La
super dia è quella procedura che consente in
tempi brevi la realizzazione di interventi edilizi,
superando la precedente disciplina che prevedeva l'obbligo,
per chi doveva intraprendere questi lavori, di chiedere
autorizzazioni e nulla osta alla amministrazioni competenti
con lungaggini burocratiche che è facile immaginare.
Il
processo di semplificazione è cominciato con
la Legge 23 dicembre 1996 n. 662 che all'art. 2, comma
60 che sostituisce l'articolo 4 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, relativa alle "procedure
per il rilascio della concessione edilizia".
Tale
disposizione introduce una semplificazione delle procedure
relative alle opere manutentive di minore impatto edilizio,
per mezzo dell’istituto della Dichiarazione di Inizio
Attività (DIA) che consente all’impresa di agire
senza che il Comune dia il proprio esplicito assenso
mediante l’emissione di un provvedimento.
Queste
opere sono;
-
Opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo;
-
Opere di eliminazione delle barriere architettoniche
in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori
esterni
ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
-
Recinzioni, muri di cinta e cancellate;
-
Aree destinate ad attività sportive senza creazione
di volumetria;
-
Opere interne di singole unità immobiliari che
non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti
e non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile
e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee
A (zone per insediamenti storici) di cui all’Art. 2
del D.M. LL.PP. 2.4.68, n. 1444 non modifichino le destinazioni
d’uso;
-
Impianti tecnologici che si rendano indispensabili,
sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione
o installazione di impianti tecnologici;
-
Varianti a concessioni edilizie già rilasciate
che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie,
che non cambino la destinazione d’uso e la categoria
edilizia, non alterino la sagoma e non violino le eventuali
prescrizioni contenute nella concessione edilizia;
-
Parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su
cui insiste il fabbricato.
In
tutti questi casi la presentazione della Dia va fatta
almeno 20 giorni prima dell’inizio dei lavori.
Se
nel termine di 20 giorni dal deposito dell’istanza viene
riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni
stabilite, il Sindaco notifica agli interessati l’ordine
motivato di non effettuare le previste trasformazioni
e, nei casi di false attestazioni dei professionisti
abilitati, ne dà contestuale notizia all’Autorità
Giudiziaria ed al Consiglio dell’Ordine di appartenenza
(Legge n. 662/96, art. 2 c. 60), se invece l'amministrazione
lascia trascorrere questo termine senza alcuna comunicazione
l'autorizzazione si intende accordata e la D.I.A. ha
validità di anni 3.
L’interessato
ha l’obbligo di comunicare la data di ultimazione dei
lavori allegando alla comunicazione il certificato di
collaudo finale con il quale il progettista attesta
la conformità dell’opera al progetto.
In
seguito a questa legge, la regione Toscana con la Legge
regionale del 14 ottobre 1999 n. 52 e la regione Lombardia
con la Legge regionale 19 novembre 1999 n. 22 e di recente
anche la regione Campania con la Legge regionale 29
novembre 2001 n. 19 hanno esteso la DIA, così
come prevista dalla 662/96, praticamente a tutti gli
interventi edilizi comprese le ricostruzioni e le ristrutturazioni.
condono
edilizio - dia e super dia
- normativa antisismica
distanze
delle costruzioni - testo
unico espropri