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altri membri (chiedere e avere consigli) su alcune problematiche
legate alla dichiarazione di successione. Se vuoi porre una tua domanda accedi
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AVVERTENZE:
gli argomenti trattati andranno approfonditi dagli interessati
richiedendo informazioni, presso uffici ed enti competenti.
Gli argomenti trattati dovranno essere considerati esclusivamente
come prime informazioni. Le informazioni sottoriportate
non potranno essere prese come valide per intraprendere
qualsiasi genere di azione.
SE
SI POSSIEDE UN IMMOBILE
Tutte
le persone che possiedono dei fabbricati in proprietà,
usufrutto o altro diritto reale devono preoccuparsi
di pagare l' IRPEF e l'ICI.
Per
quanto riguarda l'irpef e le addizionali i redditi vengono
conglobati con gli altri che provvengono dalle varie
attività e tassati secondo aliquote che vanno
a scaglioni di reddito.
Poiché
l'irpef e le aliquote sono progressive è molto
probabile che uno stesso reddito proveniente da immobile
venga più o meno tassato a seconda del reddito.
L'ici
invece si determina in base ad aliquote fisse che vengono
determinate dai vari comuni. L'imposta quindi è
sempre fissa e non varia col variare del reddito.
Per
il calcolo del valore catastale, si procede moltiplicando
per 100 il valore della rendita catastale. Prima di
tale operazione la rendita va rivalutata del 5%.
Il
reddito degli immobili scaturisce dall'applicazione
della rendita catastale, dal tipo di utilizzo dell'immobile,
dal periodo e dalla percentuale di possesso.
SE
L'IMMOBILE POSSEDUTO E' L'ABITAZIONE PRINCIPALE
L'abitazione
principale è quell'immobile posseduto a titolo
di proprietà, usufrutto o altro diritto reale
ed utilizzato come dimora principale dal contribuente
o da suoi familiari (coniuge, parenti entro il 3°
grado e affini entro il 2° grado).
A
coloro che hanno dimora nella casa di proprietà
(comprese le pertinenze) o altro diritto reale spetta
l'esenzione irpef.
L'esenzione
spetta anche quando:
-
la casa risulta dimora principale soltanto dei familiari
che vi risiedono;
-
si trasferisce la dimora abituale a seguito di ricovero
in istituti a patto che l'abitazione non venga affittata.
La
deduzione spetta per una singola unità immobiiare.
Se ad esempio si possiedono due immobili di cui uno
adibito ad abitazione principale e l'altro in godimento
ad altri familiari, l'agevolazione irpef spetterà
solamente per il fabbricato adibito a prima abitazione.
Per
quanto riguarda l'ici invece l'agevolazione consiste
in una detrazione minima di euro 103,30. I comuni comunque
possono decidere di maggiorare la detrazione sino al
completo abbattimento dell'imposta.
IMMOBILE
TENUTO A DISPOSIZIONE
Per
il fabbricato ad uso abitazione oltre a quello adibito
ad abitazione principale il reddito sul quale calcolare
l'irpef viene calcolando applicando alla rendita catastale
una rivalutazione pari 1/3.
Tale
aumento non si applica se la casa è stata concessa
in uso gratuito ad un familiare (coniuge, parenti entro
il 3° grado e affini entro il 3° grado.
SE
L'IMMOBILE VIENE DATO IN AFFITTO
Se
l'immobile viene concesso in affitto in dichiarazione
dei redditi va indicato il canone locatorio anche se
non è stato effettivamente percepito, ovvero
anche se l'affittevole non ha pagato, sino a quando
il giudice non accerti l'ammontare effettivo delle mensilità
non pagate.
Una
volta che emette il procedimento di convalida i redditi
non percepito possono essere omessi dalla dichiarazione
dei redditi.
Se
il giudice stabilisca la morosità dell'inquilino
anche per periodi precedenti si ha diritto ad un credito
d'imposta.
IMMOBILE
CONCESSO IN AFFITTO AD EQUO CANONE
In
questo caso il reddito da assoggettare all'imposta sarà
quello derivante dal canone di affitto annuo ridotto
del 15%. La riduzione viene maggiorata sino al 25% per
fabbricati siti nella città di Venezia ed in
alcune altre isole della laguna.
Ultimo
aggiornamento:
Mercoledì Maggio 15, 2013 18:46