DECRETO
LEGISLATIVO
4 Settembre 2002 n° 198
DISPOSIZIONI
VOLTE AD ACCELERARE LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE
DI TELECOMUNICAZIONI STRATEGICHE PER LA MODERNIZZAZIONE
E LO SVILUPPO DEL PAESE, A NORMA DELL'ART. 1 COMMA
2 DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 2001 N° 443
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2002
PAGINA
N° 1
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto
l'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001,
n. 443;
Vista
la deliberazione CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, ed in particolare
la sintesi del piano degli interventi nel comparto
delle telecomunicazioni;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 maggio 2002;
Acquisito
il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito
il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 2 agosto 2002;
Sulla
proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto
con il Ministro della salute, con il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, con il Ministro dell'economia
e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali
e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
E
m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art.
1.
Obiettivi
1.
Il presente decreto legislativo detta principi fondamentali
in materia di installazione e modifica delle categorie
di infrastrutture di telecomunicazioni, considerate
strategiche ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della
legge 21 dicembre 2001, n. 443, al fine di:
a) agevolare la liberalizzazione del settore delle
telecomunicazioni, consentendo a tutti gli operatori
di installare proprie infrastrutture celermente, creando
cosi' un mercato effettivamente concorrenziale;
b) consentire la realizzazione di infrastrutture di
nuova generazione e l'adeguamento di quelle esistenti
idonee a soddisfare le esigenze connesse con lo sviluppo
tecnologico;
c) razionalizzare le procedure autorizzatorie per
l'installazione di impianti di telecomunicazioni sul
territorio nazionale, secondo principi di efficienza,
pubblicita', concentrazione e speditezza;
d) assicurare che la realizzazione delle infrastrutture
di telecomunicazioni sia coerente con la tutela dell'ambiente
e della salute per quanto attiene ai limiti di esposizione,
ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualita',
relativamente alle emissioni elettromagnetiche di
cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi
provvedimenti di attuazione;
e) dare certezza ai termini per la conclusione dei
relativi procedimenti amministrativi, conformemente
ad un quadro normativo omogeneo a livello nazionale
anche per quanto attiene ai livelli delle emissioni
elettromagnetiche degli impianti radioelettrici;
f) favorire il raggiungimento degli obiettivi di qualita'
relativamente alle predette emissioni elettromagnetiche
nelle aree a tal fine determinate a livello locale
nel rispetto delle competenze regionali di cui alla
legge 22 febbraio 2001, n. 36;
g) assicurare condizioni che consentano agli operatori
di offrire, in regime di libero mercato, servizi innovativi
ai cittadini ed agli utenti, incentivando cosi' il
perseguimento degli obiettivi di qualita' da parte
degli operatori del settore;
h) assicurare l'osservanza dei principi di concorrenza
e non discriminazione con riferimento alle attivita'
di installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni
ed all'espletamento del relativo servizio al pubblico;
i) favorire una adeguata diffusione delle infrastrutture
di telecomunicazione sull'intero territorio nazionale;
j) facilitare la realizzazione delle reti radio per
le comunicazioni relative alle emergenze sanitarie
ed alla protezione civile di cui, rispettivamente,
al decreto del Ministro della sanita' in data 6 ottobre
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del
3 novembre 1998, ed al decreto del Ministro delle
comunicazioni in data 22 dicembre 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998.
Art.
2.
Definizioni
1.
La terminologia tecnica utilizzata nel presente decreto
legislativo deve intendersi nel significato suo proprio
desumibile dalla normativa di riferimento ed, in particolare,
dal decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo
1973, n. 156, dal decreto del Presidente della Repubblica
19 settembre 1997, n. 318, dalla direttiva del Presidente
del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1999,
nonche' dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e successive
modificazioni.
Art.
3.
Infrastrutture di telecomunicazioni
1.
Le categorie di infrastrutture di telecomunicazioni,
considerate strategiche ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono
opere di interesse nazionale, realizzabili esclusivamente
sulla base delle procedure definite dal presente decreto,
anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo
8, comma 1, lettera c), della legge 22 febbraio 2001,
n. 36.
2.
Le infrastrutture di cui all'articolo 4, ad esclusione
delle torri e dei tralicci relativi alle reti di televisione
digitale terrestre, sono compatibili con qualsiasi
destinazione urbanistica e sono realizzabili in ogni
parte del territorio comunale, anche in deroga agli
strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione
di legge o di regolamento.
3.
Le infrastrutture di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono
assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione
primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, pur restando di proprieta' dei rispettivi operatori,
e ad esse si applica la normativa vigente in materia.
Art.
4.
Infrastrutture di telecomunicazioni per impianti radioelettrici
1.
L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici
e la modifica delle caratteristiche di emissione di
questi ultimi ed, in specie, l'installazione di torri,
di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori
di servizi di telecomunicazione, di stazioni radio
base per reti di telecomunicazioni mobili GSM/UMTS,
per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione
dedicate alla televisione digitale terrestre, per
reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie
ed alla protezione civile, nonche' per reti radio
a larga banda puntomultipunto nelle bande di frequenza
all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli enti locali,
previo accertamento, da parte delle ARPA ovvero dall'organismo
indicato dalla regione, della compatibilita' del progetto
con i limiti di esposizione, i valori di attenzione
e gli obiettivi di qualita', stabiliti uniformemente
a livello nazionale in relazione al disposto della
legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti
di attuazione.
2.
Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali
e culturali contenute nel decreto legislativo 29 settembre
1999, n. 490, nonche' le disposizioni a tutela delle
servitu' militari di cui alla legge 24 dicembre 1976,
n. 898.
Art.
5.
Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture
di telecomunicazioni per impianti radioelettrici
1.
L'istanza di autorizzazione alla installazione di
infrastrutture di cui all'articolo 4 e' presentata
all'ente locale dai soggetti a tale fine abilitati.
Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio
abilitato a riceverla indica al richiedente il nome
del responsabile del procedimento.
2.
L'istanza, conforme al modello di cui all'allegato
A, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti
informatici e destinato alla formazione del catasto
nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine
industriale, deve essere corredata della documentazione
atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione,
dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita',
relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui
alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti
di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi
conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate.
In caso di pluralita' di domande, viene data precedenza
a quelle presentate congiuntamente da piu' operatori.
Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia
UMTS o altre, con potenza in singola antenna uguale
o inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto
dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione
e degli obiettivi di qualita' sopra indicati, e' sufficiente
la denuncia di inizio attivita', conforme ai modelli
predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti,
al modello di cui all'allegato B.
3.
Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata
contestualmente all'ARPA, che si pronuncia entro venti
giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente
provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere
i dati caratteristici dell'impianto.
4.
Il responsabile del procedimento puo' richiedere,
per una sola volta, entro quindici giorni dalla data
di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni
e l'integrazione della documentazione prodotta. Il
termine di cui all'articolo 6, comma 1, inizia nuovamente
a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione
documentale.
5.
Nel caso una amministrazione interessata abbia espresso
motivato dissenso, il responsabile del procedimento
convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione
della domanda, una conferenza di servizi, alla quale
prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni
degli enti locali interessati, nonche' dei soggetti
preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della
legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante
dell'Amministrazione dissenziente.
6.
La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta
giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata
a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto
gli atti di competenza delle singole amministrazioni
e vale altresi' come dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' ed urgenza dei lavori. Della convocazione
e dell'esito della conferenza viene tempestivamente
informato il Ministero delle comunicazioni.
7.
Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione
positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia
espresso da un'amministrazione preposta alla tutela
ambientale, alla tutela della salute o alla tutela
del patrimonio storico-artistico, la decisione e'
rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione,
in quanto compatibili con il presente decreto, le
disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art.
6.
Esiti e conseguenze
1.
Le istanze di autorizzazione e le denunce di attivita'
di cui all'articolo 5, nonche' quelle relative alla
modifica delle caratteristiche di emissione degli
impianti gia' esistenti, si intendono accolte qualora,
entro novanta giorni dalla presentazione del progetto
e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso
di cui all'articolo 5, comma 7, non sia stato comunicato
un provvedimento di diniego. Gli enti locali possono
prevedere termini piu' brevi per la conclusione dei
relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione
amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite
dal presente comma.
2.
Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza,
nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione
del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero
dalla formazione del silenzio-assenso.
Art.
7.
Opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico
1.
Qualora l'installazione di infrastrutture di telecomunicazioni
presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque,
l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo
pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare
apposita istanza conforme ai modelli predisposti dagli
enti locali e, ove non predisposti, al modello di
cui all'allegato C, all'ente locale ovvero alla figura
soggettiva pubblica proprietaria delle aree.
2.
Il responsabile del procedimento puo' richiedere,
per una sola volta, entro dieci giorni dalla data
di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni
e la rettifica e/o integrazione della documentazione
prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente
a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione
documentale.
3.
Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione
dell'istanza, il responsabile del procedimento puo'
convocare, con provvedimento motivato, una conferenza
di servizi, alla quale prendono parte le figure soggettive
direttamente interessate dall'installazione.
4.
La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta
giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata
a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto
gli atti di competenza delle singole amministrazioni
e vale altresi' come dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' ed urgenza dei lavori.
5.
Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione
positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia
espresso da un'amministrazione preposta alla tutela
ambientale, alla tutela della salute o alla tutela
del patrimonio storico-artistico, la decisione e'
rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione,
in quanto compatibili con il presente decreto, le
disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
6.
Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione
alla effettuazione degli scavi indicati nel progetto,
nonche' la concessione del suolo e/o sottosuolo pubblico
necessario all'installazione delle infrastrutture.
Il comune puo' mettere a disposizione, direttamente
o per il tramite di una societa' controllata, infrastrutture
a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.
7.
Trascorso il termine di novanta giorni dalla presentazione
della domanda, senza che l'amministrazione abbia concluso
il procedimento con un provvedimento espresso ovvero
abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la
medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso
di attraversamenti di strade e comunque di lavori
di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri,
il termine e' ridotto a trenta giorni.
Art.
8.
Condivisione dello scavo e coubicazione dei cavi per
telecomunicazioni
1.
Qualora l'installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni
comporti l'effettuazione di scavi all'interno di centri
abitati, gli operatori di telecomunicazione interessati
devono provvedere alla comunicazione del progetto
in formato elettronico al Ministero delle comunicazioni,
o ad altro ente delegato, per consentire il suo inserimento
in un apposto archivio telematico, affinche' sia agevolata
la condivisione dello scavo con altri operatori e
la coubicazione dei cavi di telecomunicazioni conformi
alle norme tecniche UNI e CEI. L'avvenuta comunicazione
in forma elettronica del progetto costituisce un presupposto
per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo
7.
2.
Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere
dalla data di presentazione e pubblicizzazione del
progetto di cui al comma 1, gli operatori di telecomunicazione
interessati alla condivisione dello scavo e/o alla
coubicazione dei cavi per telecomunicazioni, possono
concordare, con l'operatore che ha gia' presentato
la propria istanza, l'elaborazione di un piano comune
degli scavi e delle opere. In assenza di accordo tra
gli operatori, l'ente pubblico competente rilascia
i provvedimenti abilitativi richiesti, in base al
criterio della priorita' delle domande.
3.
Nei casi di cui al presente articolo si adottano le
disposizioni e le procedure stabilite all'articolo
7.
Art.
9.
Reti dorsali
1.
Qualora l'installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni
interessi aree di proprieta' di piu' enti, pubblici
o privati, l'istanza di autorizzazione, conforme al
modello di cui all'allegato D, viene presentata a
tutti i soggetti interessati. Essa puo' essere valutata
in una conferenza di servizi per ciascun ambito regionale
convocata dal comune di maggiore dimensione demografica.
La conferenza puo' essere convocata anche su iniziativa
del soggetto interessato.
2.
La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta
giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata
a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto
gli atti di competenza delle singole amministrazioni
e vale altresi' come dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' ed urgenza dei lavori, anche ai sensi
degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Della convocazione
e dell'esito della conferenza viene tempestivamente
informato il Ministero delle comunicazioni.
3.
Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione
preposta alla tutela ambientale, alla tutela della
salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico,
la decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri
e trovano applicazione, in quanto compatibili con
il presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo
14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4.
Salve le disposizioni di cui al successivo articolo
10, nessuna altra indennita' e' dovuta ai soggetti
esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari
di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni
del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine
di installare le infrastrutture di telecomunicazioni.
5.
Le figure giuridiche soggettive alle quali e' affidata
la cura di interessi pubblici devono rendere noto,
con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori
di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, al fine
di consentire ai titolari delle licenze individuali
una corretta pianificazione delle rispettive attivita'
strumentali ed, in specie, delle attivita' di installazione
delle infrastrutture di telecomunicazioni. I programmi
dei lavori di manutenzione dovranno essere notificati
in formato elettronico al Ministero delle comunicazioni,
ovvero ad altro ente all'uopo delegato, con le stesse
modalita' di cui all'articolo 8, comma 1, per consentirne
l'inserimento in un apposito archivio telematico consultabile
dai titolari delle licenze individuali.
6.
Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o
titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla
base di accordi commerciali a condizioni eque e non
discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie
infrastrutture civili disponibili, a condizione che
non venga turbato l'esercizio delle rispettive attivita'
istituzionali.
Art.
10.
Oneri connessi alle attivita' di installazione, scavo
ed occupazione di suolo pubblico
1.
Gli operatori di telecomunicazioni hanno l'obbligo
di tenere indenne l'ente locale, ovvero l'ente proprietario,
dalle spese necessarie per le opere di sistemazione
delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli
interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare
a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabilitidall'ente
locale. Nessun altro onere finanziario o reale puo'
essere imposto, in base all'articolo 4 della legge
31 luglio 1997, n. 249, in conseguenza dell'esecuzione
delle opere di cui al presente decreto, fatta salva
l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione
di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
e successive modificazioni ed integrazioni, calcolato
secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e), del
medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo
una tantum per spese di costruzione delle gallerie
di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
Art.
11.
Limitazioni legali alla proprieta' privata
1.
Al fine di accelerare l'installazione delle infrastrutture
di telecomunicazioni, all'articolo 232 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia postale,
di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,
n. 156, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"L'operatore di telecomunicazioni incaricato
del servizio puo' agire direttamente in giudizio per
far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio
ed alla installazione delle infrastrutture.".
Art.
12.
Disposizioni finali
1.
I diversi titoli gia' rilasciati per l'installazione
delle infrastrutture di cui al presente decreto si
intendono ad ogni effetto considerati quali autorizzazioni
rilasciate ai sensi del presente decreto.
2.
Le istanze presentate alla data di entrata in vigore
del presente decreto in tutto il territorio nazionale
in relazione agli impianti di cui all'articolo 5,
comma 2, ultimo periodo, conformi alle prescrizioni
ivi indicate, valgono come denuncia di inizio attivita'.
3.
I gestori delle reti radiomobili di comunicazione
pubblica provvedono ad inviare ai comuni ed ai competenti
ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni
la descrizione di ciascun impianto installato prima
della data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sulla base dei modelli A e B allegati
al presente decreto, al fine di realizzare il catasto
di tali infrastrutture. Inviano altresi' i modelli
relativi alle successive installazioni. I soggetti
interessati alla realizzazione delle opere di cui
agli articoli 7, 8 e 9 trasmettono al Ministero delle
comunicazioni copie dei modelli C e D. Il Ministero
delle comunicazioni puo' delegare ad altro ente la
tenuta degli archivi telematici di tutte le comunicazioni
trasmessegli.
4.
E' abrogato l'articolo 2-bis della legge 1 luglio
1997, n. 189.
Art.
13.
Legislazione regionale
1.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' di
cui al presente decreto, nell'ambito delle competenze
ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti
e delle relative norme di attuazione, secondo quanto
disposto dai singoli ordinamenti.
Art.
14.
Entrata in vigore
1.
Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato
A
(previsto dall'art. 5, comma 1)
ISTANZA
DI AUTORIZZAZIONE
Il sottoscritto .................................................
nato a................................... il ........................
residente a .................. via .........................
n. .....
nella sua qualità di ................... della
Società ..............
con sede in ....................... via ...................
n. ......
Chiede
il
rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto
di seguito descritto dichiarandone la conformita'
ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione
di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.
Descrizione
dell'impianto e delle aree circostanti.
Posizionamento
degli apparati.
Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il
posizionamento degli impianti, la loro collocazione
e la loro accessibilita' da parte del personale incaricato.
La posizione dovra' essere corredata di coordinate
geografiche con approssimazione al secondo di grado
o a sue frazioni, nonche' dell'indirizzo completo
di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale
altra indicazione per l'individuazione del sito.
Descrizione
del terreno circostante.
Si
descrivano sinteticamente ma in modo esauriente i
dintorni dell'apparato, evidenziando:
edifici posti in vicinanza del sito;
conformazione e morfologia del terreno circostante;
eventuale presenza di altre stazioni emittenti collocate
con la stazione da installare.
(Si vedano in calce gli allegati richiesti per una
descrizione piu' dettagliata).
Caratteristiche
radioelettriche dell'impianto.
Si
enumerino in modo dettagliato, completo e privo di
ambiguita' tutte le caratteristiche radioelettriche
dell'impianto trasmittente.
(Si vedano in calce gli allegati richiesti per una
descrizione piu' dettagliata).
Stime
del campo generato.
Presentare
i risultati ottenuti con le modalita' di simulazione
numerica specificate nel punto 2.1. Tali risultati
dovranno essere forniti, alternativamente, in una
delle due forme seguenti:
volume di rispetto, ovvero la forma geometrica in
grado di riassumere in modo grafico la conformita'
ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione
di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36. Allo scopo
si raccomanda di utilizzare la definizione di volume
di rispetto, o in alternativa quella di isosuperficie
3D, contenute nella "Guida alla realizzazione
di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti
di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza"
[Guida CEI 211-10].
Nel caso in cui volumi di rispetto evidenzino punti
con intersezioni critiche (rispetto alle soglie usate)
per posizioni accessibili alla popolazione con tempi
di permanenza superiore a 4 ore dovranno essere fornite
le curve isocampo rispetto ai punti di criticita'
per le stesse soglie.
Stima puntuale dei valori di campo nei punti dove
si prevede una maggiore esposizione della popolazione
(max. 10 punti/sito). Per questi ultimi occorre:
evidenziare accuratamente e chiaramente sulle planimetrie
a disposizione le posizioni accessibili alla popolazione
(specificando se i tempi di permanenza siano maggiori
o minori di 4 ore);
effettuare una campagna di misure del campo elettromagnetico
di fondo presente (e' possibile riferirsi alla "Norma
CEI 211-7 - Guida per la misura e per la valutazione
dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza
10 kHz - 300 GHz", con riferimento all'esposizione
umana).
La scelta tra i due formati sopra descritti rimane
a discrezione dell'operatore, secondo quanto riportato
nella Guida CEI gia' citata. In entrambi i casi (volume
di rispetto o calcolo puntuale), le valutazioni sopra
indicate dovranno comprendere la stima del fondo ambientale,
al fine di ottenere il campo elettrico complessivo.
Modalita'
di simulazione numerica.
Specificare
l'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite
le stime di campo; dovra' essere specificata l'implementazione
dell'algoritmo utilizzato o, qualora il software sia
di tipo commerciale, il nome del programma, nonche'
la versione e la configurazione utilizzata.
Indicare la conformita' del programma di calcolo alle
prescrizioni CEI, non appena emanate.
Allega
alla presente istanza
Scheda
tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca
e modello di antenna installata, altezza del centro
elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento
dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale
tilt (elettrico e/o meccanico).
Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale
del sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere
riportata, per ogni grado, l'attenuazione in dB del
campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E
0).
Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via
e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM
della dislocazione dell'impianto.
Specificare se il nuovo impianto utilizzi un sistema
di antenne gia' in esercizio per altre emittenti (n-plexing).
In questo caso il parere sanitario sara' soggetto
alla valutazione complessiva di tutto l'impianto.
Planimetria generale ante opera e post operam del
progetto di impianto, su scala 1:500.
Dichiarazione della potenza fornita a connettore d'antenna
del sistema irradiante.
In caso di piu' frequenze di emissione tali dati vanno
rilasciati per ogni frequenza.
Mappe
del territorio circostante all'impianto.
Stralcio
del PRG con scala non superiore a 1:2.000 (con indicazione
delle abitazioni presenti o in costruzione al momento
della domanda, specificando i numeri di piani fuori
terra di ognuno, nonche' dei luoghi di pubblico accesso);
Mappe catastali con scala non superiore a 1:2.000,
con indicazione del punto di installazione e riportante
la zona circostante con un raggio di almeno 300 metri
intorno all'impianto;
Stralcio ubicativo con scala non superiore a 1:2.000
con indicazione delle curve di livello altimetriche;
Tutte le suddette mappe dovranno contenere l'indicazione
del Nord geografico.
Nel
contempo, il sottoscritto,
consapevole delle conseguenze penali cui incorre,
ai sensi della legge 27 gennaio 1968, n. 15, chi presenta
dichiarazioni mendaci ovvero utilizza atti falsi,
Rilascia
la
seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta':
"l'impianto, sulla base della stima del campo
generato e della simulazione numerica effettuata,
e' conforme ai limiti di esposizione, ai valori di
attenzione ed agli obiettivi di qualita' di cui alla
legge 22 febbraio 2001, n. 36".
A tal fine, il sottoscritto allega una copia fotostatica
non autenticata del proprio documento di identita'.
Firma.
Allegato
B
(previsto dall'art. 5, comma 2)
DENUNCIA
DI INIZIO ATTIVITA'
(per impianti con potenza in antenna inferiore a 20
watt);
Il sottoscritto .................................................
nato a................................... il ........................
residente a .................. via .........................
n. .....
nella sua qualità di ................... della
Società ..............
con sede in ....................... via ...................
n. ......
Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.
Posizionamento
degli apparati.
Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il
posizionamento degli impianti, la loro collocazione
e la loro accessibilita' da parte del personale incaricato.
La posizione dovra' essere corredata di coordinate
geografiche con approssimazione al secondo di grado
o a sue frazioni, nonche' dell'indirizzo completo
di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale
altra indicazione per l'individuazione del sito.
Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.
Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo
di ambiguita' tutte le caratteristiche radioelettriche
dell'impianto trasmittente.
Allega
alla presente istanza
Scheda
tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca
e modello di antenna installata, altezza del centro
elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento
dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale
tilt (elettrico e/o meccanico).
Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale
del sistema radiante. In tali diagrammi deve essere
riportata, per ogni grado da 0o a 360o, l'attenuazione
in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo
E/E 0).
Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via
e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM
della dislocazione dell'impianto.
Allegato
C
(previsto dall'art. 7, comma 1)
ISTANZA
DI AUTORIZZAZIONE PER OPERE CIVILI, SCAVI E OCCUPAZIONE
DI
SUOLO PUBBLICO IN AREE URBANE;
Il sottoscritto .................................................
nato a................................... il ........................
residente a .................. via .........................
n. .....
nella sua qualità di ................... della
Società ..............
con sede in ....................... via ...................
n. ......
Chiede
il
rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto
di seguito descritto:
Descrizione
dell'impianto.
Si
descriva sinteticamente ma in modo esauriente il tracciato
di posa dell'impianto con l'elenco delle strade interessate,
in particolare:
dovranno essere indicate le caratteristiche salienti
dell'impianto con riferimento alle sedi di posa, ai
materiali previsti per la costruzione e alla tecnica
di installazione utilizzata;
dovranno essere indicati i tempi previsti per la realizzazione
dell'impianto;
dovranno essere evidenziate eventuali situazioni di
interesse comune ad altri enti/gestori sul medesimo
tracciato note al momento della presentazione della
presente istanza;
dovranno essere evidenziate tratte di infrastruttura
esistente di proprieta/gestione dell'Ente a cui e'
indirizzata la richiesta per valutarne il possibile
utilizzo.
Allega
alla presente istanza
Planimetria
dettagliata in scala 1:1.000 contenente i riferimenti
stradali necessari all'individuazione del tracciato
di posa con evidenziati i seguenti elementi:
tracciato di posa indicante eventuali tratte di concomitanze
con altri enti/gestori;
manufatti previsti lungo l'impianto con apposita simbologia;
particolari "tipo" delle tubazioni utilizzate
e dei manufatti;
sezioni trasversali in scala, complete delle quote
relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;
sezioni relative agli attraversamenti stradali, complete
delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo
dei cavidotti;
vie interessate, lunghezza dell'impianto e tecnica
di posa;
Dichiara
di
aver comunicato il progetto in formato elettronico.
Data.
Firma.
Allegato
D
(previsto dall'art. 9, comma 1)
ISTANZA
DI AUTORIZZAZIONE PER OPERE CIVILI, SCAVI E OCCUPAZIONE
DI
SUOLO PUBBLICO IN AREE EXTRAURBANE
Il sottoscritto .................................................
nato a................................... il ........................
residente a .................. via .........................
n. .....
nella sua qualità di ................... della
Società ..............
con sede in ....................... via ...................
n. ......
Chiede
il
rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto
di seguito descritto:
Descrizione
dell'impianto.
Si
descriva sinteticamente ma in modo esauriente il tracciato
di posa dell'impianto con l'elenco delle strade interessate,
in particolare:
dovranno essere indicate le caratteristiche salienti
dell'impianto con riferimento alle sedi di posa, ai
materiali previsti per la costruzione e alla tecnica
di installazione utilizzata;
dovranno essere indicati i tempi previsti per la realizzazione
dell'impianto;
dovranno essere evidenziate eventuali situazioni di
interesse comune ad altri enti/gestori sul medesimo
tracciato note al momento della presentazione della
presente istanza;
dovranno essere evidenziate tratte di infrastruttura
esistente di proprieta/gestione dell'Ente a cui e'
indirizzata la richiesta per valutarne il possibile
utilizzo.
Allega
alla presente istanza
Per
impianti extraurbani:
stralcio planimetrico in scala non superiore a 1:25.000
con indicazione del tracciato di posa dell'impianto
e la lunghezza dello stesso;
planimetria dettagliata in scala 1:2.000 o 1:1.000
contenente i riferimenti stradali necessari all'individuazione
del tracciato di posa con evidenziati i seguenti elementi:
tracciato di posa indicante eventuali tratte di concomitanze
con altri enti/gestori;
manufatti previsti lungo l'impianto;
sezioni trasversali in scala, complete delle quote
relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;
strade interessate, lunghezza dell'impianto e tecnica
di posa
Data.