Il
condono edilizio è stato avviato dal nostro governo
con il decreto legge 269/2003poi
convertito in legge 326/2003.
L’esigenza principale che ha mosso il governo a questa
iniziativa è stata quella di assicurarsi nuovi introiti
finanziari attraverso la raccolta delle oblazioni ai
fini del risanamento delle casse dello Stato.
Sin dalla sua data di emissione, il provvedimento sul
condono edilizio ha ingenerato una situazione di confusione
fra cittadini, istituzioni locali, amministrazioni regionali
e governo centrale. La fonte principale di questa confusione
è stata la non chiara definizione dei rapporti fra Stato
e Regioni in materia di competenza legislativa sull’
applicazione della sanatoria.
Essendo infatti il condono materia del governo del territorio,
esso sarebbe dovuto entrare di diritto nella sfera di
competenza concorrente Stato-Regioni (art. 117 cost.)
autorizzando le regioni a legiferare (anche se non tutte
lo hanno fatto) con l’intento di adattare la normativa
nazionale alle esigenze del proprio territorio.
Proprio queste manovre di “adattamento” per mezzo di
leggi regionali hanno creato una situazione di incertezza,
in gran parte causate dalla mancanza da parte della
normativa nazionale di precisi criteri, modalità, e
limiti entro cui le regioni avrebbero potuto apportare
modifiche al testo originale.
I ricorsi da parte delle Regioni
Il conflitto Stato-Regioni in materia di condono ed
il regime di apparente contraddizione sulla competenza
territoriale della legge ha generato un regime di “anarchia”
normativa nel quale ciascuna regione ha agito come meglio
ha ritenuto.
In alcuni casi (vedi il dettaglio dei ricorsi) si fatta
strada la convinzione, da parte di alcune amministrazioni
regionali, sulla possibile illegittimità di una legge
sul condono emanata da un governo centrale e “subita”
dai governi locali. Il che ha portato, in alcuni casi,
ad una netta “opposizione” da parte di alcune regioni
tramite l’emissione di leggi regionali che disapplicavano
completamente il condono nell’ambito del proprio territorio,
negandone la costituzionalità.
Sono stati presentati vari ricorsi alla Corte Costituzionale:
alcuni sono stati sottoposti in via incidentale da Tribunali
amministrativi regionali, cinque ordinanze sono state
presentate da varie autorità giudiziarie e altre otto
ordinanze sono state presentate dal Tar Piemonte. Otto
ordinanze sono state infine sollevate da Campania, Marche,
Toscana, Emilia Romagna, Umbria, Friuli Venezia Giulia,
Basilicata e Lazio.
In opposizione agli atti regionali il Consiglio dei
Ministri ha a sua volta emesso 4 ordinanze contro le
regioni Toscana, Friuli, Marche ed Emilia Romagna. Vi
è stata infine una ultima ordinanza, presentata dalla
Presidenza del Consiglio che riguardava il conflitto
di attribuzione nato dall’approvazione della delibera
2827 del 30/9/03 effettuata dalle autorità competenti
della Regione Campania.
Pronunce giurisdizionali sul condono (Tar e Corte
Costituzionale)
La presentazione di tutti i ricorsi descritti ha creato
molteplici dubbi sulla concreta applicabilità della
manovra.
Molte perplessità hanno coinvolto gli “utenti” del condono,
ossia i cittadini interessati a presentare la domanda
di sanatoria. Perplessità legate soprattutto al destino
delle domande presentate nel caso il condono fosse stato
dichiarato illegittimo (in riferimento soprattutto all’aspetto
penale dell’abuso poiché la domanda avrebbe potuto integrare
la fattispecie di auto denuncia) o nell’ipotesi opposta,
ossia quella in cui il condono fosse stato legittimato
ma con necessità di rivedere alcuni punti (come poi
è avvenuto) equeste non fossero state conformi alle
nuove normative regionali.
Dubbi hanno coinvolto anche gli addetti dell’ufficio
dei comuni preposti all’accoglimento delle domande.
Non è stato affatto chiaro se questi, in assenza di
normativa regionale, avrebbero avuto il dovere di accettare
la domanda in base alla 269/2003 oppure se avrebbero
potuto rifiutarla.
Inoltre nel corso di questi mesi “tormentati”, prima
che la Corte Costituzionale si pronunciasse sul condono,
altri giudici amministrativi hanno avuto modo di esprimersi,
seppure limitatamente alla questione oggetto del contendere,
sulla “costituzionalità” del condono edilizio.
Vedi le sentenze;
Sentenza
28/06/2004 n. 196
Corte Costituzionale - Pronuncia sulla legittimità del
condono
Ordinanza 28/06/2004 n. 197
Corte Costituzionale - Condono edilizio
Sentenza 28/06/2004 n. 198
Corte Costituzionale - Condono edilizio; sono illegittime
le leggi Toscana, Umbria, Marche, Friuli ed Emilia con
le quali le regioni hanno disposto di non applicare
il condono sul proprio territorio
Sentenza 28/06/2004 n. 199
Corte Costituzionale - La regione Campania non può escludere
l'applicabilità del condono
Sentenze della Corte Costituzionale
A mettere fine, anche se non del tutto, a questo periodo
di dubbi e perplessità, sono state le pronunce della
Corte Costituzionale che si è espressa con varie sentenze
visionabili di seguito dalle quali emerge chiaramente
che il condono, come fattispecie considerata in sè,
è legittimo, anche se le leggi nazionali che lo hanno
reso operativo sul territorio (cioè la 269/2003 e la
326/2003) sono illegittime nella parte in cui non hanno
previsto i limiti, i criteri, le modalità cui le Regioni
avrebbero dovuto attenersi nell’applicare sul proprio
territorio la manovra del condono.
Il risultato sostanziale è che al condono edilizio è
stato attribuito un significato di manovra strumentale
applicata dal Governo con “finalità di cassa” a beneficio
della contabilità di Stato.
Essendo questa prerogativa strutturale di competenza
esclusiva dello Stato, la Corte Costituzionale ha inteso
far prevalere il diritto nazionale su quello delle Regioni
con la conseguenza di rendere “obbligatoria e doverosa”
la collaborazione di queste ultime, senza tuttavia impedire
ogni possibile forma di adattamento della norma al proprio
territorio.
La Consulta ha sancito dunque, senza ombra di dubbio,
che il condono, rientra nel tema governo del territorio
(inserito nell'elenco dell'art. 117 cost.) che è materia
di legislazione concorrente fra Stato Regioni. Il che,
in termini semplici, significa che una volta che lo
Stato, per motivi di finanza pubblica, (di fare cassa,
essenzialmente) ha deciso di consentire il condono,
spetta congiuntamente allo Stato Regioni, in un clima
di reciproca collaborazione, decidere i termini e i
modi della sua applicazione sui territori regionali.
Alla luce di questa importante presa d'atto, la Consulta
ha dichiarato illegittime le leggi regionali Toscana,
Friuli, Marche, Emilia Romagna, Campania, che avevano
di fatto impedito la applicazione del condono sui propri
territori. In questo modo la Consulta ha voluto riportare
la pari opportunità in tutte le regioni in modo da consentire
agli interessati di presentare domanda presso gli uffici
dei propri comuni.
La Consulta ha anche confermato l’orientamento dei giudici
che avevano avuto modo di esprimersi nei mesi precedenti
sulla questione (vedi il paragrafo “Il condono edilizio
Regione per Regione”), secondo cui le regioni, avrebbero
dovuto collaborare con lo Stato emanando proprie leggi,
senza ostacolare come invece è stato fatto, il disegno
di risanamento delle casse Statali.
Nella sostanza la Corte Costituzionale ha sancito che;
1) lo Stato dovrà emanare una legge che fissi un termine
superiore a due mesi entro cui le regioni dovranno emanare
proprie leggi regionali;
2)
con queste leggi le regioni potranno individuare termini
di sanabilità più restrittivi rispetto a quelli fissati
dalla 269/2003, non oltre le "istruzioni" di cui sopra;
3)
il termine del 31 marzo 2003 fissato come data ultima
di ultimazione dei lavori che è possibile sanare è inderogabile
in modo assoluto dalle regioni
4)
i limiti massimi di 750 mc per la sanabilità delle realizzazioni
residenziali non possono essere oltrepassati.
Vedi le sentenze della Corte Costituzionale;
Sentenza 28/06/2004 n. 196
Corte Costituzionale - Pronuncia sulla legittimità del
condono
Ordinanza 28/06/2004 n. 197
Corte Costituzionale - Condono edilizio
Sentenza 28/06/2004 n. 198
Corte Costituzionale - Condono edilizio; sono illegittime
le leggi Toscana, Umbria, Marche, Friuli ed Emilia con
le quali le regioni hanno disposto di non applicare
il condono sul proprio territorio
Sentenza 28/06/2004 n. 199
Corte Costituzionale - La regione Campania non può escludere
l'applicabilità del condono
La risposta del Governo alle sentenze della Corte
Costituzionale
Le sentenze della Corte Costituzionale sono entrate
in vigore il 7 luglio 2004, data della loro pubblicazione
su Gazzetta Ufficiale. Secondo tali sentenze il Governo
avrebbe dovuto emanare una nuova “269/2003” riscritta
in modo da sanare tutte le illegittimità della prima
versione.
Tuttavia nei giorni scorsi il Governo ha annunciato
che non riscriverà la 269/2003 dato che le sentenze
della Corte Costituzionale sono sufficientemente chiare
ed esaustive da fornire tutte le indicazioni necessarie
alle regioni che entro l’11 novembre dovranno legiferare
per applicare la manovra sui loro territori.
Vedi di seguito il decreto legge;
Decreto
Legge 12/07/2004 n. 168
Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica.
(proroga del condono edilizio al 10 dicembre 2004)
(Gazzetta ufficiale 12/07/2004 n. 161)
Il decreto legge sopra citato è stato adesso convertito
in legge in base alla quale le nuove domande di condono
potranno essere presentate dall’11 novembre al 10 dicembre
2004. Infatti le domande potranno essere presentate
solo dopo la data di scadenza che la legge ha fissato
alle regioni per adeguare la legge sul condono al proprio
territorio. Se le regioni non avranno legiferato entro
questo termine sarà pienamente applicabile la normativa
statale (269/2003).
Quanto
alle domande già presentate, la legge ha disposto che
abbiano validità solo quelle presentate entro il 7 luglio
2004 sempre che le regioni non abbiano disposto diversamente.
Vedi di seguito la legge;
Legge dello Stato 30/07/2004 n. 191
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per
il contenimento della spesa pubblica. (condono edilizio)
(Gazzetta ufficiale 31/07/2004 n. 178)
condono
edilizio - dia e super dia
- normativa antisismica
distanze
delle costruzioni - testo
unico espropri