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DECRETO LEGISLATIVO
20 Agosto 2002 n° 190

ATTUAZIONE DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 2001 N° 443 PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE ED INSEDIAMENTI PRODUTTIVI STRATEGICI E DI INTERESSE NAZIONALE

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002 - Supplemento Ordinario n. 174

PAGINA N° 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 2002;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a norma dell'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 443 del 2001;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 443 del 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 agosto 2002;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio, per i beni e le attivita' culturali, dell'interno, della giustizia e per gli affari regionali;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Capo I
Infrastrutture ed insediamenti produttivi

Art. 1.
Oggetto - Definizioni

1. Il presente decreto legislativo regola la progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, nonche' l'approvazione secondo quanto previsto dall'articolo 13 dei progetti degli insediamenti produttivi strategici e delle infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale, individuati a mezzo del programma di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Nell'ambito del programma predetto sono, altresi', individuate, con intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, le opere per le quali l'interesse regionale e' concorrente con il preminente interesse nazionale. Per tali opere le regioni o province autonome partecipano, con le modalita' indicate nelle stesse intese, alle attivita' di progettazione, affidamento dei lavori e monitoraggio, in accordo alle normative vigenti ed alle eventuali leggi regionali allo scopo emanate. Rimangono salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano previste dallo statuto speciale e relative norme di attuazione.

2. L'approvazione dei progetti delle infrastrutture ed insediamenti di cui al comma 1 avviene d'intesa tra lo Stato e le regioni nell'ambito del CIPE allargato ai presidenti delle regioni e province autonome interessate, secondo le previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e dei successivi articoli del presente decreto legislativo.

3. Le procedure di aggiudicazione delle infrastrutture di cui al comma 1 sono regolate dalle disposizioni del presente decreto legislativo.

4. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici nazionali ed i loro concessionari applicano, per le proprie attivita' contrattuali ed organizzative, relative alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, le norme del presente decreto legislativo.

5. Le regioni, le province, i comuni, le citta' metropolitane, gli enti pubblici dagli stessi dipendenti ed i loro concessionari applicano, per le proprie attivita' contrattuali ed organizzative, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, relative alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, le norme del presente decreto legislativo fino alla entrata in vigore di una diversa norma regionale, da emanarsi nel rispetto dei principi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per tutte le materie oggetto di legislazione concorrente. Sono fatte salve le competenze dei comuni, delle citta' metropolitane, delle province e delle regioni in materia di progettazione, approvazione e realizzazione delle infrastrutture ed insediamenti produttivi diversi da quelli di cui al comma 1.

6. Per quanto non previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal presente decreto legislativo e dai regolamenti di cui all'articolo 15, alle opere di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e relativi regolamenti e, per i soggetti di cui al comma 5, le leggi regionali regolanti la materia.

7. Ai fini di cui al presente decreto legislativo:
a) legge delega e' la legge 21 dicembre 2001, n. 443;
b) programma e' il programma delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, di cui all'articolo 1 della legge delega;
c) Ministero e' il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) infrastrutture e insediamenti produttivi sono le infrastrutture ed insediamenti produttivi inseriti nel programma;
e) opere per le quali l'interesse regionale concorre con il preminente interesse nazionale sono le infrastrutture, individuate nel programma di cui al comma 1, non aventi carattere interregionale o internazionale, per le quali sia prevista, nelle intese generali quadro di cui al comma 1, una particolare partecipazione delle regioni o province autonome alle procedure attuative. Hanno carattere interregionale o internazionale le opere da realizzare sul territorio di piu' regioni o Stati, ovvero collegate funzionalmente ad una rete interregionale o internazionale;
f) fondi, indica le risorse finanziarie - integrative dei finanziamenti pubblici, anche comunitari e privati allo scopo stimati disponibili - che la legge finanziaria annualmente destina alle attivita' di progettazione, istruttoria e realizzazione delle infrastrutture inserite nel programma;
g) soggetti aggiudicatori sono le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 1, lettera b) della direttiva 93/37/CEE, nonche' i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, competenti alla realizzazione delle infrastrutture. Sono altresi' soggetti aggiudicatori, ai soli fini di cui alla presente legge, i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi;
h) CIPE e' il Comitato interministeriale per la programmazione economica, integrato con i presidenti delle regioni e province autonome di volta in volta interessate dalle singole infrastrutture e insediamenti produttivi;
i) legge quadro e' la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
l) regolamento e' il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
m) concessione e' il contratto di cui all'articolo 19 comma 2, primo periodo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con il quale viene affidata la progettazione e realizzazione di una infrastruttura a fronte unicamente del diritto a gestire l'opera ovvero a fronte di tale diritto accompagnato da un prezzo. I concessionari non sono soggetti aggiudicatori ai sensi del presente decreto legislativo; gli appalti del concessionario sono regolati dalla direttiva 93/37/CEE e dalle successive norme del presente decreto;
n) affidamento a contraente generale e' il contratto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), della legge 21 dicembre 2001, n. 443, con il quale viene affidata la progettazione e realizzazione con qualsiasi mezzo di una infrastruttura rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore. I contraenti generali non sono soggetti aggiudicatori ai sensi del presente decreto legislativo.

Art. 2.
Attivita' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1. Il Ministero promuove le attivita' tecniche ed amministrative occorrenti ai fini della sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ed effettua, con la collaborazione delle regioni o province autonome interessate con oneri a proprio carico, le attivita' di supporto necessarie per la vigilanza, da parte del CIPE, sulla realizzazione delle infrastrutture. Previa intesa da sottoscriversi tra il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni possono provvedere alle attivita' di progettazione delle infrastrutture statali eventualmente anche mediante l'anticipazione dei finanziamenti previsti dalla legge delega. Nello svolgimento di tali funzioni il Ministero impronta la propria attivita' al principio di leale collaborazione con le regioni e le province autonome e con gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi indicati dal presente decreto legislativo, la previa intesa delle regioni o province autonome interessate.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero:
a) promuove e riceve le proposte degli altri Ministeri e delle regioni o province autonome, formulando la proposta di programma da approvare con le modalita' previste dalla legge delega; promuove e propone intese quadro tra Governo e singole regioni o province autonome, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle infrastrutture;
b) promuove la redazione dei progetti delle infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali opportune intese o accordi procedimentali tra i soggetti comunque interessati;
c) promuove ed acquisisce il parere istruttorio dei progetti preliminari e definitivi da parte dei soggetti competenti a norma del presente decreto legislativo e, sulla base dei pareri predetti, cura a sua volta l'istruttoria ai fini delle deliberazioni del CIPE, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per la approvazione del progetto. Per le opere di competenza dello Stato il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, o di altri organi o commissioni consultive, ove richiesto dalle norme vigenti, e' acquisito sul progetto preliminare;
d) provvede, eventualmente in collaborazione con le regioni, le province autonome e gli altri enti interessati con oneri a proprio carico, alle attivita' di supporto al CIPE per la vigilanza delle attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture;
e) ove necessario, collabora alle attivita' dei soggetti aggiudicatori o degli enti interessati alle attivita' istruttorie con azioni di indirizzo e supporto, a mezzo delle proprie strutture ovvero a mezzo dei commissari straordinari di cui al comma 5;
f) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, le risorse finanziarie integrative necessarie alle attivita' progettuali; propone, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al CIPE l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture, previa approvazione del progetto preliminare e nei limiti delle risorse disponibili. Per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici di competenza del Ministero delle attivita' produttive, le attivita' di cui al presente comma sono svolte d'intesa con il Ministero delle attivita' produttive.

3. Per le attivita' di cui al presente decreto il Ministero, ove non vi siano specifiche professionalita' interne, puo':
a) avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonche', sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La struttura tecnica di missione e' istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; i costi della struttura tecnica di missione e degli advisor di cui alla lettera c) sono posti a carico dei fondi con le modalita' stabilite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 6;
b) assumere, per esigenze della struttura medesima, personale di alta specializzazione e professionalita', previa selezione, con contratti a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una sola volta;
c) avvalersi, quali advisor, di societa' specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati.

4. Per le attivita' di cui al presente decreto il Ministero, inoltre, puo':
a) avvalersi della eventuale ulteriore collaborazione che le regioni o province autonome interessate vorranno offrire, con oneri a proprio carico;
b) avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposita convenzione ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, della Cassa depositi e prestiti o di societa' da essa controllata per le attivita' di supporto tecnico-finanziario occorrenti al Ministero ed ai soggetti aggiudicatori;
c) richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze la collaborazione della Unita' tecnica finanza di progetto, allo scopo riorganizzata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga all'articolo 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'articolo 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. Al fine di agevolare la realizzazione delle infrastrutture e insediamenti produttivi, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri competenti, nonche' i presidenti delle regioni o province autonome interessate, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di commissari straordinari, i quali seguono l'andamento delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto, promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Per le opere non aventi carattere interregionale o internazionale, la proposta di nomina del commissario straordinario e' formulata d'intesa con il presidente della regione o provincia autonoma, o sindaco della citta' metropolitana interessata.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4 e 5 sono posti a carico dei fondi e sono contenuti nell'ambito della quota delle risorse che annualmente sono destinate allo scopo con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri competenti nonche', per le infrastrutture di competenza dei soggetti aggiudicatori regionali, i presidenti delle regioni o province autonome interessate, abilita eventualmente i commissari straordinari ad adottare, con le modalita' ed i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi.

8. I commissari straordinari riferiscono al Presidente del Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al CIPE in ordine alle problematiche riscontrate ed alle iniziative assunte ed operano secondo le direttive dai medesimi impartite e con il supporto del Ministero, e, ove esistenti, della struttura tecnica di missione e degli advisor, acquisendo, per il tramite degli stessi, ogni occorrente studio e parere.

9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del commissario straordinario individua il compenso ed i costi pertinenti alle attivita' da svolgere dallo stesso, nonche' le modalita' di corresponsione degli stessi, a carico dei fondi, nell'ambito delle risorse di cui al comma 6.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' istituito, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e senza oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro allo scopo di assicurare ai commissari straordinari che ne facciano richiesta, l'assistenza ed il supporto coordinato da parte delle amministrazioni statali e regionali interessate.

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Ultimo aggiornamento: Sabato Gennaio 5, 2008 9:30


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