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SEZIONE: UTILITY - ARGOMENTO: ANCORA SULLA CASA - PAGINA: TESTO UNICO ESPROPRI

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TESTO UNICO ESPROPRI

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 16 agosto 2001 n. 189, il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Per quanto concerne il termine per la sua entrata in vigore si segnala che tale termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2003, ai sensi della legge 1 agosto 2002, n. 185.

Dopo più di un secolo di normativa in tema di espropriazioni, il Legislatore ha provveduto a riordinarla tutta in un provvedimento che conta 59 articoli.

L'obbiettivo principale è stato quello di semplificare la procedura di esproprio creando un sistema applicabile in ogni caso.

La competenza viene affidata interamente all'ente pubblico che realizza l'opera senza più la necessità del tribunale o delle autorità prefettizie.

Il decreto di esproprio può essere emanato solo se la previsione dell'opera da realizzare è contenuta nello strumento urbanistico generale, se è stata dichiarata la pubblica utilità del suolo, e se vi è stata una determinazione quantomeno parziale e provvisoria della indennità di esproprio (art. 8).

Quando viene approvato il piano urbanistico generale che prevede la realizzazione di un'opera di pubblica utilità, scatta il vincolo preordinato all'esproprio che dura cinque anni (art. 9 e 10).

Se nell'arco di questo tempo non viene dichiarata la pubblica utilità del suolo, il vincolo decade.
La legge prevede che il vincolo possa essere imposto anche attraverso conferenza di servizi, accordo di programma o un altro atto che comporti una variante al piano urbanistico.

Successivamente a questa fase, l'autorità competente dell'ente pubblico che deve realizzare l'opera, notifica a ciascun proprietario, i beni da espropriare e le somme che offre. A partire da questo momento ciascun proprietario può presentare le proprie osservazioni.

Nella fase di determinazione della somma da offrire per la espropriazione, l'ente può chiedere al proprietario di quantificare il valore del bene, per poter effettuare una valutazione della indennità di esproprio in via provvisoria.

Se il proprietario accetta la l'indennità provvisoria, questa gli verrà corrisposta nel giro di sessanta giorni.
Se invece, il proprietario contesta la valutazione della indennità di esproprio, l'autorità espropriante nomina due tecnici, fra cui vi è quello designato dal proprietario del bene, mentre il tribunale civile nella cui circoscrizione si trova il bene da stimare, su istanza di chi vi abbia interesse, ne nomina un terzo.

Il presidente del tribunale civile sceglie il terzo tecnico tra i professori universitari, anche associati, di estimo, ovvero tra coloro che risultano inseriti nell'albo dei periti e dei consulenti tecnici del tribunale civile nella cui circoscrizione si trova il bene.

In caso di particolare urgenza, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si dà atto della determinazione urgente dell'indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, e a comunicare se la condivide.

Se non condivide la determinazione della misura della indennità di espropriazione, l'espropriato può chiedere la nomina dei tecnici, e se non condivide la relazione finale, può proporre l'opposizione alla stima.

 

Ultimo aggiornamento: Sabato Marzo 24, 2012 18:30

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