DECRETO
LEGISLATIVO
20 Agosto 2002 n° 190
ATTUAZIONE
DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 2001 N° 443 PER LA REALIZZAZIONE
DELLE INFRASTRUTTURE ED INSEDIAMENTI PRODUTTIVI STRATEGICI
E DI INTERESSE NAZIONALE
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002
- Supplemento Ordinario n. 174
PAGINA
N° 2
Art.
3.
Progetto preliminare - Procedura di VIA e localizzazione
1.
I soggetti aggiudicatori trasmettono al Ministero,
entro il termine di sei mesi dalla approvazione del
programma, il progetto preliminare delle infrastrutture
di competenza; per le opere gia' previste nel primo
programma, il termine decorre dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo. Ove sia
necessario l'espletamento di procedure di gara, il
termine e' elevato a nove mesi. Le risorse finanziarie
occorrenti per la redazione del progetto preliminare
ed eventualmente non gia' disponibili, sono assegnate
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, su richiesta del soggetto aggiudicatore,
a valere sulla quota dei fondi destinata alle attivita'
progettuali, nei limiti delle risorse disponibili,
anche a rimborso di somme gia' anticipate dalle regioni
ai sensi dell'articolo 2, comma 1.
2.
Ove il soggetto aggiudicatore intenda sollecitare,
per la redazione del progetto preliminare, la proposta
di un promotore, ne da' immediata comunicazione al
Ministero, ai fini della pubblicazione dell'avviso
di cui all'articolo 8, comma 1.
3.
Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre
a quanto gia' previsto ai sensi dell'articolo 16 della
legge quadro, dovra' evidenziare, con apposito adeguato
elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative
eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure
di salvaguardia, dovra' inoltre indicare ed evidenziare
anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche
funzionali ed i limiti di spesa dell'infrastruttura
da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per
le eventuali opere e misure compensative dell'impatto
territoriale e sociale e dovra' includere le infrastrutture
ed opere connesse, necessarie alla realizzazione.
Ove, ai sensi delle disposizioni nazionali o regionali
vigenti, l'opera sia soggetta a valutazione di impatto
ambientale, il progetto preliminare e' corredato anche
da studio di impatto ambientale e, una volta emessi
i regolamenti di cui all'articolo 15, comma 3, degli
ulteriori elaborati ivi eventualmente previsti e reso
pubblico secondo le procedure previste dalla legge
nazionale o regionale applicabile. Ai fini della approvazione
del progetto preliminare non e' richiesta la comunicazione
agli interessati alle attivita' espropriative, di
cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
4.
I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare
al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio, al Ministero delle
attivita' produttive ed al Ministero per i beni e
le attivita' culturali, nonche' alle regioni o province
autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto
e' altresi' rimesso agli enti gestori delle interferenze
ai fini di cui al successivo articolo 5. Le amministrazioni
interessate rimettono le proprie valutazioni al Ministero
entro novanta giorni dalla ricezione del progetto
preliminare; le valutazioni delle amministrazioni
competenti in materia ambientale sono rese nel rispetto
delle previsioni del Capo II del presente decreto
legislativo. Nei successivi sessanta giorni il Ministero,
acquisito, nei casi previsti, il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici o di altra commissione
consultiva competente, formula la propria proposta
al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta giorni.
Ove non sia pervenuto nel termine prescritto una o
piu' delle valutazioni o pareri di cui sopra, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti invita i soggetti
medesimi a rendere la valutazione o parere entro i
successivi trenta giorni; in mancanza di riscontro
il Ministro formula la propria proposta al CIPE, con
eventuali prescrizioni.
5.
Il progetto preliminare non e' sottoposto a conferenza
di servizi. Il progetto preliminare, istruito secondo
le previsioni del presente articolo, e' approvato
dal CIPE. Il CIPE decide a maggioranza, con il consenso,
ai fini della intesa sulla localizzazione, dei presidenti
delle regioni e province autonome interessate, che
si pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio
si realizza l'opera. La pronuncia deve intervenire
nei termini di cui al comma che precede, anche nel
caso in cui i comuni interessati non si siano tempestivamente
espressi.
6.
In caso di motivato dissenso delle regioni o province
autonome interessate si procede come segue:
a) per le infrastrutture di carattere interregionale
o internazionale, il progetto preliminare e' sottoposto
alla valutazione del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, alla cui attivita' istruttoria partecipano
i rappresentanti della regione o provincia autonoma
interessata. A tale fine il progetto e' rimesso a
cura del Ministero al Consiglio superiore dei lavori
pubblici che, nei quarantacinque giorni dalla ricezione,
valuta i motivi del dissenso e la eventuale proposta
alternativa che, nel rispetto delle funzionalita'
dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente
avesse formulato all'atto del dissenso. Il parere
del Consiglio superiore dei lavori pubblici e' rimesso
dal Ministro al CIPE, che assume le proprie motivate
definitive determinazioni entro i successivi trenta
giorni. Ove anche in questa sede permanga il dissenso
della regione o provincia autonoma, alla approvazione
del progetto preliminare si provvede entro sessanta
giorni con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
e, per le infrastrutture di competenza di altri Ministeri,
di concerto con il Ministro delle attivita' produttive
o altro Ministro competente per materia, sentita la
Commissione parlamentare per le questioni regionali;
b) per le altre infrastrutture ed insediamenti produttivi,
in caso di dissenso delle regioni o province autonome
interessate, si provvede, entro i successivi sei mesi
ed a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa
tra il Ministero e la regione o provincia autonoma
interessata, ad una nuova valutazione del progetto
preliminare e della eventuale proposta alternativa
che, nel rispetto delle funzionalita' dell'opera,
la regione o provincia autonoma dissenziente avesse
formulato all'atto del dissenso. Ove permanga il dissenso
sul progetto preliminare, il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti propone al CIPE, d'intesa con la regione
o provincia autonoma interessata, la sospensione della
infrastruttura o insediamento produttivo, in attesa
di nuova valutazione in sede di aggiornamento del
programma, ovvero l'avvio della procedura prevista
in caso di dissenso sulle infrastrutture o insediamenti
produttivi di carattere interregionale o internazionale.
7.
L'approvazione determina, ove necessario ai sensi
delle vigenti norme, l'accertamento della compatibilita'
ambientale dell'opera e perfeziona, ad ogni fine urbanistico
ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla sua localizzazione,
comportando l'automatica variazione degli strumenti
urbanistici vigenti ed adottati; gli enti locali provvedono
alle occorrenti misure di salvaguardia delle aree
impegnate e delle relative eventuali fasce di rispetto.
Ai fini ambientali, si applica l'articolo 18, comma
6.
8.
Per tutte le infrastrutture, l'autorizzazione di cui
all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327, puo' essere estesa al compimento
di ricerche archeologiche, bonifica di ordigni bellici,
bonifica dei siti inquinati e puo' essere rilasciata
dalla autorita' espropriante ovvero dal concessionario
delegato alle attivita' espropriative, ai soggetti
o alle societa' incaricate della predetta attivita'
anche prima della redazione del progetto preliminare.
Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza
delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva
programmazione delle ricerche ed il rispetto della
medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio
delle opere.
9.
Ove, ai fini della progettazione delle infrastrutture,
sia necessaria l'escavazione di cunicoli esplorativi,
l'autorizzazione alle attivita' relative, ivi inclusa
la installazione dei cantieri e la individuazione
dei siti di deposito, e' rilasciata dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente
della regione o provincia autonoma interessata, ed
ha gli effetti dell'articolo 4, comma 5. In caso di
mancata intesa nei trenta giorni dalla richiesta la
autorizzazione e' rimessa al CIPE, che si pronuncia
nei successivi trenta giorni, con le modalita' di
cui ai commi 5 e 6. I risultati dell'attivita' esplorativa,
significativi a livello ambientale, sono altresi'
comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio ai fini della procedura di valutazione
di impatto ambientale.
Art.
4.
Progetto definitivo - Pubblica utilita' dell'opera
1.
Il progetto definitivo delle infrastrutture e' integrato
da una relazione del progettista attestante la rispondenza
al progetto preliminare ed alle eventuali prescrizioni
dettate in sede di approvazione dello stesso con particolare
riferimento alla compatibilita' ambientale ed alla
localizzazione dell'opera. E' corredato inoltre dalla
definizione delle eventuali opere e misure mitigatrici
e compensative dell'impatto ambientale, territoriale
e sociale.
2.
L'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica
utilita' e' comunicato dal soggetto aggiudicatore,
o per esso dal concessionario o contraente generale,
ai privati interessati alle attivita' espropriative
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; la comunicazione
e' effettuata con le stesse forme previste per la
partecipazione alla procedura di valutazione di impatto
ambientale dall'articolo 5 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377.
Nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione
di avvio del procedimento, i privati interessati dalle
attivita' espropriative possono presentare osservazioni
al soggetto aggiudicatore, che dovra' valutarle per
ogni conseguente determinazione. Le disposizioni del
presente comma derogano alle disposizioni degli articoli
11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327.
3.
Il progetto definitivo e' rimesso da parte del soggetto
aggiudicatore, del concessionario o contraente generale
a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto
rappresentate nel CIPE ed a tutte le ulteriori amministrazioni
competenti a rilasciare permessi ed autorizzazioni
di ogni genere e tipo, nonche' ai gestori di opere
interferenti. Nel termine perentorio di novanta giorni
dal ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni
competenti ed i gestori di opere interferenti possono
presentare motivate proposte di adeguamento o richieste
di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti
migliorative che non modificano la localizzazione
e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto
dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali
e delle specifiche funzionali individuati in sede
di progetto preliminare. Le proposte e richieste sono
acquisite dal Ministero a mezzo di apposita Conferenza
di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal
ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati
e conclusa non oltre il termine di novanta giorni
di cui al presente comma.
4.
La Conferenza di servizi di cui al comma 3 ha finalita'
istruttoria e ad essa non si applicano le previsioni
degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto
1999, n. 241, in materia di Conferenza di servizi.
Nei novanta giorni successivi alla conclusione della
Conferenza di servizi il Ministero valuta la compatibilita'
delle proposte e richieste pervenute entro il termine
di cui al comma 3 da parte delle pubbliche amministrazioni
competenti e dei gestori di opere interferenti con
le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare
approvato e formula la propria proposta al CIPE che,
nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali
integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo,
anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilita'.
5.
L'approvazione del progetto definitivo, adottata con
il voto favorevole della maggioranza dei componenti
il CIPE, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione
e parere comunque denominato e consente la realizzazione
e, per gli insediamenti produttivi strategici, l'esercizio
di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste
nel progetto approvato. In caso di dissenso della
regione o provincia autonoma, si provvede con le modalita'
di cui all'articolo 3, comma 6. Gli enti locali provvedono
all'adeguamento definitivo degli elaborati urbanistici
di competenza ed hanno facolta' di chiedere al soggetto
aggiudicatore o al concessionario o contraente generale
di porre a disposizione gli elaborati a tale fine
necessari.
Art.
5.
Interferenze
1.
Ad integrazione e parziale deroga delle previsioni
di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, alla programmazione
e gestione della risoluzione delle interferenze alla
realizzazione delle infrastrutture si provvede secondo
le previsioni del presente articolo.
2.
Il progetto preliminare e' rimesso, a cura del soggetto
aggiudicatore, agli enti gestori delle interferenze
gia' note o prevedibili. Gli enti gestori hanno l'obbligo
di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore
la sussistenza di interferenze non rilevate con il
sedime della infrastruttura o insediamento produttivo,
di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo
sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze
rilevate e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore,
alle attivita' progettuali di propria competenza.
3.
Il progetto definitivo e' corredato dalla indicazione
delle interferenze, rilevate dal soggetto aggiudicatore
e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine
di novanta giorni di cui all'articolo 4, comma 3,
nonche' dal programma degli spostamenti ed attraversamenti
e di quant'altro necessario alla risoluzione delle
interferenze.
4.
I gestori di servizi pubblici e di infrastrutture
destinate al pubblico servizio devono rispettare il
programma di risoluzione delle interferenze di cui
al comma 3 approvato dal CIPE unitamente al progetto
definitivo, anche indipendentemente dalla stipula
di eventuali convenzioni regolanti la risoluzione
delle interferenze, sempreche' il soggetto aggiudicatore
si impegni a mettere a disposizione in via anticipata
le risorse occorrenti.
5.
In caso di mancato rispetto del programma di cui al
comma 4, ovvero di mancata segnalazione ai sensi del
comma 2, il soggetto gestore ha l'obbligo di risarcire
i danni subiti dal soggetto aggiudicatore per il conseguente
impedimento al regolare svolgimento dei lavori; il
soggetto aggiudicatore ha inoltre facolta' di attivare
le procedure di cui all'articolo 25, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, chiedendo al Prefetto, ovvero al Ministero,
la convocazione, entro dieci giorni, del gestore inadempiente
al programma di risoluzione delle interferenze.
Art.
6.
Modalita' di realizzazione
1.
In deroga alle previsioni di cui all'articolo 19 della
legge quadro, la realizzazione delle infrastrutture
e' oggetto di:
a) concessione di costruzione e gestione;
b) affidamento unitario a contraente generale.
Art.
7.
Concessione
1.
La concessione di costruzione e gestione di infrastrutture
e' regolata dagli articoli 19, 20, 21 e dal 37-bis
al 37-nonies, nonche' dalle altre norme dettate in
materia dalla legge quadro, modificate ed integrate
come previsto dal presente articolo.
2.
Il concessionario assume a proprio carico il rischio
di gestione dell'opera. Il prezzo eventualmente da
accordare al concessionario e la durata della concessione
sono determinati, nel bando di gara, sulla base del
piano economico finanziario e costituiscono, come
previsto al successivo articolo 10, comma 4, parametri
di aggiudicazione della concessione. Nella determinazione
del prezzo si tiene conto della eventuale prestazione
di beni e servizi da parte del concessionario allo
stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all'opera
concessa, secondo le previsioni del bando di gara.
3.
Nei rapporti del concessionario con i propri appaltatori:
a) il soggetto aggiudicatore puo' alternativamente:
imporre al concessionario di affidare a terzi appalti
corrispondenti ad una percentuale minima del 30% del
valore globale dei lavori, pur prevedendo la facolta'
per i candidati di aumentare tale percentuale in sede
di offerta. Detta percentuale minima deve figurare
nel contratto;
invitare i candidati a dichiarare la percentuale,
ove sussista, del valore globale dei lavori che essi
intendono affidare a terzi;
b) le procedure di appalto del concessionario ed i
rapporti dello stesso concessionario con i propri
appaltatori o con il proprio contraente generale,
sono regolate esclusivamente dalle:
norme regolanti gli appalti del concessionario di
cui alla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14
giugno 1993;
norme di qualificazione degli appaltatori e subappaltatori
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 2000, n. 34;
verifiche antimafia, da espletarsi nei confronti degli
affidatari e subaffidatari di lavori. I rapporti tra
concessionario e appaltatore o contraente generale
sono rapporti di diritto privato disciplinati dal
contratto e dalle norme del codice civile regolanti
l'appalto; alle stesse procedure e rapporti non si
applicano le norme della legge quadro e del regolamento;
c) i rapporti di collegamento del concessionario con
le imprese esecutrici dei lavori sono individuati
e regolati dall'articolo 3, comma 6, della medesima
direttiva 93/37/CEE. L'elenco limitativo di tali imprese
e' unito alle candidature per la concessione. Tale
elenco e' aggiornato in funzione delle modifiche che
intervengono successivamente nei collegamenti tra
le imprese. Ove il concessionario si avvalga per la
realizzazione delle opere, di un contraente generale,
ai rapporti tra concessionario e contraente generale
si applicano i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 9 del
presente decreto. Ove il contraente generale sia un'impresa
collegata al concessionario, deve assicurare il subaffidamento
a terzi delle quote ad essi riservate in sede di gara
ovvero ai sensi del comma 4; il subaffidamento delle
quote predette dovra' avvenire con la procedura prevista
per gli appalti del concessionario dalla direttiva
93/37/CEE.
4.
Per le concessioni gia' affidate, relative ad infrastrutture,
ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione
vigente, i concessionari sono tenuti ad appaltare
a terzi una percentuale minima del quaranta per cento
dei lavori. E' fatto divieto ai soggetti di cui al
comma 2, lettera a), della legge quadro, di procedere
ad estensioni dei lavori affidati in concessione al
di fuori delle ipotesi consentite dalla direttiva
93/37/CEE, previo aggiornamento degli atti convenzionali
sulla base di uno schema predisposto dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti. Di tale aggiornamento
deve essere data comunicazione al Parlamento.
5.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche alle concessioni, relative ad infrastrutture,
gia' affidate al momento di entrata in vigore del
presente decreto e derogano agli articoli 24 e 25
della legge quadro.
Art.
8.
Promotore
1.
Il Ministero pubblica sul proprio sito informatico
e, una volta istituito, sul sito informatico individuato
dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n.
340, nonche' nelle Gazzette Ufficiali italiana e comunitaria,
la lista delle infrastrutture per le quali il soggetto
aggiudicatore ritiene di sollecitare la presentazione
di proposte da parte di promotori ai sensi dell'articolo
37-bis della legge quadro, precisando, per ciascuna
infrastruttura, il termine non inferiore a quattro
mesi entro il quale i promotori possono presentare
le proposte nonche' l'ufficio competente a riceverle
e presso il quale gli interessati possono ottenere
le informazioni ritenute utili.
2.
Il soggetto aggiudicatore non prende in esame le proposte
pervenute oltre la scadenza del termine. E' comunque
facolta' del promotore presentare proposta per opere
per le quali non sia stato pubblicato l'avviso nei
termini di cui all'articolo 37-bis della legge quadro.
3.
Il soggetto aggiudicatore, ove valuti la proposta
di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 37-ter
della legge quadro, promuove, ove necessaria, la procedura
di valutazione di impatto ambientale e quella di localizzazione
urbanistica, ai sensi dell'articolo 3. A tale fine,
il promotore integra il progetto preliminare con lo
studio d'impatto ambientale e quant'altro necessario
alle predette procedure.
4.
Il CIPE valuta la proposta del promotore, unitamente
al progetto preliminare, nei tempi e modi di cui all'articolo
3. Ove ritenga di non approvare la proposta, la rimette
al soggetto aggiudicatore ai fini dell'eventuale espletamento
di una nuova istruttoria o per la realizzazione dell'opera
con diversa procedura; in ogni caso, sono rimborsati
al promotore i costi della integrazione del progetto
richiesta dal soggetto aggiudicatore a norma del comma
3.
5.
La gara di cui all'articolo 37-quater della legge
quadro e' bandita entro un mese dalla delibera di
approvazione del progetto preliminare da parte del
CIPE ed e' regolata dall'articolo 10 del presente
decreto legislativo.
Art.
9.
Affidamento a contraente generale
1.
Con il contratto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera
b), il soggetto aggiudicatore, in deroga all'articolo
19 della legge quadro, affida ad un soggetto dotato
di adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione
di opere nonche' di adeguata capacita' organizzativa,
tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione
con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle
esigenze specificate nel progetto preliminare o nel
progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore
e posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato
in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori.
2.
Il contraente generale provvede:
a) allo sviluppo del progetto definitivo ed alle attivita'
tecnico amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore
per pervenire alla approvazione dello stesso da parte
del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a
base di gara;
b) alla acquisizione delle aree di sedime; la delega
di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in assenza
di un concessionario, puo' essere accordata al contraente
generale;
c) alla progettazione esecutiva;
d) alla esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori
ed alla loro direzione;
e) al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera
da realizzare;
f) ove richiesto, alla individuazione delle modalita'
gestionali dell'opera e di selezione dei soggetti
gestori;
g) alla indicazione, al soggetto aggiudicatore, del
piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle
forniture di materiale e di tutti gli altri elementi
utili a prevenire le infiltrazioni della criminalita',
secondo le forme stabilite tra quest'ultimo e gli
organi competenti in materia.
3.
Il soggetto aggiudicatore provvede:
a) alle attivita' necessarie alla approvazione del
progetto definitivo da parte del CIPE, ove detto progetto
non sia stato posto a base di gara;
b) alla approvazione del progetto esecutivo e delle
varianti;
c) alla alta sorveglianza sulla realizzazione delle
opere;
d) al collaudo delle stesse;
e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi
competenti in materia di sicurezza nonche' di prevenzione
e repressione della criminalita', finalizzati alla
verifica preventiva del programma di esecuzione dei
lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte
le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che
le realizzano.
4.
Il contraente generale risponde nei confronti del
soggetto aggiudicatore della corretta e tempestiva
esecuzione dell'opera, secondo le successive previsioni
del presente decreto. I rapporti tra soggetto aggiudicatore
e contraente generale sono regolati, per quanto non
previsto dalla legge delega, dal presente decreto
e dall'integrazione del regolamento di cui all'articolo
15, dalle norme della direttiva 93/37/CEE o del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, dagli atti di gara
e dalle norme del codice civile regolanti l'appalto.
5.
Alle varianti del progetto affidato al contraente
generale non si applicano gli articoli 24 e 25 della
legge quadro; esse sono regolate dalla direttiva 93/37/CEE
o dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e
dalle disposizioni seguenti:
a) restano a carico del contraente generale le eventuali
varianti necessarie ad emendare i vizi o integrare
le omissioni del progetto redatto dallo stesso ed
approvato dal soggetto aggiudicatore, mentre restano
a carico del soggetto aggiudicatore le eventuali varianti
indotte da forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute
prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque richieste
dal soggetto aggiudicatore;
b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), il
contraente generale puo' proporre al soggetto aggiudicatore
le varianti progettuali o le modifiche tecniche ritenute
dallo stesso utili a ridurre il tempo o il costo di
realizzazione delle opere; il soggetto aggiudicatore
puo' rifiutare la approvazione delle varianti o modifiche
tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche
e le esigenze del soggetto aggiudicatore, specificate
nel progetto posto a base di gara, o comunque determinino
peggioramento della funzionalita', durabilita', manutenibilita'
e sicurezza delle opere, ovvero comportino maggiore
spesa a carico del soggetto aggiudicatore o ritardo
del termine di ultimazione.
6.
Il contraente generale provvede alla esecuzione unitaria
delle attivita' di cui al comma 2 direttamente ovvero,
se costituito da piu' soggetti, a mezzo della societa'
di progetto di cui al comma 10; i rapporti del contraente
generale con i terzi sono rapporti di diritto privato,
cui non sono applicabili le norme della legge quadro
e del relativo regolamento, salvo per quanto previsto
dalla legge delega, dal presente decreto e dalla integrazione
del regolamento di cui all'articolo 15. Al contraente
generale che sia esso stesso soggetto aggiudicatore
in forza delle normative comunitarie si applicano
le disposizioni di cui alla direttiva 93/37/CEE, ovvero
al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
7.
Il contraente generale puo' eseguire i lavori affidati
direttamente, nei limiti della qualificazione posseduta
a norma del decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 2000, n. 34, ovvero mediante affidamento
a soggetti terzi. I terzi affidatari di lavori del
contraente generale devono a loro volta possedere
i requisiti di qualificazione prescritti dal predetto
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34, e possono subaffidare i lavori nei limiti
ed alle condizioni previste per gli appaltatori di
lavori pubblici; l'articolo 18 della legge 19 marzo
1990, n. 55, si applica ai predetti subaffidamenti.
Il soggetto aggiudicatore richiede al contraente generale
di individuare ed indicare, in sede di offerta, le
imprese esecutrici di una quota non inferiore al trenta
per cento degli eventuali lavori che il contraente
generale prevede di eseguire mediante affidamento
a terzi.
8.
L'affidamento al contraente generale, nonche' gli
affidamenti e subaffidamenti di lavori del contraente
generale, sono soggetti alle verifiche antimafia,
con le modalita' previste per i lavori pubblici.
9.
Il soggetto aggiudicatore verifica periodicamente
il regolare adempimento degli obblighi contrattuali
del contraente generale verso i propri affidatari;
ove risulti la inadempienza del contraente generale,
il soggetto aggiudicatore ha facolta' di applicare
una detrazione sui successivi pagamenti e procedere
al pagamento diretto all'affidatario, nonche' di applicare
le eventuali diverse sanzioni previste in contratto.
10.
Per il compimento delle proprie prestazioni il contraente
generale, ove composto da piu' soggetti, costituisce
una societa' di progetto in forma di societa', anche
consortile, per azioni o a responsabilita' limitata.
La societa' e' regolata dall'articolo 37-quinquies
della legge quadro e dalle successive disposizioni
del presente articolo. Alla societa' possono partecipare,
oltre ai soggetti componenti il contraente generale,
istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico operative
preventivamente indicate in sede di gara. La societa'
cosi' costituita subentra nel rapporto al contraente
generale senza alcuna autorizzazione, salvo le verifiche
antimafia e senza che il subentro costituisca cessione
di contratto; salvo diversa previsione del contratto,
i soggetti componenti il contraente generale restano
solidalmente responsabili con la societa' di progetto
nei confronti del soggetto aggiudicatore per la buona
esecuzione del contratto. In alternativa, la societa'
di progetto puo' fornire al soggetto aggiudicatore
garanzie bancarie ed assicurative per la restituzione
delle somme percepite in corso d'opera, liberando
in tal modo i soci. Tali garanzie cessano alla data
di emissione del certificato di collaudo dell'opera.
Il capitale minimo della societa' di progetto e' indicato
nel bando di gara.
11.
Il contratto stabilisce le modalita' per la eventuale
cessione delle quote della societa' di progetto, fermo
restando che i soci che hanno concorso a formare i
requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare
alla societa' ed a garantire, nei limiti del contratto,
il buon adempimento degli obblighi del contraente
generale, sino a che l'opera sia realizzata e collaudata.
L'ingresso nella societa' di progetto e lo smobilizzo
di partecipazioni da parte di istituti bancari ed
altri investitori istituzionali che non abbiano concorso
a formare i requisiti per la qualificazione puo' tuttavia
avvenire in qualsiasi momento. Il soggetto aggiudicatore
non puo' opporsi alla cessione di crediti effettuata
dal contraente generale nell'ipotesi di cui all'articolo
26, comma 5, della legge quadro.
12.
Il bando determina la quota di valore dell'opera che
deve essere realizzata dal contraente generale con
anticipazione di risorse proprie ed i tempi ed i modi
di pagamento del prezzo. Per il finanziamento della
predetta quota, il contraente generale o la societa'
di progetto possono emettere obbligazioni, previa
autorizzazione degli organi di vigilanza, anche in
deroga ai limiti dell'articolo 2410 del codice civile.
Il soggetto aggiudicatore garantisce il pagamento
delle obbligazioni emesse, nei limiti del proprio
debito verso il contraente generale quale risultante
da stati di avanzamento emessi ovvero dal conto finale
o dal certificato di collaudo dell'opera; le obbligazioni
garantite dal soggetto aggiudicatore possono essere
utilizzate per la costituzione delle riserve bancarie
o assicurative previste dalla legislazione vigente.
Le modalita' di operativita' della garanzia di cui
al terzo periodo del presente comma sono stabilite
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti. Le garanzie prestate dallo Stato ai
sensi del presente comma sono inserite nell'elenco
allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze, di cui all'articolo 13 della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni
ed integrazioni.
13.
Il contraente generale presta, una volta istituita,
la garanzia globale di esecuzione di cui all'articolo
30, comma 7-bis della legge quadro, che deve comprendere
la possibilita' per il garante, in caso di fallimento
o inadempienza del contraente generale, di far subentrare
nel rapporto altro soggetto idoneo in possesso dei
requisiti di contraente generale, scelto direttamente
dal garante stesso.
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