI
In
linea generale c'è bisogno di una concessione
edilizia (licenza) per tutti i lavori da eseguire su
edifici già esistenti allo scopo di modificarne
l'uso, l'aspetto esteriore, il volume,
o per creare piani supplementari.
La
concessione viene rilasciata dal Comune dietro pagamento
di un contributo. Talvolta essa non è necessaria,
e basta una semplice "autorizzazione" del
Sindaco e talvolta la semplice "comunicazione"
al Comune del luogo in cui sì trova l'immobile.
Senza
concessionee senza autorizzazione si possono realizzare:
tutti
gli interventi di manutenzione ordinaria quali le opere
inteme non incontrasto con i regolamenti edilizi comunali,
le riparazioni, rinnovamento e sostituzione delle fìniture
degli edifìci e quelle necessarie ad integrare
o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti,
ovvero l'installazione di impianti solari e di pompe
di calore per la produzione di aria e acqua calda.
Senza concessionee con autorizzazione si possono
eseguire:
gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere
e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire
parti anche strutturali degli edifìci, realizzare
ed integrare servizi igienico-sanitari e tecnologici,
sempre che non alterino i volumi e le superfìci
delle singole unità immobiliari e non comportino
modifiche delle destinazioni d'uso.
Sugli
interventi di manutenzione straordinaria che non comportino
il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, l'istanza
per l'autorizzazione s'intende accolta qualora il sindaco
non
si pronunci nel termine di novanta giorni. In tal caso
il richiedente può dar corso ai lavori dandone
comunicazione al sindaco.
L'esecuzione
di opere in assenza di autorizzazione o in difformità
da essa comporta una sanzione pecuniaria pari al doppio
dell'ammontare del valore venale dell'immobile conseguente
alla realizzazione delle opere. Se la richiesta di autorizzazione
è fatta in corso di esecuzione delle opere, si
applica la sanzione minima.
Se
le opere consistono in interventi di restauro e risanamento
conservativo di immobili soggetti a vincolo statale
o regionale (artistico-ambientale), l'autorità
competente a vigilare sull'osservanza del vincolo può
chiedere il ripristino ed irrogare una sanzione pecuniaria.
La
domanda di concessione:
È
disciplinata da una vastissima normativa nazionale,
regionale e locale. Deve essere presentata al Comune
che ha competenza sul territorio nel quale sorgerà
il nuovo edifìcio. Il Comune ha disposizione
un periodo di tempo per rendere nota la sua decisione,
che può essere positiva, con riserva di modifica
o negativa.
Concessione
gratuita:
II
contributo di cui all'art. 3 della Legge 28 Gennaio
1977 n° 10 (Bucalossi) non è dovuto:
a)
per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi
comprese le residenze, in funzione della conduzione
del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo
a titolo principale, ai sensi dell'alt. 12, L. 9 maggio
1975,n.153;
b)
per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo
e di ristrutturazione che non comportino aumento delle
superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione
d'uso, quando il concessionario si impegni, mediante
convenzione o atto d'obbligo unilaterale a praticare
prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi
concordati con il comune ed a concorrere negli oneri
di urbanizzazione;
c)
per gli interventi di manutenzione ordinaria la concessione
non è richiesta;
d)
per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo,
di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non
superiore al 20 per cento, di edifici unifamiliari;
Ultimo
aggiornamento:
Sabato Marzo 1, 2008 17:14