DECRETO
LEGISLATIVO
20 Agosto 2002 n° 190
ATTUAZIONE
DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 2001 N° 443 PER LA REALIZZAZIONE
DELLE INFRASTRUTTURE ED INSEDIAMENTI PRODUTTIVI STRATEGICI
E DI INTERESSE NAZIONALE
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002
- Supplemento Ordinario n. 174
PAGINA
N° 1
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto
l'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 21 dicembre
2001, n. 443;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 maggio 2002;
Acquisito
il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
a norma dell'articolo 1, comma 2, della citata legge
n. 443 del 2001;
Acquisito
il parere delle competenti commissioni del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma
dell'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 443
del 2001;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata
nella riunione del 2 agosto 2002;
Sulla
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,
delle attivita' produttive, dell'ambiente e della
tutela del territorio, per i beni e le attivita' culturali,
dell'interno, della giustizia e per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo
I
Infrastrutture ed insediamenti produttivi
Art.
1.
Oggetto - Definizioni
1.
Il presente decreto legislativo regola la progettazione,
l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle
infrastrutture strategiche di preminente interesse
nazionale, nonche' l'approvazione secondo quanto previsto
dall'articolo 13 dei progetti degli insediamenti produttivi
strategici e delle infrastrutture strategiche private
di preminente interesse nazionale, individuati a mezzo
del programma di cui al comma 1 dell'articolo 1 della
legge 21 dicembre 2001, n. 443. Nell'ambito del programma
predetto sono, altresi', individuate, con intese generali
quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia
autonoma, le opere per le quali l'interesse regionale
e' concorrente con il preminente interesse nazionale.
Per tali opere le regioni o province autonome partecipano,
con le modalita' indicate nelle stesse intese, alle
attivita' di progettazione, affidamento dei lavori
e monitoraggio, in accordo alle normative vigenti
ed alle eventuali leggi regionali allo scopo emanate.
Rimangono salve le competenze delle province autonome
di Trento e Bolzano previste dallo statuto speciale
e relative norme di attuazione.
2.
L'approvazione dei progetti delle infrastrutture ed
insediamenti di cui al comma 1 avviene d'intesa tra
lo Stato e le regioni nell'ambito del CIPE allargato
ai presidenti delle regioni e province autonome interessate,
secondo le previsioni della legge 21 dicembre 2001,
n. 443, e dei successivi articoli del presente decreto
legislativo.
3.
Le procedure di aggiudicazione delle infrastrutture
di cui al comma 1 sono regolate dalle disposizioni
del presente decreto legislativo.
4.
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici
nazionali ed i loro concessionari applicano, per le
proprie attivita' contrattuali ed organizzative, relative
alla realizzazione delle infrastrutture di cui al
comma 1, le norme del presente decreto legislativo.
5.
Le regioni, le province, i comuni, le citta' metropolitane,
gli enti pubblici dagli stessi dipendenti ed i loro
concessionari applicano, per le proprie attivita'
contrattuali ed organizzative, diverse da quelle di
cui ai commi 2 e 3, relative alla realizzazione delle
infrastrutture di cui al comma 1, le norme del presente
decreto legislativo fino alla entrata in vigore di
una diversa norma regionale, da emanarsi nel rispetto
dei principi della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
per tutte le materie oggetto di legislazione concorrente.
Sono fatte salve le competenze dei comuni, delle citta'
metropolitane, delle province e delle regioni in materia
di progettazione, approvazione e realizzazione delle
infrastrutture ed insediamenti produttivi diversi
da quelli di cui al comma 1.
6.
Per quanto non previsto dalla legge 21 dicembre 2001,
n. 443, dal presente decreto legislativo e dai regolamenti
di cui all'articolo 15, alle opere di cui al comma
1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni
e relativi regolamenti e, per i soggetti di cui al
comma 5, le leggi regionali regolanti la materia.
7.
Ai fini di cui al presente decreto legislativo:
a) legge delega e' la legge 21 dicembre 2001, n. 443;
b) programma e' il programma delle infrastrutture
e degli insediamenti produttivi strategici di preminente
interesse nazionale, di cui all'articolo 1 della legge
delega;
c) Ministero e' il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti;
d) infrastrutture e insediamenti produttivi sono le
infrastrutture ed insediamenti produttivi inseriti
nel programma;
e) opere per le quali l'interesse regionale concorre
con il preminente interesse nazionale sono le infrastrutture,
individuate nel programma di cui al comma 1, non aventi
carattere interregionale o internazionale, per le
quali sia prevista, nelle intese generali quadro di
cui al comma 1, una particolare partecipazione delle
regioni o province autonome alle procedure attuative.
Hanno carattere interregionale o internazionale le
opere da realizzare sul territorio di piu' regioni
o Stati, ovvero collegate funzionalmente ad una rete
interregionale o internazionale;
f) fondi, indica le risorse finanziarie - integrative
dei finanziamenti pubblici, anche comunitari e privati
allo scopo stimati disponibili - che la legge finanziaria
annualmente destina alle attivita' di progettazione,
istruttoria e realizzazione delle infrastrutture inserite
nel programma;
g) soggetti aggiudicatori sono le amministrazioni
aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 1, lettera b)
della direttiva 93/37/CEE, nonche' i soggetti aggiudicatori
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158, competenti alla realizzazione delle
infrastrutture. Sono altresi' soggetti aggiudicatori,
ai soli fini di cui alla presente legge, i diversi
soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi;
h) CIPE e' il Comitato interministeriale per la programmazione
economica, integrato con i presidenti delle regioni
e province autonome di volta in volta interessate
dalle singole infrastrutture e insediamenti produttivi;
i) legge quadro e' la legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni;
l) regolamento e' il decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
m) concessione e' il contratto di cui all'articolo
19 comma 2, primo periodo della legge 11 febbraio
1994, n. 109, con il quale viene affidata la progettazione
e realizzazione di una infrastruttura a fronte unicamente
del diritto a gestire l'opera ovvero a fronte di tale
diritto accompagnato da un prezzo. I concessionari
non sono soggetti aggiudicatori ai sensi del presente
decreto legislativo; gli appalti del concessionario
sono regolati dalla direttiva 93/37/CEE e dalle successive
norme del presente decreto;
n) affidamento a contraente generale e' il contratto
di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), della
legge 21 dicembre 2001, n. 443, con il quale viene
affidata la progettazione e realizzazione con qualsiasi
mezzo di una infrastruttura rispondente alle esigenze
specificate dal soggetto aggiudicatore. I contraenti
generali non sono soggetti aggiudicatori ai sensi
del presente decreto legislativo.
Art.
2.
Attivita' del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti
1.
Il Ministero promuove le attivita' tecniche ed amministrative
occorrenti ai fini della sollecita progettazione e
approvazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi ed effettua, con la collaborazione delle
regioni o province autonome interessate con oneri
a proprio carico, le attivita' di supporto necessarie
per la vigilanza, da parte del CIPE, sulla realizzazione
delle infrastrutture. Previa intesa da sottoscriversi
tra il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, le regioni possono provvedere alle
attivita' di progettazione delle infrastrutture statali
eventualmente anche mediante l'anticipazione dei finanziamenti
previsti dalla legge delega. Nello svolgimento di
tali funzioni il Ministero impronta la propria attivita'
al principio di leale collaborazione con le regioni
e le province autonome e con gli enti locali interessati
e acquisisce, nei casi indicati dal presente decreto
legislativo, la previa intesa delle regioni o province
autonome interessate.
2.
Ai fini di cui al comma 1, il Ministero:
a) promuove e riceve le proposte degli altri Ministeri
e delle regioni o province autonome, formulando la
proposta di programma da approvare con le modalita'
previste dalla legge delega; promuove e propone intese
quadro tra Governo e singole regioni o province autonome,
al fine del congiunto coordinamento e realizzazione
delle infrastrutture;
b) promuove la redazione dei progetti delle infrastrutture
da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso
eventuali opportune intese o accordi procedimentali
tra i soggetti comunque interessati;
c) promuove ed acquisisce il parere istruttorio dei
progetti preliminari e definitivi da parte dei soggetti
competenti a norma del presente decreto legislativo
e, sulla base dei pareri predetti, cura a sua volta
l'istruttoria ai fini delle deliberazioni del CIPE,
proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per
la approvazione del progetto. Per le opere di competenza
dello Stato il parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, o di altri organi o commissioni consultive,
ove richiesto dalle norme vigenti, e' acquisito sul
progetto preliminare;
d) provvede, eventualmente in collaborazione con le
regioni, le province autonome e gli altri enti interessati
con oneri a proprio carico, alle attivita' di supporto
al CIPE per la vigilanza delle attivita' di affidamento
da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva
realizzazione delle infrastrutture;
e) ove necessario, collabora alle attivita' dei soggetti
aggiudicatori o degli enti interessati alle attivita'
istruttorie con azioni di indirizzo e supporto, a
mezzo delle proprie strutture ovvero a mezzo dei commissari
straordinari di cui al comma 5;
f) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei
fondi, le risorse finanziarie integrative necessarie
alle attivita' progettuali; propone, d'intesa con
il Ministero dell'economia e delle finanze, al CIPE
l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico
dei fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie
alla realizzazione delle infrastrutture, previa approvazione
del progetto preliminare e nei limiti delle risorse
disponibili. Per le infrastrutture e gli insediamenti
produttivi strategici di competenza del Ministero
delle attivita' produttive, le attivita' di cui al
presente comma sono svolte d'intesa con il Ministero
delle attivita' produttive.
3.
Per le attivita' di cui al presente decreto il Ministero,
ove non vi siano specifiche professionalita' interne,
puo':
a) avvalersi di una struttura tecnica di missione
composta da dirigenti delle pubbliche amministrazioni,
da tecnici individuati dalle regioni o province autonome
territorialmente coinvolte, nonche', sulla base di
specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti
nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure
amministrative. La struttura tecnica di missione e'
istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti; i costi della struttura tecnica di
missione e degli advisor di cui alla lettera c) sono
posti a carico dei fondi con le modalita' stabilite
con il decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, di cui al comma 6;
b) assumere, per esigenze della struttura medesima,
personale di alta specializzazione e professionalita',
previa selezione, con contratti a tempo determinato
di durata non superiore al quinquennio rinnovabile
per una sola volta;
c) avvalersi, quali advisor, di societa' specializzate
nella progettazione e gestione di lavori pubblici
e privati.
4.
Per le attivita' di cui al presente decreto il Ministero,
inoltre, puo':
a) avvalersi della eventuale ulteriore collaborazione
che le regioni o province autonome interessate vorranno
offrire, con oneri a proprio carico;
b) avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia
e delle finanze, con apposita convenzione ai sensi
dell'articolo 47, comma 1, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, della Cassa depositi e prestiti o di
societa' da essa controllata per le attivita' di supporto
tecnico-finanziario occorrenti al Ministero ed ai
soggetti aggiudicatori;
c) richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze
la collaborazione della Unita' tecnica finanza di
progetto, allo scopo riorganizzata con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, anche in
deroga all'articolo 7, della legge 17 maggio 1999,
n. 144, e all'articolo 57 della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
5.
Al fine di agevolare la realizzazione delle infrastrutture
e insediamenti produttivi, il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentiti i Ministri competenti, nonche'
i presidenti delle regioni o province autonome interessate,
propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la
nomina di commissari straordinari, i quali seguono
l'andamento delle opere e provvedono alle opportune
azioni di indirizzo e supporto, promuovendo le occorrenti
intese tra i soggetti pubblici e privati interessati.
Per le opere non aventi carattere interregionale o
internazionale, la proposta di nomina del commissario
straordinario e' formulata d'intesa con il presidente
della regione o provincia autonoma, o sindaco della
citta' metropolitana interessata.
6.
Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3,
4 e 5 sono posti a carico dei fondi e sono contenuti
nell'ambito della quota delle risorse che annualmente
sono destinate allo scopo con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentiti i Ministri competenti nonche', per le infrastrutture
di competenza dei soggetti aggiudicatori regionali,
i presidenti delle regioni o province autonome interessate,
abilita eventualmente i commissari straordinari ad
adottare, con le modalita' ed i poteri di cui all'articolo
13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.
135, in sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti
e gli atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita
progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione
delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi.
8.
I commissari straordinari riferiscono al Presidente
del Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e al CIPE in ordine alle problematiche
riscontrate ed alle iniziative assunte ed operano
secondo le direttive dai medesimi impartite e con
il supporto del Ministero, e, ove esistenti, della
struttura tecnica di missione e degli advisor, acquisendo,
per il tramite degli stessi, ogni occorrente studio
e parere.
9.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di nomina del commissario straordinario individua
il compenso ed i costi pertinenti alle attivita' da
svolgere dallo stesso, nonche' le modalita' di corresponsione
degli stessi, a carico dei fondi, nell'ambito delle
risorse di cui al comma 6.
10.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
e' istituito, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, e senza oneri per il bilancio dello
Stato, un gruppo di lavoro allo scopo di assicurare
ai commissari straordinari che ne facciano richiesta,
l'assistenza ed il supporto coordinato da parte delle
amministrazioni statali e regionali interessate.