AVVERTENZE:
gli argomenti trattati andranno approfonditi dagli interessati
richiedendo informazioni, presso uffici ed enti competenti.
Gli argomenti trattati dovranno essere considerati esclusivamente
come prime informazioni. Le informazioni sottoriportate
non potranno essere prese come valide per intraprendere
qualsiasi genere di azione.
MURO
DIVISORIO COMUNE
Il
muro divisorio è una recinzione che appartiene
a due soggetti diversi e serve a delimitare le rispettive
proprietà.
Per
sapere chi deve provvedere alla manutenzione di un muro
divisorio, bisogna prima accertare se esso sia davvero
comune o no.
Definizione:
Si
considera comune il muro divisorio che separa:
- due edifìci: quando gli edifìci siano
di altezza diversa, il muro in comune cessa di essere
tale nel momento in cui una delle due costruzioni sporge
in altezza rispetto all'altra;
-
due terreni recintati;
-
due cortili;
-
giardini e orti.
Per
contro, non si considerano in comproprietà i
muri divisori muniti di spiovente o sui quali siano
stati realizzati, al momento della costruzione, cornicioni,
mensole o simili, o nicchie la cui profondità
superi la metà dello spessore del muro stesso.
In tal caso, il muro spetta per intero al proprietario
sul cui terreno si affacciano gli spioventi o gli sporti.
Manutenzione:
Le
spese di manutenzione e riparazione vanno ripartite
nel modo seguente:
-
nel caso di un muro divisorio comune, le spese sono
a carico dei due proprietari in proporzione al diritto
di ciascuno;
-
quando si tratti di un muro divisorio di proprietà
di una sola persona, quest'ultima ha il dovere di effettuarne
la manutenzione a sue spese.
Qualora
si siano rese necessarie riparazioni in seguito ai danni
causati da lavori realizzati da uno dei comproprietari,
quest'ultimo le dovrà sostenere per intero. Inoltre,
se le riparazioni sono la conseguenza di una scarsa
manutenzione
da parte di uno solo dei comproprietari, questi dovrà
sostenerne le spese per intero.
Rinuncia al muro comune:
II
comproprietario di un muro può rifiutarsi di
contribuire alle spese rinunciando al suo diritto sul
muro, purché esso non sostenga un edifìcio
o una qualsiasi costruzione di una proprietà.
La rinuncia si estende anche al terreno su cui questo
è stato eretto. Tale rinuncia va fatta con atto
scritto, davanti a un notaio che dovrà curarne
la trascrizione presso il Registro dei beni immobiliari.
Fossi e siepi:
II
fosso posto al confine tra due terreni si considera
comune. Il fosso adibito a scolo è invece di
proprietà di chi se ne serve. Così pure
è comune la siepe che separa due fondi. La divisione
delle spese e la possibilità di rinuncia alla
comunione sia dei fossi che delle siepi sono disciplinate
come abbiamo visto sopra. Anche gli alberi che segnano
il confine sono considerati comuni e non possono quindi
essere tagliati senza in consenso di entrambi i proprietari.
Recinzioni:
Chi
desidera installare una recinzione metallica tra il
proprio terreno e quello contiguo, non può obbligare
il vicino a partecipare alle spese, se non per via amichevole.
Chi, invece, vuole erigere una recinzione muraria in
una zona abitata, può pretendere che il vicino
contribuisca alle spese in proporzione alla sua quota.
Ultimo
aggiornamento:
Sabato Marzo 1, 2008 17:17