È
stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 16 agosto
2001 n. 189, il Testo Unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilità.
Per
quanto concerne il termine per la sua entrata in vigore
si segnala che tale termine è stato ulteriormente
prorogato al 30 giugno 2003, ai sensi della legge 1
agosto 2002, n. 185.
Dopo
più di un secolo di normativa in tema di espropriazioni,
il Legislatore ha provveduto a riordinarla tutta in
un provvedimento che conta 59 articoli.
L'obbiettivo
principale è stato quello di semplificare la
procedura di esproprio creando un sistema applicabile
in ogni caso.
La
competenza viene affidata interamente all'ente pubblico
che realizza l'opera senza più la necessità
del tribunale o delle autorità prefettizie.
Il
decreto di esproprio può essere emanato solo
se la previsione dell'opera da realizzare è contenuta
nello strumento urbanistico generale, se è stata
dichiarata la pubblica utilità del suolo, e se
vi è stata una determinazione quantomeno parziale
e provvisoria della indennità di esproprio (art.
8).
Quando
viene approvato il piano urbanistico generale che prevede
la realizzazione di un'opera di pubblica utilità,
scatta il vincolo preordinato all'esproprio che dura
cinque anni (art. 9 e 10).
Se
nell'arco di questo tempo non viene dichiarata la pubblica
utilità del suolo, il vincolo decade.
La legge prevede che il vincolo possa essere imposto
anche attraverso conferenza di servizi, accordo di programma
o un altro atto che comporti una variante al piano urbanistico.
Successivamente
a questa fase, l'autorità competente dell'ente
pubblico che deve realizzare l'opera, notifica a ciascun
proprietario, i beni da espropriare e le somme che offre.
A partire da questo momento ciascun proprietario può
presentare le proprie osservazioni.
Nella
fase di determinazione della somma da offrire per la
espropriazione, l'ente può chiedere al proprietario
di quantificare il valore del bene, per poter effettuare
una valutazione della indennità di esproprio
in via provvisoria.
Se
il proprietario accetta la l'indennità provvisoria,
questa gli verrà corrisposta nel giro di sessanta
giorni.
Se invece, il proprietario contesta la valutazione della
indennità di esproprio, l'autorità espropriante
nomina due tecnici, fra cui vi è quello designato
dal proprietario del bene, mentre il tribunale civile
nella cui circoscrizione si trova il bene da stimare,
su istanza di chi vi abbia interesse, ne nomina un terzo.
Il
presidente del tribunale civile sceglie il terzo tecnico
tra i professori universitari, anche associati, di estimo,
ovvero tra coloro che risultano inseriti nell'albo dei
periti e dei consulenti tecnici del tribunale civile
nella cui circoscrizione si trova il bene.
In
caso di particolare urgenza, il decreto di esproprio
può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione
urgente della indennità di espropriazione, senza
particolari indagini o formalità. Nel decreto
si dà atto della determinazione urgente dell'indennità
e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi
alla immissione in possesso, e a comunicare se la condivide.
Se
non condivide la determinazione della misura della indennità
di espropriazione, l'espropriato può chiedere
la nomina dei tecnici, e se non condivide la relazione
finale, può proporre l'opposizione alla stima.