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DECRETO LEGISLATIVO
20 Agosto 2002 n° 190

ATTUAZIONE DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 2001 N° 443 PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE ED INSEDIAMENTI PRODUTTIVI STRATEGICI E DI INTERESSE NAZIONALE

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002 - Supplemento Ordinario n. 174

PAGINA N° 2

Art. 3.
Progetto preliminare - Procedura di VIA e localizzazione

1. I soggetti aggiudicatori trasmettono al Ministero, entro il termine di sei mesi dalla approvazione del programma, il progetto preliminare delle infrastrutture di competenza; per le opere gia' previste nel primo programma, il termine decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Ove sia necessario l'espletamento di procedure di gara, il termine e' elevato a nove mesi. Le risorse finanziarie occorrenti per la redazione del progetto preliminare ed eventualmente non gia' disponibili, sono assegnate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del soggetto aggiudicatore, a valere sulla quota dei fondi destinata alle attivita' progettuali, nei limiti delle risorse disponibili, anche a rimborso di somme gia' anticipate dalle regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1.

2. Ove il soggetto aggiudicatore intenda sollecitare, per la redazione del progetto preliminare, la proposta di un promotore, ne da' immediata comunicazione al Ministero, ai fini della pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 8, comma 1.

3. Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre a quanto gia' previsto ai sensi dell'articolo 16 della legge quadro, dovra' evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, dovra' inoltre indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali ed i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale e dovra' includere le infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla realizzazione. Ove, ai sensi delle disposizioni nazionali o regionali vigenti, l'opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale, il progetto preliminare e' corredato anche da studio di impatto ambientale e, una volta emessi i regolamenti di cui all'articolo 15, comma 3, degli ulteriori elaborati ivi eventualmente previsti e reso pubblico secondo le procedure previste dalla legge nazionale o regionale applicabile. Ai fini della approvazione del progetto preliminare non e' richiesta la comunicazione agli interessati alle attivita' espropriative, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero delle attivita' produttive ed al Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche' alle regioni o province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto e' altresi' rimesso agli enti gestori delle interferenze ai fini di cui al successivo articolo 5. Le amministrazioni interessate rimettono le proprie valutazioni al Ministero entro novanta giorni dalla ricezione del progetto preliminare; le valutazioni delle amministrazioni competenti in materia ambientale sono rese nel rispetto delle previsioni del Capo II del presente decreto legislativo. Nei successivi sessanta giorni il Ministero, acquisito, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente, formula la propria proposta al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta giorni. Ove non sia pervenuto nel termine prescritto una o piu' delle valutazioni o pareri di cui sopra, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invita i soggetti medesimi a rendere la valutazione o parere entro i successivi trenta giorni; in mancanza di riscontro il Ministro formula la propria proposta al CIPE, con eventuali prescrizioni.

5. Il progetto preliminare non e' sottoposto a conferenza di servizi. Il progetto preliminare, istruito secondo le previsioni del presente articolo, e' approvato dal CIPE. Il CIPE decide a maggioranza, con il consenso, ai fini della intesa sulla localizzazione, dei presidenti delle regioni e province autonome interessate, che si pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio si realizza l'opera. La pronuncia deve intervenire nei termini di cui al comma che precede, anche nel caso in cui i comuni interessati non si siano tempestivamente espressi.

6. In caso di motivato dissenso delle regioni o province autonome interessate si procede come segue:
a) per le infrastrutture di carattere interregionale o internazionale, il progetto preliminare e' sottoposto alla valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla cui attivita' istruttoria partecipano i rappresentanti della regione o provincia autonoma interessata. A tale fine il progetto e' rimesso a cura del Ministero al Consiglio superiore dei lavori pubblici che, nei quarantacinque giorni dalla ricezione, valuta i motivi del dissenso e la eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalita' dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e' rimesso dal Ministro al CIPE, che assume le proprie motivate definitive determinazioni entro i successivi trenta giorni. Ove anche in questa sede permanga il dissenso della regione o provincia autonoma, alla approvazione del progetto preliminare si provvede entro sessanta giorni con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e, per le infrastrutture di competenza di altri Ministeri, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive o altro Ministro competente per materia, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali;
b) per le altre infrastrutture ed insediamenti produttivi, in caso di dissenso delle regioni o province autonome interessate, si provvede, entro i successivi sei mesi ed a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministero e la regione o provincia autonoma interessata, ad una nuova valutazione del progetto preliminare e della eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalita' dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Ove permanga il dissenso sul progetto preliminare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti propone al CIPE, d'intesa con la regione o provincia autonoma interessata, la sospensione della infrastruttura o insediamento produttivo, in attesa di nuova valutazione in sede di aggiornamento del programma, ovvero l'avvio della procedura prevista in caso di dissenso sulle infrastrutture o insediamenti produttivi di carattere interregionale o internazionale.

7. L'approvazione determina, ove necessario ai sensi delle vigenti norme, l'accertamento della compatibilita' ambientale dell'opera e perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla sua localizzazione, comportando l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati; gli enti locali provvedono alle occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate e delle relative eventuali fasce di rispetto. Ai fini ambientali, si applica l'articolo 18, comma 6.

8. Per tutte le infrastrutture, l'autorizzazione di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, puo' essere estesa al compimento di ricerche archeologiche, bonifica di ordigni bellici, bonifica dei siti inquinati e puo' essere rilasciata dalla autorita' espropriante ovvero dal concessionario delegato alle attivita' espropriative, ai soggetti o alle societa' incaricate della predetta attivita' anche prima della redazione del progetto preliminare. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche ed il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.

9. Ove, ai fini della progettazione delle infrastrutture, sia necessaria l'escavazione di cunicoli esplorativi, l'autorizzazione alle attivita' relative, ivi inclusa la installazione dei cantieri e la individuazione dei siti di deposito, e' rilasciata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente della regione o provincia autonoma interessata, ed ha gli effetti dell'articolo 4, comma 5. In caso di mancata intesa nei trenta giorni dalla richiesta la autorizzazione e' rimessa al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta giorni, con le modalita' di cui ai commi 5 e 6. I risultati dell'attivita' esplorativa, significativi a livello ambientale, sono altresi' comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della procedura di valutazione di impatto ambientale.

Art. 4.
Progetto definitivo - Pubblica utilita' dell'opera

1. Il progetto definitivo delle infrastrutture e' integrato da una relazione del progettista attestante la rispondenza al progetto preliminare ed alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso con particolare riferimento alla compatibilita' ambientale ed alla localizzazione dell'opera. E' corredato inoltre dalla definizione delle eventuali opere e misure mitigatrici e compensative dell'impatto ambientale, territoriale e sociale.

2. L'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilita' e' comunicato dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o contraente generale, ai privati interessati alle attivita' espropriative ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; la comunicazione e' effettuata con le stesse forme previste per la partecipazione alla procedura di valutazione di impatto ambientale dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377. Nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, i privati interessati dalle attivita' espropriative possono presentare osservazioni al soggetto aggiudicatore, che dovra' valutarle per ogni conseguente determinazione. Le disposizioni del presente comma derogano alle disposizioni degli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

3. Il progetto definitivo e' rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente generale a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE ed a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi ed autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche' ai gestori di opere interferenti. Nel termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni competenti ed i gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare. Le proposte e richieste sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita Conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre il termine di novanta giorni di cui al presente comma.

4. La Conferenza di servizi di cui al comma 3 ha finalita' istruttoria e ad essa non si applicano le previsioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1999, n. 241, in materia di Conferenza di servizi. Nei novanta giorni successivi alla conclusione della Conferenza di servizi il Ministero valuta la compatibilita' delle proposte e richieste pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilita'.

5. L'approvazione del progetto definitivo, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il CIPE, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato. In caso di dissenso della regione o provincia autonoma, si provvede con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 6. Gli enti locali provvedono all'adeguamento definitivo degli elaborati urbanistici di competenza ed hanno facolta' di chiedere al soggetto aggiudicatore o al concessionario o contraente generale di porre a disposizione gli elaborati a tale fine necessari.

Art. 5.
Interferenze

1. Ad integrazione e parziale deroga delle previsioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, alla programmazione e gestione della risoluzione delle interferenze alla realizzazione delle infrastrutture si provvede secondo le previsioni del presente articolo.

2. Il progetto preliminare e' rimesso, a cura del soggetto aggiudicatore, agli enti gestori delle interferenze gia' note o prevedibili. Gli enti gestori hanno l'obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura o insediamento produttivo, di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore, alle attivita' progettuali di propria competenza.

3. Il progetto definitivo e' corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di novanta giorni di cui all'articolo 4, comma 3, nonche' dal programma degli spostamenti ed attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.

4. I gestori di servizi pubblici e di infrastrutture destinate al pubblico servizio devono rispettare il programma di risoluzione delle interferenze di cui al comma 3 approvato dal CIPE unitamente al progetto definitivo, anche indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze, sempreche' il soggetto aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti.

5. In caso di mancato rispetto del programma di cui al comma 4, ovvero di mancata segnalazione ai sensi del comma 2, il soggetto gestore ha l'obbligo di risarcire i danni subiti dal soggetto aggiudicatore per il conseguente impedimento al regolare svolgimento dei lavori; il soggetto aggiudicatore ha inoltre facolta' di attivare le procedure di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, chiedendo al Prefetto, ovvero al Ministero, la convocazione, entro dieci giorni, del gestore inadempiente al programma di risoluzione delle interferenze.

Art. 6.
Modalita' di realizzazione

1. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 19 della legge quadro, la realizzazione delle infrastrutture e' oggetto di:
a) concessione di costruzione e gestione;
b) affidamento unitario a contraente generale.

Art. 7.
Concessione

1. La concessione di costruzione e gestione di infrastrutture e' regolata dagli articoli 19, 20, 21 e dal 37-bis al 37-nonies, nonche' dalle altre norme dettate in materia dalla legge quadro, modificate ed integrate come previsto dal presente articolo.

2. Il concessionario assume a proprio carico il rischio di gestione dell'opera. Il prezzo eventualmente da accordare al concessionario e la durata della concessione sono determinati, nel bando di gara, sulla base del piano economico finanziario e costituiscono, come previsto al successivo articolo 10, comma 4, parametri di aggiudicazione della concessione. Nella determinazione del prezzo si tiene conto della eventuale prestazione di beni e servizi da parte del concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le previsioni del bando di gara.

3. Nei rapporti del concessionario con i propri appaltatori:
a) il soggetto aggiudicatore puo' alternativamente:
imporre al concessionario di affidare a terzi appalti corrispondenti ad una percentuale minima del 30% del valore globale dei lavori, pur prevedendo la facolta' per i candidati di aumentare tale percentuale in sede di offerta. Detta percentuale minima deve figurare nel contratto;
invitare i candidati a dichiarare la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori che essi intendono affidare a terzi;
b) le procedure di appalto del concessionario ed i rapporti dello stesso concessionario con i propri appaltatori o con il proprio contraente generale, sono regolate esclusivamente dalle:
norme regolanti gli appalti del concessionario di cui alla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993;
norme di qualificazione degli appaltatori e subappaltatori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
verifiche antimafia, da espletarsi nei confronti degli affidatari e subaffidatari di lavori. I rapporti tra concessionario e appaltatore o contraente generale sono rapporti di diritto privato disciplinati dal contratto e dalle norme del codice civile regolanti l'appalto; alle stesse procedure e rapporti non si applicano le norme della legge quadro e del regolamento;
c) i rapporti di collegamento del concessionario con le imprese esecutrici dei lavori sono individuati e regolati dall'articolo 3, comma 6, della medesima direttiva 93/37/CEE. L'elenco limitativo di tali imprese e' unito alle candidature per la concessione. Tale elenco e' aggiornato in funzione delle modifiche che intervengono successivamente nei collegamenti tra le imprese. Ove il concessionario si avvalga per la realizzazione delle opere, di un contraente generale, ai rapporti tra concessionario e contraente generale si applicano i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 9 del presente decreto. Ove il contraente generale sia un'impresa collegata al concessionario, deve assicurare il subaffidamento a terzi delle quote ad essi riservate in sede di gara ovvero ai sensi del comma 4; il subaffidamento delle quote predette dovra' avvenire con la procedura prevista per gli appalti del concessionario dalla direttiva 93/37/CEE.

4. Per le concessioni gia' affidate, relative ad infrastrutture, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del quaranta per cento dei lavori. E' fatto divieto ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), della legge quadro, di procedere ad estensioni dei lavori affidati in concessione al di fuori delle ipotesi consentite dalla direttiva 93/37/CEE, previo aggiornamento degli atti convenzionali sulla base di uno schema predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Di tale aggiornamento deve essere data comunicazione al Parlamento.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle concessioni, relative ad infrastrutture, gia' affidate al momento di entrata in vigore del presente decreto e derogano agli articoli 24 e 25 della legge quadro.

Art. 8.
Promotore

1. Il Ministero pubblica sul proprio sito informatico e, una volta istituito, sul sito informatico individuato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, nonche' nelle Gazzette Ufficiali italiana e comunitaria, la lista delle infrastrutture per le quali il soggetto aggiudicatore ritiene di sollecitare la presentazione di proposte da parte di promotori ai sensi dell'articolo 37-bis della legge quadro, precisando, per ciascuna infrastruttura, il termine non inferiore a quattro mesi entro il quale i promotori possono presentare le proposte nonche' l'ufficio competente a riceverle e presso il quale gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili.

2. Il soggetto aggiudicatore non prende in esame le proposte pervenute oltre la scadenza del termine. E' comunque facolta' del promotore presentare proposta per opere per le quali non sia stato pubblicato l'avviso nei termini di cui all'articolo 37-bis della legge quadro.

3. Il soggetto aggiudicatore, ove valuti la proposta di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 37-ter della legge quadro, promuove, ove necessaria, la procedura di valutazione di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 3. A tale fine, il promotore integra il progetto preliminare con lo studio d'impatto ambientale e quant'altro necessario alle predette procedure.

4. Il CIPE valuta la proposta del promotore, unitamente al progetto preliminare, nei tempi e modi di cui all'articolo 3. Ove ritenga di non approvare la proposta, la rimette al soggetto aggiudicatore ai fini dell'eventuale espletamento di una nuova istruttoria o per la realizzazione dell'opera con diversa procedura; in ogni caso, sono rimborsati al promotore i costi della integrazione del progetto richiesta dal soggetto aggiudicatore a norma del comma 3.

5. La gara di cui all'articolo 37-quater della legge quadro e' bandita entro un mese dalla delibera di approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE ed e' regolata dall'articolo 10 del presente decreto legislativo.

Art. 9.
Affidamento a contraente generale

1. Con il contratto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), il soggetto aggiudicatore, in deroga all'articolo 19 della legge quadro, affida ad un soggetto dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione di opere nonche' di adeguata capacita' organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Il contraente generale provvede:
a) allo sviluppo del progetto definitivo ed alle attivita' tecnico amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire alla approvazione dello stesso da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara;
b) alla acquisizione delle aree di sedime; la delega di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in assenza di un concessionario, puo' essere accordata al contraente generale;
c) alla progettazione esecutiva;
d) alla esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori ed alla loro direzione;
e) al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera da realizzare;
f) ove richiesto, alla individuazione delle modalita' gestionali dell'opera e di selezione dei soggetti gestori;
g) alla indicazione, al soggetto aggiudicatore, del piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture di materiale e di tutti gli altri elementi utili a prevenire le infiltrazioni della criminalita', secondo le forme stabilite tra quest'ultimo e gli organi competenti in materia.

3. Il soggetto aggiudicatore provvede:
a) alle attivita' necessarie alla approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara;
b) alla approvazione del progetto esecutivo e delle varianti;
c) alla alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere;
d) al collaudo delle stesse;
e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonche' di prevenzione e repressione della criminalita', finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano.

4. Il contraente generale risponde nei confronti del soggetto aggiudicatore della corretta e tempestiva esecuzione dell'opera, secondo le successive previsioni del presente decreto. I rapporti tra soggetto aggiudicatore e contraente generale sono regolati, per quanto non previsto dalla legge delega, dal presente decreto e dall'integrazione del regolamento di cui all'articolo 15, dalle norme della direttiva 93/37/CEE o del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, dagli atti di gara e dalle norme del codice civile regolanti l'appalto.

5. Alle varianti del progetto affidato al contraente generale non si applicano gli articoli 24 e 25 della legge quadro; esse sono regolate dalla direttiva 93/37/CEE o dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e dalle disposizioni seguenti:
a) restano a carico del contraente generale le eventuali varianti necessarie ad emendare i vizi o integrare le omissioni del progetto redatto dallo stesso ed approvato dal soggetto aggiudicatore, mentre restano a carico del soggetto aggiudicatore le eventuali varianti indotte da forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque richieste dal soggetto aggiudicatore;
b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), il contraente generale puo' proporre al soggetto aggiudicatore le varianti progettuali o le modifiche tecniche ritenute dallo stesso utili a ridurre il tempo o il costo di realizzazione delle opere; il soggetto aggiudicatore puo' rifiutare la approvazione delle varianti o modifiche tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e le esigenze del soggetto aggiudicatore, specificate nel progetto posto a base di gara, o comunque determinino peggioramento della funzionalita', durabilita', manutenibilita' e sicurezza delle opere, ovvero comportino maggiore spesa a carico del soggetto aggiudicatore o ritardo del termine di ultimazione.

6. Il contraente generale provvede alla esecuzione unitaria delle attivita' di cui al comma 2 direttamente ovvero, se costituito da piu' soggetti, a mezzo della societa' di progetto di cui al comma 10; i rapporti del contraente generale con i terzi sono rapporti di diritto privato, cui non sono applicabili le norme della legge quadro e del relativo regolamento, salvo per quanto previsto dalla legge delega, dal presente decreto e dalla integrazione del regolamento di cui all'articolo 15. Al contraente generale che sia esso stesso soggetto aggiudicatore in forza delle normative comunitarie si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 93/37/CEE, ovvero al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.

7. Il contraente generale puo' eseguire i lavori affidati direttamente, nei limiti della qualificazione posseduta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ovvero mediante affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari di lavori del contraente generale devono a loro volta possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal predetto decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e possono subaffidare i lavori nei limiti ed alle condizioni previste per gli appaltatori di lavori pubblici; l'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, si applica ai predetti subaffidamenti. Il soggetto aggiudicatore richiede al contraente generale di individuare ed indicare, in sede di offerta, le imprese esecutrici di una quota non inferiore al trenta per cento degli eventuali lavori che il contraente generale prevede di eseguire mediante affidamento a terzi.

8. L'affidamento al contraente generale, nonche' gli affidamenti e subaffidamenti di lavori del contraente generale, sono soggetti alle verifiche antimafia, con le modalita' previste per i lavori pubblici.

9. Il soggetto aggiudicatore verifica periodicamente il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari; ove risulti la inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore ha facolta' di applicare una detrazione sui successivi pagamenti e procedere al pagamento diretto all'affidatario, nonche' di applicare le eventuali diverse sanzioni previste in contratto.

10. Per il compimento delle proprie prestazioni il contraente generale, ove composto da piu' soggetti, costituisce una societa' di progetto in forma di societa', anche consortile, per azioni o a responsabilita' limitata. La societa' e' regolata dall'articolo 37-quinquies della legge quadro e dalle successive disposizioni del presente articolo. Alla societa' possono partecipare, oltre ai soggetti componenti il contraente generale, istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico operative preventivamente indicate in sede di gara. La societa' cosi' costituita subentra nel rapporto al contraente generale senza alcuna autorizzazione, salvo le verifiche antimafia e senza che il subentro costituisca cessione di contratto; salvo diversa previsione del contratto, i soggetti componenti il contraente generale restano solidalmente responsabili con la societa' di progetto nei confronti del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. In alternativa, la societa' di progetto puo' fornire al soggetto aggiudicatore garanzie bancarie ed assicurative per la restituzione delle somme percepite in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Tali garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il capitale minimo della societa' di progetto e' indicato nel bando di gara.

11. Il contratto stabilisce le modalita' per la eventuale cessione delle quote della societa' di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla societa' ed a garantire, nei limiti del contratto, il buon adempimento degli obblighi del contraente generale, sino a che l'opera sia realizzata e collaudata. L'ingresso nella societa' di progetto e lo smobilizzo di partecipazioni da parte di istituti bancari ed altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione puo' tuttavia avvenire in qualsiasi momento. Il soggetto aggiudicatore non puo' opporsi alla cessione di crediti effettuata dal contraente generale nell'ipotesi di cui all'articolo 26, comma 5, della legge quadro.

12. Il bando determina la quota di valore dell'opera che deve essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie ed i tempi ed i modi di pagamento del prezzo. Per il finanziamento della predetta quota, il contraente generale o la societa' di progetto possono emettere obbligazioni, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, anche in deroga ai limiti dell'articolo 2410 del codice civile. Il soggetto aggiudicatore garantisce il pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del proprio debito verso il contraente generale quale risultante da stati di avanzamento emessi ovvero dal conto finale o dal certificato di collaudo dell'opera; le obbligazioni garantite dal soggetto aggiudicatore possono essere utilizzate per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente. Le modalita' di operativita' della garanzia di cui al terzo periodo del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le garanzie prestate dallo Stato ai sensi del presente comma sono inserite nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

13. Il contraente generale presta, una volta istituita, la garanzia globale di esecuzione di cui all'articolo 30, comma 7-bis della legge quadro, che deve comprendere la possibilita' per il garante, in caso di fallimento o inadempienza del contraente generale, di far subentrare nel rapporto altro soggetto idoneo in possesso dei requisiti di contraente generale, scelto direttamente dal garante stesso.

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Ultimo aggiornamento: Sabato Gennaio 5, 2008 9:30


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