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AVVERTENZE:
gli argomenti trattati andranno approfonditi dagli interessati
richiedendo informazioni, presso uffici ed enti competenti.
Gli argomenti trattati dovranno essere considerati esclusivamente
come prime informazioni. Le informazioni sottoriportate
non potranno essere prese come valide per intraprendere
qualsiasi genere di azione.
SE
SI ACQUISTA CASA
Quando
si compra casa le imposte da pagare sono diverse a seconda
che si acquisti da un privato o da un costruttore. Nel
primo caso si pagherà l'imposta di registro mentre
nel secondo l'imposta da pagare sarà l'iva.
In
entrambi i casi vanno sempre pagate le imposte ipotecarie
e catastali.
ACQUISTO
DA COSTRUTTORE
Se
si acquista direttamente dal costruttore le imposte
da pagare saranno le seguenti:
-
iva: 10% (4% se prima casa)
-
imposta di registro: 168,00 euro
-
imposta ipotecaria: 168,00 euro
-
imposta catastale: 168,00 euro
ACQUISTO
DA PRIVATO
Se
si acquista da un privato le imposte da pagare saranno
le seguenti:
-
imposta di registro: 7%
-
imposta ipotecaria: 2%
-
imposta catastale: 1%
La
base imponibile per il calcolo delle imposte sarà
data dal valore riscontrabile nell'atto. Le varie imposte
verranno verstae direttamente dal notaio al momento
della registrazione dell'atto.
L'ufficio
del registro può procedere, quando ritenga che
il valore dichiarato nell'atto non sia congruo ad un
accertamento valori. Se però il contribuente
ha dichiarato nell'atto almento il valore derivante
dalla rendita catastale l'ufficio non può procedere
a nessun accertamento.
ACQUISTO
PRIMA CASA
Colui
che acquista la prima casa ha diritto a diverse agevolazioni,
a seconda che compri da un costruttore o un privato.
ACQUISTO
DA COSTRUTTORE
Se
si acquista direttamente dal costruttore le imposte
da pagare saranno le seguenti:
-
iva: 4%
-
imposta di registro: 168,00 euro
-
imposta ipotecaria: 168,00 euro
-
imposta catastale: 168,00 euro
ACQUISTO
DA PRIVATO
Se
si acquista da un privato le imposte da pagare saranno
le seguenti:
-
imposta di registro: 3%
-
imposta ipotecaria: 168,00 euro
-
imposta catastale: 168,00 euro
Affinchè
si possa usufruire delle agevolazione è necessario
che si presentino alcune condizione di seguito evidenziate:
-
acquisto casa non di lusso. (vedasi decreto del 02/08/1969)
-
l'immobile deve essere ubicato nel comune di residenza
dell'acquirente. l'acquirente nel caso non sia residente
ha tempo 18 mesi per trsferire la residenza.
-
nel comune in cui l'acquirente svolge la propria attività
se diverso da quello di residenza
-
nel comune in cui ha sede o esercità l'attività
il datore di lavoro da cui dipende l'acquirente che
si sia trasferito all'estero per motivi di lavoro.
Nel
caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano residente
all'estero (iscritto all'AIRE) l'immobile può
essere acquistato come prima casa in un qualsiasi comune
italiano.
LE
DICHIARAZIONI AL MOMENTO DELL'ACQUISTO
Nell'atto
di compravendita l'acquirente deve dichiarare:
-
di non essere titolare, esclusivo o in comunione col
coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso
e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio
del comune dove si trova l'immobile oggetto di acquisto.
-
di non essere titolare, neppure per quote o in comunione
legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti
di proprietà, uso usufrutto abitazione o nuda
proprietà, su altra casa di abitazione acquistata
anche dal coniuge usufruendo delle agevolazioni per
acquisto prima casa.
-
nel caso non risieda nel comune in cui è ubicato
l'immobile oggetto di acquisto dichiarazione dove ci
si impegni a trasferire la residenza entro 18 mesi.
-
Per le forze armate e di polizia non è richiesta
la condizione della residenza nel comune nel quale si
vuole acquistare l'immobile.
L'afficio
delle entrate può verificare che l'acquirente
abbia tutti i requisiti necessari entro il termine massimo
di tre anni.
PERDITA
DELLE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
L'acquirente
perde i diritti per l'agevolazione prima casa quando:
-
quando le dichiarazioni previste dalla legge nell'atto
siano false
-
non trasferisce entro 18 mesi la residenza nel comune
in cui si è acquistato l'immobile
La
decadenza dell'agevolazione comporta il recupero dell'imposta
nella misura ordinaria (al netto di quanto già
corrisposto), nonché una sanzione pari al 30%.
LE
AGEVOLAZIONI IN CASI PARTICOLARI
ACQUISTO
DI DUE APPARTAMENTI CONTIGUI DA ACCORPARE
Le
agevolazioni prima casa spettano nel limite di uno solo
degli appartamenti, anche se gli stessi vengono acquistati
contemporaneamente e con un unico atto. Nel momento
dell'acquisto si configurano infatti come due unità
abitative separate e corrispondenti a diverse unità
catastali.
ACQUISTO
DI IMMOBILE IN CORSO DI COSTRUZIONE O IN FASE DI RISTRUTTURAZIONE
Le
agevolazioni prima casa spettano anche per fabbricati
in corso di costruzione o allo stato rustico, nonché
a quelli in fase di ristrutturazione.
ACQUISTO
EFFETTUATO DA CONIUGI IN COMUNIONE LEGALE
Nel
caso di acquisto di un appartamento di coniugi in comunione
legalenel caso che uno solo abbia i requisiti per godere
delle agevolazioni "prima casa" il beneficio
spetta ugualmente ma ridotto al 50%.
RIEPILOGO
DELLE IMPOSTE
| |
IMPOSTA |
PRIMA
CASA |
ALTRE |
| ACQUISTO
DA PRIVATO |
REGISTRO |
3% |
7% |
| IPOTECARIA |
168,00
euro |
2% |
| CATASTALE |
168,00
euro |
1% |
| |
|
|
|
| ACQUISTO
DA IMPRESA |
IVA |
4% |
10% |
| REGISTRO |
168,00 |
168,00 |
| IPOTECARIA |
168,00 |
168,00 |
| CATASTALE |
168,00 |
168,00 |
Ultimo
aggiornamento:
Sabato Marzo 1, 2008 17:26