AVVERTENZE:
gli argomenti trattati andranno approfonditi dagli interessati
richiedendo informazioni, presso uffici ed enti competenti.
Gli argomenti trattati dovranno essere considerati esclusivamente
come prime informazioni. Le informazioni sottoriportate
non potranno essere prese come valide per intraprendere
qualsiasi genere di azione.
SPESE
CONDOMINIALI
Il
codice civile fissa in linea generale le regole per
la ripartizione delle spese condominiali.
Tali
regole vengono di solito integrate dal regolamento adottato
dal condominio. Lo stesso regolamento può stabilire
modalità diverse dì ripartizione delle
spese. In tal caso però deve essere approvato
da tutti i comproprietari o sottoscritto dagli stessi
al momento dell'acquisto. Le spese si distinguono in
generali, ovvero comuni e uguali per tutti, e particolari,
il cui ammontare è determinato in base al servizio
erogato o al vantaggio che ne trae il singolo condomino.
Spese generali:
Si
tratta di spese relative alla conservazione e all'amministrazione
dell'immobile.
Vi
sono comprese:
-
le spese relative ai lavo ri di manutenzione, riparazione,
conservazione, consolidamento delle fondamenta e dei
muri maestri, delle tubazioni e di tutte le parti comuni,
inclusi gli onorari dei tecnici;
-
i costi di pulizia e di manutenzione delle parti comuni
e delle aree verdi, comprese le remunerazioni delle
persone o delle imprese di ciò incaricate;
-
i premi assicurativi, i costi di gestione relativi all'immobile,
il compenso dell'amministratore;
-
le imposte, i contributi e le tasse ai quali sono soggette
tutte le parti comuni dell'immobile; tali oneri vanno
ripartiti sulla base delle tabelle millesimali che determinano
il valore delle singole proprietà, salvo che
i condomini, all'unanimità, abbiano convenuto
altrimenti.
Spese particolari:
Quando
i singoli cornproprietari usufruiscono in misura diversa
degli impianti o dei servizi comuni, il codice civile
prevede che anche le relative spese di manutenzione
e conservazione vengano ripartite in proporzione. Quando
poi nel fabbricato vi siano più scale, cortili
o impianti utilizzati solo da una parte dei condomini,
le spese dovranno essere ripartite tra coloro che ne
traggono vantaggio.
Spese di ascensore:
Metà
dell'importo viene diviso tra tutti i comproprietari
in base ai millesimi di proprietà. Il restante
ammontare, invece, viene ripartito tenendo conto dell'altezza
del piano dal suolo. Non è pacifico se a tali
spese debbano o meno partecipare anche i titolari degli
appartamenti siti al piano terra.
Taluni
regolamenti prevedono che le unità condominiali
ad uso non abitativo debbano sopportare un carico di
spese maggiore.
Spese di riscaldamento:
II problema si pone per quegli edifìci che hanno
conservato il riscaldamento centrale comune. Le spese
devono essere ripartite, per quanto è possibile,
in base al servizio erogato a ciascun condomino. In
mancanza di appositi contatori individuali, si potrà
fare riferimento, per esempio, alle superfìci
radianti (radiatori o termosifoni) presenti nei singoli
appartamenti.
Si
ritiene, comunemente, che le spese di riscaldamento
siano dovute anche da chi non ne usufruisca, per esempio
per il periodo in cui l'appartamento rimanga vuoto.
Dalle spese di riscaldamento è invece esonerato
chi non riceve una sufficiente erogazione di calore
o non è allacciato all'impianto centralizzato.
Qualora
l'immobile sia abitato da inquilini non proprietari,
i primi sono tenuti a rimborsare a questi ultimi le
spese condominiali, ad eccezione per le spese attinenti
alla manutenzione straordinaria dell'immobile.
Ultimo
aggiornamento:
Sabato Marzo 1, 2008 17:15