Il
tema delle distanze fra le costruzioni è un argomento
che risulta molto interessante soprattutto in relazione
ai rapporti fra vicinato, nel senso che gli interrogativi
più frequenti sono quelli sulle distanze entro
cui il vicino può costruire o sulla divisione
delle spese relative ad un muro di confine o ancora
sul luogo dove gli alberi possono essere piantati e
sulla loro grandezza e altezza.
Questo
in considerazione del fatto che ciascun edificio ha
bisogno di luce e di aria che consentano agli occupanti
di avere una vita libera e dignitosa.
In
tema di distanze fra le costruzioni il primo riferimento
normativo è il Codice Civile agli articoli 873
e ss. fino al 907.
Andiamo
ad analizzare nello specifico la normativa iniziando
dai limiti che riguardano le distanze nelle costruzioni
e nelle piantagioni (artt. da 873 a 899 c.c.).
Il
codice civile in questo tema dispone il principio in
base al quale la distanza non può essere inferiore
a tre metri salvo che i regolamenti comunali dispongano
altrimenti. Questo significa che sono i regolamenti
edilizi il primo riferimento e che le disposizioni del
codice civile si applicano solo in loro mancanza.
Quando
però le costruzioni vicine sorgono a quella distanza
da più di vent’anni entrambi i proprietari sono
tenuti ad accettarli in quella posizione senza poter
far nulla per cambiarla. Si parla in questo caso di
usucapione.
Per
le nuove costruzioni invece le distanze fra gli edifici
si fanno più lunghe nel senso che la distanza
minima fra due edifici di nuova costruzione deve essere
non inferiore a dieci metri e ancora di più se
fra queste passa una strada a traffico veicolare. Il
riferimento normativo in questo caso è il decreto
ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444.
Eccezione
alla regola delle distanze fra edifici è l’edificazione
in appoggio o in aderenza che consente la costruzione
addosso al muro che sorge al confine fra due proprietà
che è appunto possibile o in appoggio oppure
in aderenza.
Nel
caso di costruzione in aderenza l’edificio deve essere
in grado di reggersi autonomamente.
Nel
caso di costruzione in appoggio, invece, l’edificio
di nuova costruzione si appoggia al muro che sorge sul
confine lungo tutta la sua estensione, quindi è
chiaro che in questo caso il vicino deve acconsentire
e il proprietario della nuova costruzione dovrà
pagare il costo di metà del muro comune nonché
la metà del valore del suolo su cui è
costruito.
Le
sopraelevazioni sono equiparate dalla legge in tutto
e per tutto alle nuove costruzioni per cui si applicheranno
anche a loro le regola in tema di distanze fra edifici.
condono
edilizio - dia e super dia
- normativa antisismica
distanze
delle costruzioni - testo
unico espropri