AVVERTENZE:
gli argomenti trattati andranno approfonditi dagli interessati
richiedendo informazioni, presso uffici ed enti competenti.
Gli argomenti trattati dovranno essere considerati esclusivamente
come prime informazioni. Le informazioni sottoriportate
non potranno essere prese come valide per intraprendere
qualsiasi genere di azione.
PARTI
COMUNI DI UN IMMOBILE
Si
chiamano "parti comuni" tutte quelle parti
di un immobile destinate all'uso in comune per tutti
i comproprietari o per alcuni di essi.
In
genere ogni condominio ha un proprio regolamento. Esso
consiste di solito in un atto che descrìve l'immobile
e definisce dettagliatamente tutte le parti comuni,
disciplinandone l'uso e fissando la quota di partecipazione
dei singoli proprietarì alle stesse.
Parti comuni:
II
codice civile considera parti comuni:
-
il terreno, le fondamenta, i muri maestri e perimetrali,
il tetto, il lastrico solare, le scale, i portoni di
ingresso e in generale tutte le parti necessarie all'uso
comune;
-
i locali di portineria, l'alloggio del portiere, il
riscaldamento centrale se comune, ecc;
-
gli impianti e le installazioni che servono all'uso
comune (ascensori, cisterne) oltre alle tubature per
acqua, gas ed energia elettrica, fatta eccezione per
le diramazioni poste all'interno dei singoli appartamenti
e che non siano destinate all'uso comune.
Il
regolamento e l'atto costitutivo del condominio (che
di solito è il contratto, o i contratti, con
i quali il proprietario originario dell'intero immobile
ha venduto singole unità a soggetti diversi)
possono però prevedere parti comuni supplementari
o non considerare affatto comuni alcuni degli elementi
citati sopra. In ogni caso, salvo non risulti diversamente
dal regolamento o dall'atto costitutivo, si considerano
comuni tutte le parti necessariamente destinate all'uso
comune.
Uso delle parti comuni:
Salvo
quanto previsto dal regolamento condominiale, ogni condomino
ha il diritto di servirsi liberamente delle parti comuni,
nel rispetto dell'uso a cui sono state destinate e permettendone
un uguale godimento agli altri condomini.
Non
è consentito:
-
creare ingombro nelle parti comuni, come lasciare un
motorino in cortile, dei sacchi dell'immondizia nel
pianerottolo ecc;
-
bloccare un accesso comune, ad esempio ostruendo o sbarrando
una porta comune;
-
usare in maniera esclusiva una parte comune senza il
consenso degli altri condomini, come ad esempio occupare
un corridoio, anche se porta ad un unico appartamento,
o una parte di giardino.
-
effettuare lavori di modifica o di ampliamento, come
spostare un portoncino d'ingresso occupando parte del
pianerottolo ecc.
Regolamento condominiale:
I
condomini composti da più di 10 unità
immobiliari devono avere un proprio regolamento che
disciplini l'uso delle cose comuni, i diritti e gli
obblighi di ogni proprietario, la ripartizione delle
spese, la tutela del decoro dell'edifìcio e l'
amministrazione.
Il
regolamento non può imitare i diritti che i singoli
condomini hanno sulle parti comuni e su quelle di proprietà
esclusiva, a meno che esso non sia stato adottato all'unanimità,
o comunque con il consenso degli interessati. Tali limitazioni
possono risultare anche dal contratto di acquisto o
dal regolamento da questo eventualmente richiamato.
Quando
i comproprietari sono più di quattro, vi è
sempre l'obbligo di nominare un amministratore.
Ultimo
aggiornamento:
Sabato Marzo 1, 2008 17:16