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Questa sezione è dedicata alla casa ed alcune sue problematiche. Gli argomenti utili trattati sono: assemblea condominiale, ampliamento fabbricati, illuminazione solare ed aerazione, spese condominiali, locazioni stagionali, parti comuni di un immobile, muro divisorio comune, delimitare una proprietà, distanze delle piante dai confini, locazioni, manutenzioni a carico dell'inquilino. La sezione sarà costantemente aggiornata e verranno aggiunti di volta in volta nuovi argomenti utili sulla casa. Si stanno preparando altri argomenti quali: mutui agevolati, mutui per la prima casa. Se lo ritenete opportuno potete inviare dei suggerimenti, indicando eventualmente quali argomenti sulla casa volete che vengano affrontati. La casa è da sempre un bene primario ed importantissimo per tutti noi ed è per questo che che cercheremo di aggiungere sempre delle nuove notizie, in modo che la sezione sia sempre aggiornata ed interessante.
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AVVERTENZE: gli argomenti trattati andranno approfonditi dagli interessati richiedendo informazioni, presso uffici ed enti competenti. Gli argomenti trattati dovranno essere considerati esclusivamente come prime informazioni. Le informazioni sottoriportate non potranno essere prese come valide per intraprendere qualsiasi genere di azione.

PARERI E SENTENZE

1) BENEFICI SOLAMENTE PER CESSIONE A TITOLO ONEROSO.

In caso di trasferimento a titolo oneroso, tra padre e figlio, interpretato come gratuito per la presunzione di liberalità, di cui all’articolo 25 del Dpr 643/1972, la Corte ha stabilito che, per quanto riguarda le agevolazioni in merito di tributi per l’acquisto di fabbricati con destinazione abitativa, le agevolazioni previste dall’articolo 2 del D.L. n.12/85, convertito dalla L. 5 aprile 1985 n. 118, vanno applicate solamente per quei trasferimenti di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad abitazione non di lusso, effettuati a titolo oneroso. (Cassazione, Sentenza n. 10889/03)

2) VERIFICA PER L'AGEVOLAZIONE SU IMMOBILI IN CORSO DI RISTRUTTURAZIONE.

I benefici per la prima casa stabiliti dalla L. n. 118/1985 sono dovuti anche nel caso di acquisto di un fabbricato anche se ancora in corso di ristrutturazione, e quindi non fruibile immediatamente da parte del compratore: in questa particolare fattispecie gli uffici tributari dovranno effettuare un sopralluogo ad ultimazione dei lavori. Gli uffici preposti dovranno anche verificare che l'abitazione ristrutturata non abbia caratteristiche di lusso. Si dovrà anche verificare che l'acquirente utilizzi l'abitazione non appena ne abbia la disponibilità. (Cassazione, Sentenza n. 5297/01)

3) FABBRICATI IN CORSO DI COSTRUZIONE AGEVOLATI MA CON CONDIZIONE

Le agevolazioni per la prima casa previste dalla L. 168/1982 sono previste anche quando si acquisti un immobile che sia ancora in corso di costruzione, qualora lo stesso verrà adibito ad abitazione. L'edificio dovrà essere strutturato in maniera che non abbia caratteristiche di lusso. (Cassazione, Sentenza n. 9150/00)

4) SCONTO AI CONIUGI ANCHE SE CON DIVERSE RESIDENZE

In materia di imposte di registro i benefici per acquisto prima casa, il requisito di residenza deve essere riferito al nucleo familiare; per cui, nel caso l’immobile acquistato sia adibito a residenza familiare, non ha rilevanza la diversità di residenza del coniuge di chi ha acquistato in regime di comunione. (Cassazione, Sentenza n. 13085/03)

5) LA DICHIARAZIONE PER L'AGEVOLAZIONE

Per usufruire dei benefici per acquisto prima casa come previsto dall’articolo 2 del D.L. n. 12/85, convertito, dalla L. 5 aprile 1985 n. 118, le seguenti dichiarazioni del compratore:

1) di non possedere altro fabbricato destinato ad abitazione nel Comune dove è situato l’immobile acquistato;

2) di volerlo adibire a propria abitazione;

3) di non aver già usufruito delle agevolazioni previste dalla legge

devono essere inserite (pena di decadenza delle agevolazioni), nell’atto di acquisto dell'abitazione.

Ciò comporta che nel caso di trasferimento di un’unità abitativa ad un coniuge disposto nel verbale di separazione consensuale, la richiesta delle agevolazioni e la contestuale dichiarazione va formulata nel verbale di separazione stesso, che tiene luogo dell’atto pubblico di acquisto.(Cassazione, Sentenza n. 7437/03)

6) DECADENZA BENEFICI (CAUSA DI FORZA MAGGIORE)

Vanno applicate le imposte in forma ordinaria, ossia senza agevolazioni anche se il mancato riacquisto, entro l’anno, di altro immobile destinato ad abitazione principale sia dovuto a causa di forza maggiore.

Nella pronuncia della sentenza il giudice ha preso in considerazione un caso nel quale i due coniugi a seguito di loro difficoltà incontrate nella definizione dei loro rapporti economici, a seguito della loro separazione personale, non avevano proceduto all’acquisto di un’altra abitazione entro l’anno.(Cassazione, Sentenza n. 2552/03)

7) DECADENZA AZIONE CONTROLLO FISCO

Si prescrive in tre anni diritto dell’ufficio alla revoca delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della “prima casa”; ciò perché l’importo richiesto con l’avviso di liquidazione deve essere considerato un’imposta complementare e non un semplice recupero di un carico tributario.(Cassazione, Sentenza n. 12988/03)

8) CAUSA DECADENZA BENEFICIO

La Corte ha dichiarato che le agevolazioni fiscali sono, subordinate al serio perseguimento (e quindi al raggiungimento) dello scopo per cui vengono concesse, anche se nella legge non venga indicato esplicitamente un termine per tale adempimento; a seguito di ciò la mancata utilizzazione da parte dell’acquirente di un’abitazione acquistata usufruendo dei benefici prima casa fa si che si perda il diritto ai benefici stessi a meno che non vi sia una giustificazione che evidenzi forti ostacoli di natura oggettiva, quali la natura particolare del diritto reale concretamente acquistato (ad esempio, la mera nuda proprietà del bene), o la morte dello stesso acquirente. (Cassazione, Sentenza n. 4714/03)

9) FABBRICATO INIDONEO ALL'ABITAZIONE (SPETTA IL BENEFICIO)

Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 4% per i trasferimenti di case di abitazione non di lusso è necessario che l’immobile sia ubicato nel Comune di residenza dell’acquirente e che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione. Il requisito della impossidenza di altro fabbricato o porzione di fabbricato sussiste nel caso di carenza di alloggio concretamente idoneo a sopperire ai bisogni abitativi e quindi non resta escluso dalla proprietà di altro appartamento, ove l’interessato deduca e dimostri che non sia in grado, per dimensioni e complessive caratteristiche, di soddisfare dette esigenze. L’inadeguatezza dell’altra abitazione si configura anche nel caso in cui l’alloggio posseduto sia a notevole distanza dal luogo dove chi ne acquisti un altro abbia la residenza o il luogo di lavoro.(Cassazione, Sentenza n. 16774/02)

10) TRASFERIMENTO DI RESIDENZA E BENEFICIO

In tema di imposta di registro, l’articolo 2 del D.L. n. 12/85, convertito dalla legge 5 aprile 1985 n. 118, richiede, per la fruizione dei benefici previsti, che l’immobile venga acquistato nel comune di residenza o in quello in cui si svolge l’attività lavorativa del compratore e che lo stesso venga effettivamente impiegato a uso abitativo. A tali fini, ferma restando, quanto alla determinazione della residenza, la prevalenza del dato anagrafico sulle risultanze fattuali, in base al principio della unicità del procedimento amministrativo inteso al mutamento dell’iscrizione anagrafica, sancito anche dall’articolo 18, comma 2, del Dpr 30 maggio 1989 n. 223 (contenente il regolamento anagrafico della popolazione residente) - che, nell’affermare la necessità della saldatura temporale tra cancellazione dall’anagrafe del Comune di precedente iscrizione e iscrizione in quella del Comune di nuova residenza, stabilisce che la decorrenza “è quella della dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato nel comune di nuova residenza” - il beneficio fiscale della “prima casa” spetta a coloro che, pur avendone fatto formale richiesta, al momento dell’acquisto dell’immobile non abbiano ancora ottenuto il trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato l’immobile stesso. (Cassazione, Sentenza n. 18077/02).

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Ultimo aggiornamento: Sabato Gennaio 5, 2008 10:05


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