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siamo lieti di presentarvi una nuova sezione, dedicata completamente al condono edilizio. La scadenza per la presentazione della domanda di condono edilizio grazie alla proroga risulta il 10/12/2004.. Ci auguriamo che da questa collaborazione possano nascere pagine ricche di argomentazioni utili ed interessanti. Cercheremo di aggiornare la sezione di frequente in modo che la stessa possa trasformarsi in un bacino ricco di informazioni.
SEZIONE: UTILITY - ARGOMENTO: ANCORA SULLA CASA - PAGINA: GUIDA AL CONDONO EDILIZIO (ITER LEGISLATIVO)
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AVVERTENZE: gli argomenti presenti, sono stati tratti dal portale dedicato all'edilizia: www.edilportale.com. per eventuali maggiori approfondimenti vi invitiamo a visitarlo.

GUIDA AL CONDONO EDILIZIO

Il condono edilizio è stato avviato dal nostro governo con il decreto legge 269/2003poi convertito in legge 326/2003. L’esigenza principale che ha mosso il governo a questa iniziativa è stata quella di assicurarsi nuovi introiti finanziari attraverso la raccolta delle oblazioni ai fini del risanamento delle casse dello Stato.

Sin dalla sua data di emissione, il provvedimento sul condono edilizio ha ingenerato una situazione di confusione fra cittadini, istituzioni locali, amministrazioni regionali e governo centrale. La fonte principale di questa confusione è stata la non chiara definizione dei rapporti fra Stato e Regioni in materia di competenza legislativa sull’ applicazione della sanatoria.

Essendo infatti il condono materia del governo del territorio, esso sarebbe dovuto entrare di diritto nella sfera di competenza concorrente Stato-Regioni (art. 117 cost.) autorizzando le regioni a legiferare (anche se non tutte lo hanno fatto) con l’intento di adattare la normativa nazionale alle esigenze del proprio territorio.

Proprio queste manovre di “adattamento” per mezzo di leggi regionali hanno creato una situazione di incertezza, in gran parte causate dalla mancanza da parte della normativa nazionale di precisi criteri, modalità, e limiti entro cui le regioni avrebbero potuto apportare modifiche al testo originale.

I ricorsi da parte delle Regioni

Il conflitto Stato-Regioni in materia di condono ed il regime di apparente contraddizione sulla competenza territoriale della legge ha generato un regime di “anarchia” normativa nel quale ciascuna regione ha agito come meglio ha ritenuto.

In alcuni casi (vedi il dettaglio dei ricorsi) si fatta strada la convinzione, da parte di alcune amministrazioni regionali, sulla possibile illegittimità di una legge sul condono emanata da un governo centrale e “subita” dai governi locali. Il che ha portato, in alcuni casi, ad una netta “opposizione” da parte di alcune regioni tramite l’emissione di leggi regionali che disapplicavano completamente il condono nell’ambito del proprio territorio, negandone la costituzionalità.

Sono stati presentati vari ricorsi alla Corte Costituzionale: alcuni sono stati sottoposti in via incidentale da Tribunali amministrativi regionali, cinque ordinanze sono state presentate da varie autorità giudiziarie e altre otto ordinanze sono state presentate dal Tar Piemonte. Otto ordinanze sono state infine sollevate da Campania, Marche, Toscana, Emilia Romagna, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Basilicata e Lazio.

In opposizione agli atti regionali il Consiglio dei Ministri ha a sua volta emesso 4 ordinanze contro le regioni Toscana, Friuli, Marche ed Emilia Romagna. Vi è stata infine una ultima ordinanza, presentata dalla Presidenza del Consiglio che riguardava il conflitto di attribuzione nato dall’approvazione della delibera 2827 del 30/9/03 effettuata dalle autorità competenti della Regione Campania.

Pronunce giurisdizionali sul condono (Tar e Corte Costituzionale)

La presentazione di tutti i ricorsi descritti ha creato molteplici dubbi sulla concreta applicabilità della manovra.

Molte perplessità hanno coinvolto gli “utenti” del condono, ossia i cittadini interessati a presentare la domanda di sanatoria. Perplessità legate soprattutto al destino delle domande presentate nel caso il condono fosse stato dichiarato illegittimo (in riferimento soprattutto all’aspetto penale dell’abuso poiché la domanda avrebbe potuto integrare la fattispecie di auto denuncia) o nell’ipotesi opposta, ossia quella in cui il condono fosse stato legittimato ma con necessità di rivedere alcuni punti (come poi è avvenuto) equeste non fossero state conformi alle nuove normative regionali.

Dubbi hanno coinvolto anche gli addetti dell’ufficio dei comuni preposti all’accoglimento delle domande. Non è stato affatto chiaro se questi, in assenza di normativa regionale, avrebbero avuto il dovere di accettare la domanda in base alla 269/2003 oppure se avrebbero potuto rifiutarla.

Inoltre nel corso di questi mesi “tormentati”, prima che la Corte Costituzionale si pronunciasse sul condono, altri giudici amministrativi hanno avuto modo di esprimersi, seppure limitatamente alla questione oggetto del contendere, sulla “costituzionalità” del condono edilizio.


Vedi le sentenze;

Sentenza 28/06/2004 n. 196
Corte Costituzionale - Pronuncia sulla legittimità del condono


Ordinanza 28/06/2004 n. 197
Corte Costituzionale - Condono edilizio


Sentenza 28/06/2004 n. 198
Corte Costituzionale - Condono edilizio; sono illegittime le leggi Toscana, Umbria, Marche, Friuli ed Emilia con le quali le regioni hanno disposto di non applicare il condono sul proprio territorio


Sentenza 28/06/2004 n. 199
Corte Costituzionale - La regione Campania non può escludere l'applicabilità del condono


Sentenze della Corte Costituzionale

A mettere fine, anche se non del tutto, a questo periodo di dubbi e perplessità, sono state le pronunce della Corte Costituzionale che si è espressa con varie sentenze visionabili di seguito dalle quali emerge chiaramente che il condono, come fattispecie considerata in sè, è legittimo, anche se le leggi nazionali che lo hanno reso operativo sul territorio (cioè la 269/2003 e la 326/2003) sono illegittime nella parte in cui non hanno previsto i limiti, i criteri, le modalità cui le Regioni avrebbero dovuto attenersi nell’applicare sul proprio territorio la manovra del condono.

Il risultato sostanziale è che al condono edilizio è stato attribuito un significato di manovra strumentale applicata dal Governo con “finalità di cassa” a beneficio della contabilità di Stato.

Essendo questa prerogativa strutturale di competenza esclusiva dello Stato, la Corte Costituzionale ha inteso far prevalere il diritto nazionale su quello delle Regioni con la conseguenza di rendere “obbligatoria e doverosa” la collaborazione di queste ultime, senza tuttavia impedire ogni possibile forma di adattamento della norma al proprio territorio.

La Consulta ha sancito dunque, senza ombra di dubbio, che il condono, rientra nel tema governo del territorio (inserito nell'elenco dell'art. 117 cost.) che è materia di legislazione concorrente fra Stato Regioni. Il che, in termini semplici, significa che una volta che lo Stato, per motivi di finanza pubblica, (di fare cassa, essenzialmente) ha deciso di consentire il condono, spetta congiuntamente allo Stato Regioni, in un clima di reciproca collaborazione, decidere i termini e i modi della sua applicazione sui territori regionali.

Alla luce di questa importante presa d'atto, la Consulta ha dichiarato illegittime le leggi regionali Toscana, Friuli, Marche, Emilia Romagna, Campania, che avevano di fatto impedito la applicazione del condono sui propri territori. In questo modo la Consulta ha voluto riportare la pari opportunità in tutte le regioni in modo da consentire agli interessati di presentare domanda presso gli uffici dei propri comuni.

La Consulta ha anche confermato l’orientamento dei giudici che avevano avuto modo di esprimersi nei mesi precedenti sulla questione (vedi il paragrafo “Il condono edilizio Regione per Regione”), secondo cui le regioni, avrebbero dovuto collaborare con lo Stato emanando proprie leggi, senza ostacolare come invece è stato fatto, il disegno di risanamento delle casse Statali.

Nella sostanza la Corte Costituzionale ha sancito che;

1) lo Stato dovrà emanare una legge che fissi un termine superiore a due mesi entro cui le regioni dovranno emanare proprie leggi regionali;

2) con queste leggi le regioni potranno individuare termini di sanabilità più restrittivi rispetto a quelli fissati dalla 269/2003, non oltre le "istruzioni" di cui sopra;

3) il termine del 31 marzo 2003 fissato come data ultima di ultimazione dei lavori che è possibile sanare è inderogabile in modo assoluto dalle regioni

4) i limiti massimi di 750 mc per la sanabilità delle realizzazioni residenziali non possono essere oltrepassati.

Vedi le sentenze della Corte Costituzionale;


Sentenza 28/06/2004 n. 196
Corte Costituzionale - Pronuncia sulla legittimità del condono


Ordinanza 28/06/2004 n. 197
Corte Costituzionale - Condono edilizio


Sentenza 28/06/2004 n. 198
Corte Costituzionale - Condono edilizio; sono illegittime le leggi Toscana, Umbria, Marche, Friuli ed Emilia con le quali le regioni hanno disposto di non applicare il condono sul proprio territorio


Sentenza 28/06/2004 n. 199
Corte Costituzionale - La regione Campania non può escludere l'applicabilità del condono


La risposta del Governo alle sentenze della Corte Costituzionale

Le sentenze della Corte Costituzionale sono entrate in vigore il 7 luglio 2004, data della loro pubblicazione su Gazzetta Ufficiale. Secondo tali sentenze il Governo avrebbe dovuto emanare una nuova “269/2003” riscritta in modo da sanare tutte le illegittimità della prima versione.

Tuttavia nei giorni scorsi il Governo ha annunciato che non riscriverà la 269/2003 dato che le sentenze della Corte Costituzionale sono sufficientemente chiare ed esaustive da fornire tutte le indicazioni necessarie alle regioni che entro l’11 novembre dovranno legiferare per applicare la manovra sui loro territori.

Vedi di seguito il decreto legge;

Decreto Legge 12/07/2004 n. 168
Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica. (proroga del condono edilizio al 10 dicembre 2004)
(Gazzetta ufficiale 12/07/2004 n. 161)


Il decreto legge sopra citato è stato adesso convertito in legge in base alla quale le nuove domande di condono potranno essere presentate dall’11 novembre al 10 dicembre 2004. Infatti le domande potranno essere presentate solo dopo la data di scadenza che la legge ha fissato alle regioni per adeguare la legge sul condono al proprio territorio. Se le regioni non avranno legiferato entro questo termine sarà pienamente applicabile la normativa statale (269/2003).

Quanto alle domande già presentate, la legge ha disposto che abbiano validità solo quelle presentate entro il 7 luglio 2004 sempre che le regioni non abbiano disposto diversamente.

Vedi di seguito la legge;

Legge dello Stato 30/07/2004 n. 191
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica. (condono edilizio)
(Gazzetta ufficiale 31/07/2004 n. 178)

condono edilizio - dia e super dia - normativa antisismica

distanze delle costruzioni - testo unico espropri

 

Ultimo aggiornamento: Sabato Gennaio 5, 2008 9:27

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