DECRETO
LEGISLATIVO
20 Agosto 2002 n° 190
ATTUAZIONE
DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 2001 N° 443 PER LA REALIZZAZIONE
DELLE INFRASTRUTTURE ED INSEDIAMENTI PRODUTTIVI STRATEGICI
E DI INTERESSE NAZIONALE
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002
- Supplemento Ordinario n. 174
PAGINA
N° 3
Art.
10.
Procedure di aggiudicazione
1.
L'aggiudicazione delle concessioni e degli affidamenti
a contraente generale avviene, a scelta del soggetto
aggiudicatore, mediante licitazione privata o appalto
concorso; per la scelta della procedura non e' richiesto
il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
2.
Per l'affidamento delle concessioni si pone a base
di gara il progetto preliminare; per l'affidamento
a contraente generale si pone a base di gara il progetto
preliminare ovvero quello definitivo. In ogni caso,
per la procedura di appalto-concorso si pone a base
di gara il progetto preliminare.
3.
I soggetti aggiudicatori possono stabilire ed indicare
nel bando di gara, in relazione all'importanza e alla
complessita' delle opere da realizzare, il numero
minimo e massimo di concorrenti che verranno invitati
a presentare offerta. Nel caso in cui le domande di
partecipazione superino il predetto numero massimo,
i soggetti aggiudicatori individuano i soggetti da
invitare redigendo una graduatoria di merito sulla
base di criteri oggettivi predefiniti nel bando di
gara. In ogni caso, il numero minimo di concorrenti
da invitare non potra' essere inferiore a cinque.
4.
L'aggiudicazione dei contratti di cui al comma 1 avviene:
al prezzo piu' basso ovvero
all'offerta economicamente piu' vantaggiosa, individuata
sulla base di una pluralita' di criteri fra i quali:
a) il prezzo;
b) il valore tecnico ed estetico delle varianti;
c) il tempo di esecuzione;
d) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
e) per le concessioni, il rendimento, la durata della
concessione, le modalita' di gestione, il livello
e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare
all'utenza, nonche' l'eventuale prestazione di beni
e servizi a norma dell'articolo 7, comma 2;
f) ulteriori elementi individuati in relazione al
carattere specifico delle opere da realizzare.
Il soggetto aggiudicatore menziona, nel capitolato
d'oneri o nel bando di gara, tutti i criteri di aggiudicazione
di cui prevede l'applicazione nell'ordine decrescente
dell'importanza che e' loro attribuita.
5.
Per i soggetti aggiudicatori operanti nei settori
di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158,
si applicano, per quanto non previsto nel presente
articolo, le norme di cui al decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 158.
6.
Per tutti gli altri soggetti aggiudicatori si applicano,
per quanto non previsto nel presente articolo, le
norme di cui alla direttiva 93/37/CEE del Consiglio
del 16 giugno 1993.
7.
Le predette disposizioni derogano agli articoli 2,
8, 19, 20, 21, 23, 24 e 25 della legge quadro.
8.
Per l'affidamento di servizi, anche di progettazione,
pertinenti le infrastrutture, di ammontare superiore
alla soglia di applicazione della normativa comunitaria
in materia, i soggetti aggiudicatori applicano le
norme di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 157, ovvero, se operanti nei settori ivi previsti,
le norme di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 158; per gli stessi servizi non si applicano i
commi 10, 11 e 12 dell'articolo 17 della legge quadro.
Art.
11.
C o l l a u d o
1.
Al collaudo delle infrastrutture si provvede con le
modalita' e nei termini previsti dalla legge quadro.
2.
Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessita',
il soggetto aggiudicatore puo' autorizzare le commissioni
di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e
di indagine di soggetti specializzati nel settore.
Gli oneri relativi sono a carico dei fondi con le
modalita' ed i limiti stabiliti con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'affidatario
del supporto al collaudo non puo' avere rapporti di
collegamento con chi ha progettato, diretto, sorvegliato
o eseguito in tutto o in parte l'infrastruttura.
Art.
12.
Risoluzione delle controversie
1.
Tutte le controversie relative all'esecuzione dei
contratti la realizzazione delle infrastrutture possono
essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto.
Al giudizio arbitrale si applicano, salvo quanto disposto
nel presente articolo, le disposizioni del codice
di procedura civile.
2.
Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio
e' demandato ad un collegio composto da tre membri.
3.
Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o
nell'atto di resistenza, nomina l'arbitro di propria
competenza scelto fra professionisti aventi particolare
esperienza nella materia dei lavori pubblici.
4.
Il terzo arbitro con funzioni di presidente del collegio
arbitrale e' nominato, d'accordo, dagli arbitri di
parte o dalle parti stesse, tra i magistrati amministrativi
e contabili, nonche' tra gli avvocati dello Stato
nel caso in cui non ne sia stato nominato uno quale
arbitro di parte e l'Avvocatura dello Stato non sia
difensore di una delle parti in giudizio. In caso
di mancato accordo, ad iniziativa della parte piu'
diligente, provvede la camera arbitrale per i lavori
pubblici di cui all'articolo 32 della legge quadro
e successive modificazioni, scegliendo il terzo arbitro
nell'albo previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
5.
Il collegio arbitrale provvede alla nomina del segretario
in persona di propria fiducia e, quando occorra, alla
nomina del consulente tecnico di ufficio, scelto nell'ambito
dell'apposito elenco tenuto dalla camera arbitrale.
6.
I compensi spettanti agli arbitri sono determinati
con il regolamento di cui all'articolo 15.
Art.
13.
Insediamenti produttivi e infrastrutture private strategiche
per l'approvvigionamento energetico
1.
Gli insediamenti produttivi e le infrastrutture private
strategiche inclusi nel programma sono opere private
di preminente interesse nazionale; alla intesa Stato-regione
per la localizzazione delle stesse ad ogni fine urbanistico
ed edilizio, alla valutazione di impatto ambientale,
ove necessaria, nonche' al conseguimento di ogni altro
parere e permesso, comunque denominato, necessario
alla realizzazione degli insediamenti produttivi e
delle infrastrutture private strategiche si provvede
con le modalita' di cui agli articoli 3 e 4 del presente
decreto legislativo; contestualmente all'approvazione
del progetto definitivo, ovvero con successiva eguale
procedura, il realizzatore dell'insediamento produttivo
o dell'infrastruttura privata strategica puo' richiedere
e conseguire tutte le autorizzazioni ed i permessi
necessari all'esercizio dell'insediamento stesso.
2.
Per la localizzazione, la VIA, l'approvazione dei
progetti e la dichiarazione di pubblica utilita' delle
infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento
energetico, incluse nel programma di cui all'articolo
1, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
3.
Il soggetto aggiudicatore, o per esso, il concessionario
o contraente generale, trasmette al Ministero e al
Ministero delle attivita' produttive, entro il termine
di sei mesi dall'approvazione del programma, il progetto
delle infrastrutture di competenza. Il progetto e'
trasmesso altresi' alle amministrazioni interessate
rappresentate nel CIPE ed alle ulteriori amministrazioni
competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni
necessari alla realizzazione ed all'esercizio delle
opere, nonche' ai gestori di opere interferenti. Nei
casi in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti,
l'opera e' soggetta a VIA, il progetto contiene tutti
gli elementi necessari ai fini dello svolgimento delle
relative procedure ed e' corredato dallo studio di
impatto ambientale che e' reso pubblico secondo le
procedure vigenti. Il progetto evidenzia con adeguato
elaborato cartografico le aree impegnate, le eventuali
fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia.
L'avvio del procedimento, anche ai fini della dichiarazione
di pubblica utilita', e' comunicato dal soggetto aggiudicatore
o, per esso, dal concessionario o contraente generale,
ai privati interessati ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, con le stesse forme previste per la
VIA dall'articolo 5 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377.
4.
Il Ministero convoca una Conferenza di servizi entro
trenta giorni dal ricevimento del progetto. La Conferenza
di servizi ha finalita' istruttoria ed acquisisce
gli atti e i documenti relativi alla realizzazione
del progetto. Nell'ambito della Conferenza di servizi,
che si conclude entro il termine perentorio di novanta
giorni, le amministrazioni competenti e i gestori
di opere interferenti hanno facolta' di presentare
motivate proposte di adeguamento, richieste di prescrizioni
all'atto della approvazione del progetto, o richieste
di varianti che non modificano le caratteristiche
essenziali delle opere e le caratteristiche prestazionali
e funzionali individuate in sede di progetto. Entro
i quaranta giorni successivi alla conclusione della
Conferenza di servizi il Ministero valuta le proposte
e le richieste pervenute dalle amministrazioni competenti
e dai gestori delle opere interferenti e gli eventuali
chiarimenti o integrazioni progettuali apportati dal
soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario
o contraente generale, e formula la propria proposta
al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva
con eventuali adeguamenti o prescrizioni il progetto
definitivo. Nei casi in cui, ai sensi delle disposizioni
vigenti, l'opera e' soggetta a VIA, si applicano per
l'approvazione del progetto le procedure di cui all'articolo
18.
5.
L'approvazione del CIPE e' adottata a maggioranza
dei componenti con l'intesa dei presidenti delle regioni
e delle province autonome interessate. L'approvazione
sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi,
ogni altra autorizzazione, approvazione, parere e
nulla osta comunque denominato, costituisce dichiarazione
di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle
opere, e consente la realizzazione e l'esercizio delle
infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento
energetico e di tutte le attivita' previste nel progetto
approvato. In caso di dissenso della regione o provincia
autonoma si provvede con le modalita' di cui all'articolo
3, comma 6.
6.
Le funzioni amministrative previste dal presente decreto
relative alla realizzazione e all'esercizio delle
infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento
energetico sono svolte di concerto tra il Ministero
e il Ministero delle attivita' produttive.
7.
Alle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento
energetico si applicano le disposizioni di cui al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
8.
Alle interferenze che interessano gli insediamenti
produttivi e le infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento
energetico si applica l'articolo 5 del presente decreto
legislativo.
Art.
14.
Norme in materia processuale
1.
Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa
che comunque riguardino le procedure di progettazione,
approvazione e realizzazione delle infrastrutture
ed insediamenti produttivi e relative attivita' di
espropriazione, occupazione ed asservimento:
a) l'udienza di merito del ricorso non richiede la
domanda di fissazione ed avviene non piu' tardi del
quarantacinquesimo giorno dalla data di deposito dello
stesso presso la segreteria del giudice competente;
b) la valutazione del provvedimento cautelare eventualmente
richiesto deve tener conto delle probabili conseguenze
del provvedimento stesso per tutti gli interessi che
possono essere lesi, nonche' del preminente interesse
nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera;
nel concedere la misura cautelare il giudice non potra'
prescindere dal motivare anche sulla gravita' ed irreparabilita'
del pregiudizio all'impresa del ricorrente, il cui
interesse dovra' comunque essere comparato con quello
del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione
delle procedure;
c) per quanto non espressamente previsto dal presente
articolo si applicano le disposizioni dell'articolo
23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
2.
In applicazione delle previsioni dell'articolo 2,
comma 6, delle direttive 89/665/CEE del Consiglio,
del 21 dicembre 1989, e 92/13/CEE del Consiglio, del
25 febbraio 1992, la sospensione o l'annullamento
giurisdizionale della aggiudicazione di prestazioni
pertinenti alle infrastrutture non determina la risoluzione
del contratto eventualmente gia' stipulato dai soggetti
aggiudicatori; in tale caso il risarcimento degli
interessi o diritti lesi avviene per equivalente,
con esclusione della reintegrazione in forma specifica.
3.
Il soggetto aggiudicatore comunica il provvedimento
di aggiudicazione ai controinteressati almeno trenta
giorni prima della firma del contratto.
Art.
15.
Regolamento
1.
Il Governo provvede a modificare ed integrare, con
le modalita' previste dalla legge quadro, il regolamento,
nonche' gli altri regolamenti emessi ai sensi della
medesima legge quadro, con l'emanazione delle ulteriori
disposizioni necessarie alla migliore realizzazione
delle infrastrutture, assumendo come norme regolatrici
il presente decreto legislativo, la legge delega e
le normative comunitarie in materia di appalti di
lavori, in quanto applicabili. Le predette norme si
applicano alle amministrazioni dello Stato, agli enti
pubblici nazionali ed ai loro concessionari ed appaltatori,
nonche' alle regioni, province autonome, province,
citta' metropolitane, comuni, e loro concessionari
ed appaltatori limitatamente alle procedure di intesa
per la approvazione dei progetti e di aggiudicazione
delle infrastrutture; per quanto non pertinente a
queste procedure si applicano a regioni, province
autonome, province, citta' metropolitane, comuni e
loro concessionari o appaltatori sino alla entrata
in vigore di diversa normativa regionale.
2.
A norma dell'articolo 3 della legge quadro, i regolamenti
emanati in esercizio della potesta' di cui al comma
1 abrogano ovvero derogano, dalla loro entrata in
vigore, le norme di diverso contenuto precedentemente
vigenti nella materia.
3.
In particolare, con uno o piu' regolamenti, possono
essere disciplinate:
a) le modalita' di compimento dell'istruttoria del
progetto definitivo, a mezzo della Conferenza di servizi
di cui all'articolo 4 allo scopo convocata, e della
attivita' finalizzata alla risoluzione delle interferenze;
b) le modalita' di approvazione delle varianti al
progetto definitivo approvato, assicurando la possibilita',
per la regione o provincia autonoma ed i Ministri
partecipanti al CIPE, di verificare la natura e l'impatto
delle stesse senza pregiudizi per la continuita' dei
lavori;
c) le ulteriori norme transitorie per l'applicazione
del presente decreto;
d) l'istituzione di un sistema di qualificazione dei
contraenti generali, le modalita' di scelta del contraente
generale ed i connotati principali del relativo rapporto
contrattuale, anche in deroga alle previsioni degli
articoli da 8 a 13, 20, 21 e 23 della legge quadro
ed assicurando il rispetto delle normative comunitarie
applicabili;
e) gli elaborati tecnici ulteriori rispetto a quelli
previsti dal regolamento, necessari alla integrazione
del progetto preliminare ai fini di cui al presente
decreto legislativo;
f) le norme procedurali per la risoluzione in via
bonaria o contenziosa delle vertenze, anche in deroga
agli articoli 31-bis e 32 della legge quadro.
4.
Fino alla entrata in vigore dei regolamenti integrativi
di cui al comma 1 si applica il regolamento in quanto
compatibile con le norme della legge delega e del
presente decreto legislativo; i requisiti di qualificazione
e quant'altro non espressamente previsto dal regolamento
sono individuati e regolati dal bando e dagli atti
di gara, nel rispetto delle previsioni della direttiva
93/37/CEE e del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 158.
5.
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro della giustizia e con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate
le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture
ed insediamenti industriali per la prevenzione e repressione
di tentativi di infiltrazione mafiosa. I relativi
oneri sono posti a carico dei fondi con le modalita'
e nei limiti stabiliti con apposito decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art.
16.
Norme transitorie e derogatorie
1.
Nel caso in cui sia gia' stato redatto il progetto
definitivo, sia stata gia' affidata la realizzazione
dello stesso, o sia comunque ritenuto dal soggetto
aggiudicatore piu' opportuno ai fini della celere
realizzazione dell'opera, puo' procedersi all'attestazione
di compatibilita' ambientale ed alla localizzazione
dell'opera sulla base del progetto definitivo. Nel
caso in cui, alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, sia stato gia' redatto il progetto
esecutivo o sia stata gia' affidata la realizzazione
dello stesso, per l'affidamento a contraente generale
il soggetto aggiudicatore puo' porre a base di gara
il progetto esecutivo. In tale caso il contraente
generale assume l'obbligo di verificare il progetto
esecutivo posto in gara e di farlo proprio, fermo
restando quanto disposto dal comma 5 dell'articolo
9.
2.
Nel caso in cui il progetto delle infrastrutture sia
gia' oggetto, in tutto o in parte, di procedura autorizzativa,
approvativa o di valutazione di impatto ambientale
sulla base di vigenti norme statali o regionali, i
soggetti aggiudicatori possono richiedere l'interruzione
della medesima procedura optando per l'avvio unitario
delle procedure disciplinate dal presente decreto
legislativo, ovvero proseguire e concludere la procedura
in corso. Ai fini del compimento delle procedure di
cui al presente decreto legislativo, possono essere
utilizzate quali atti istruttori le risultanze delle
procedure anche di conferenza di servizi gia' compiute
ovvero in corso.
3.
In sede di prima applicazione delle presenti norme
i soggetti aggiudicatori adottano, in alternativa
alla concessione, l'affidamento a contraente generale
per la realizzazione dei progetti di importo superiore
a duecentocinquanta milioni di euro, che presentino,
inoltre, uno dei seguenti requisiti: interconnessione
con altri sistemi di collegamento europei; complessita'
dell'intervento tale da richiedere un'unica logica
realizzativa e gestionale, nonche' estrema complessita'
tecnico-organizzativa. L'individuazione dei predetti
progetti e' effettuata dal Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti. Ferma restando l'applicazione delle
semplificazioni procedurali di cui al presente decreto,
i progetti che non abbiano le caratteristiche sopra
indicate sono realizzati con appalto integrato di
progettazione esecutiva ed esecuzione, in uno o piu'
lotti ovvero con appalto di sola esecuzione ove sia
stato predisposto il progetto esecutivo. E' comunque
consentito l'affidamento in concessione.
4.
Le norme del presente decreto non derogano le previsioni
delle leggi 16 aprile 1973, n. 171, 29 novembre 1984,
n. 798, e 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni
ed integrazioni, relative alle procedure speciali
per la salvaguardia di Venezia.
5.
Le procedure di approvazione, finanziamento e affidamento
previste dal presente decreto legislativo si applicano
all'attraversamento stabile dello Stretto di Messina,
inserito nel programma, anche in deroga alle previsioni
della legge 17 dicembre 1971, n. 1158. La societa'
Stretto di Messina S.p.a., istituita secondo le previsioni
della legge speciale 17 dicembre 1971, n. 1158, e
qualificata organismo di diritto pubblico in applicazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 23 gennaio 1998, costituisce soggetto aggiudicatore
ai sensi del presente decreto legislativo.
6.
Per la realizzazione delle infrastrutture di loro
competenza, i soggetti aggiudicatori, ivi compresi
i commissari straordinari di Governo, anche in liquidazione,
nominati in virtu' di disposizioni diverse da quelle
di cui alla legge delega, possono stipulare, con riferimento
alle concessioni in corso e nel rispetto degli elementi
essenziali dei relativi atti convenzionali, atti di
loro adeguamento alle previsioni della legge delega
e del presente decreto legislativo.
7.
Per i procedimenti relativi agli insediamenti produttivi
e alle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento
energetico di cui all'articolo 13, in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto, e' data
facolta' al richiedente di optare per l'applicazione
della normativa stabilita nel decreto stesso, ferma
restando l'efficacia degli atti compiuti relativamente
agli stessi procedimenti.
Capo
II
Procedure per la valutazione di impatto ambientale
delle grandi opere
Art.
17.
Campo di applicazione
1.
Il presente capo, in attuazione dell'articolo 1, comma
2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, disciplina
la procedura per la valutazione di impatto ambientale
e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente
alle infrastrutture ed agli insediamenti produttivi
soggetti a tale procedura a norma delle disposizioni
vigenti relative alla VIA statale, nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva
85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come
modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio,
del 3 marzo 1997.
2.
Il procedimento di valutazione di impatto ambientale
e' obbligatorio e vincolante per tutte le opere ad
esso soggette a norma delle vigenti disposizioni ed
e' concluso, secondo le previsioni del presente capo,
prima dell'avvio dei lavori.
3.
Sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale gli interventi destinati alla difesa nazionale
in vista di un pericolo imminente ovvero in seguito
a calamita' per le quali sia stato dichiarato lo stato
di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225. I provvedimenti di esclusione
sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri
interessati, nel rispetto delle norme vigenti che
garantiscono il diritto alla informazione sull'intervento
e sulla eventuale deroga.
4.
Per le infrastrutture ed insediamenti produttivi soggetti
a screening o valutazione di impatto ambientale regionale,
il provvedimento di compatibilita' ambientale e' emesso
dal CIPE, previa valutazione da esprimersi dalle regioni
nei modi e tempi previsti dall'articolo 3.
5.
Con successivo decreto legislativo sara' regolata
la procedura di autorizzazione ambientale integrata
per gli insediamenti produttivi.
Art.
18.
Procedure
1.
L'istruttoria sui progetti relativi alle opere di
cui all'articolo 17, comma 1, e' eseguita nel rispetto
delle finalita' indicate nell'articolo 6 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto
1988, n. 377, e lo studio di impatto ambientale e'
redatto ai sensi delle norme tecniche di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
27 dicembre 1988 e del decreto del Presidente della
Repubblica 2 settembre 1999, n. 348, e reso pubblico
nelle forme previste dalle procedure vigenti.
2.
Il soggetto proponente predispone a proprie spese
lo studio di impatto ambientale, che deve comprendere
dati, analisi ed informazioni relative al progetto
stesso, alla utilizzazione delle risorse naturali,
alla emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze
nocive ed allo smaltimento dei rifiuti. Il soggetto
aggiudicatore deve redigere una relazione sui metodi
di previsione utilizzati per la valutazione dell'impatto
ambientale e delle misure previste per evitare, ridurre
ed eventualmente compensare effetti negativi rilevanti
del progetto sull'ambiente, nonche' consegnare un
riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse
ed indicare le eventuali difficolta' riscontrate.
3.
Il progetto comprendente lo studio di impatto ambientale,
relativo ad una delle opere di cui all'articolo 17,
comma 1, e' trasmesso dal soggetto proponente al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
4.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
tiene conto, ai fini delle valutazioni di propria
competenza, delle eventuali osservazioni ad esso rimesse
dai soggetti pubblici e dai privati interessati, nei
modi e termini di cui all'articolo 9 della legge 8
luglio 1986, n. 349.
5.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e, per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo
di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro per
i beni e le attivita' culturali, decorsi novanta giorni
dalla data di presentazione della documentazione da
parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorita'
proponente, provvedono ad emettere la valutazione
sulla compatibilita' ambientale dell'opera, comunicandola
alle regioni interessate ed al Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti nonche', per le opere di cui all'articolo
13, anche al Ministro delle attivita' produttive.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
a tale fine si avvale della commissione prevista dall'articolo
19.
6.
Il provvedimento di compatibilita' ambientale e' adottato
dal CIPE, contestualmente all'approvazione del progetto
preliminare. In caso di motivato dissenso del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio o del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, l'adozione
del provvedimento di compatibilita' ambientale e'
demandata al Consiglio dei Ministri, che vi provvede
nella prima riunione utile successiva. Sul progetto
definitivo si procede alla verifica di ottemperanza
ai sensi dell'articolo 20, comma 4.
Art.
19.
Contenuto della valutazione di impatto ambientale
1.
La valutazione di impatto ambientale individua gli
effetti diretti ed indiretti di un progetto e delle
sue principali alternative, compresa l'alternativa
zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo,
sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria,
sul clima, sul paesaggio e sull'interazione fra detti
fattori, nonche' sui beni materiali e sul patrimonio
culturale, sociale ed ambientale e valuta inoltre
le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle
opere e degli impianti.
2.
Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
e' istituita, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, una commissione speciale
di valutazione di impatto ambientale, composta da
venti membri, oltre il presidente, scelti tra professori
universitari e professionisti particolarmente qualificati
in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche,
nonche' tra dirigenti della pubblica amministrazione.
Con il medesimo decreto sono stabilite le modalita'
per la durata, l'organizzazione ed il funzionamento
dell'organismo. Con successivo decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare annualmente, sono stabiliti i compensi spettanti
al presidente ed ai componenti della commissione,
nell'ambito delle risorse di cui al comma 3.
3.
La commissione di cui al comma 2 si avvale delle risorse
versate dai soggetti aggiudicatori a norma dell'articolo
27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, senza oneri
per il bilancio dello Stato.
Art.
20.
Compiti della Commissione speciale VIA
1.
La Commissione provvede alla istruttoria tecnica di
cui all'articolo 19 e, entro sessanta giorni dalla
presentazione del progetto da parte del soggetto proponente,
esprime il proprio parere sul progetto assoggettato
alla valutazione dell'impatto ambientale.
2.
Ove la Commissione verifichi l'incompletezza della
documentazione presentata, il termine indicato al
comma 1 e' differito di trenta giorni per le necessarie
integrazioni.
3.
Le integrazioni sono richieste entro trenta giorni
dall'apertura della procedura; nel caso in cui il
soggetto aggiudicatore non abbia provveduto alle richieste
integrazioni entro i trenta giorni successivi, il
parere si ritiene negativo.
4.
La Commissione ha, altresi', il compito di verificare
la ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni
del provvedimento di compatibilita' ambientale e di
effettuare gli opportuni controlli sull'esatto adempimento
dei contenuti e delle prescrizioni di cui al decreto
di compatibilita' ambientale.
5.
Qualora il progetto definitivo sia sensibilmente diverso
da quello preliminare, la Commissione riferisce al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
che puo' disporre, nei trenta giorni dalla comunicazione
fatta dal soggetto aggiudicatore, concessionario o
contraente generale, l'aggiornamento dello studio
di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello
stesso, anche ai fini dell'eventuale invio di osservazioni
da parte dei soggetti pubblici e privati interessati.
6.
Qualora si riscontrino violazioni degli impegni presi
ovvero modifiche del progetto che comportino significative
variazioni dell'impatto ambientale, la commissione
riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, il quale ordina al soggetto gestore
di adeguare l'opera e, se necessario, richiede al
CIPE la sospensione dei lavori ed il ripristino della
situazione ambientale a spese del responsabile, nonche'
l'adozione dei provvedimenti cautelari di cui agli
articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349.