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Benvenuto all'interno di questa minisezione dedicata completamente all' ici, ossia l'imposta comunale sugli immobili.Crediamo che siano in pochissimi a non conoscere appunto la sigla ici, in quanto è un'imposta in vigore ormai da diversi anni.L' i.c.i. è nata nel 1993 e ha sostituito la più vecchia imposta del 1992, ovvero l'i.s.i. (imposta straordinaria sugli immobili).Negli anni tale imposta a seguito dell'entrata in vigore di diverse leggi ha subito alcuni cambiamenti.All'inizio ad esempio l'imposta prevedeva un'unica aliquota del 4 per 1000 ed una detrazione di L. 180.000, mentre oggi la detrazione principale per la prima abitazione è di euro 103,29 (L. 200.000), anche se però il comune può applicare diverse aliquote. Non tutte le persone fisiche sono soggette al pagamento dell'imposta comunale suggli immobili.La legge prevede diversi casi all'interno dei quali alcune persone non devono pagare alcun ché. Di seguito si presenta un elenco delle persone che devono o non devono pagare.Aggiornamento ici 2004
SEZIONE: UTILITY - ARGOMENTO: IMPOSTE SULLA CASA - PAGINA: CHI PAGA L' ICI?
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IMPOSTA SULLA CASA (I.C.I.)

calcolo ici come si calcola categorie catastali
ici 2004 immobili condonati rendita e visura catastale

NOVITA' 2006/2007

novità ici 2007 aliquote ici 2007 gli immobili esenti
ambito soggettivo la base imponibile le aliquote ici minimi e massimi
altre detrazioni abitazione principale i versamenti ici
accertamento ici le sanzioni rimborso ici

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AVVERTENZE: gli argomenti trattati andranno approfonditi dagli interessati richiedendo informazioni, presso uffici ed enti competenti. Gli argomenti trattati dovranno essere considerati esclusivamente come prime informazioni. Le informazioni sottoriportate non potranno essere prese come valide per intraprendere qualsiasi genere di azione.

CHI PAGA L'I.C.I.?

Non tutte le persone fisiche sono soggette al pagamento dell'imposta comunale suggli immobili.

La legge prevede diversi casi all'interno dei quali alcune persone non devono pagare alcun ché. Di seguito si presenta un elenco delle persone che devono o non devono pagare.

CHI PAGA L'ICI.

- proprietario dell'immobile, dell'area fabbricabile o di un terreno agricolo
- chi gode del diritto di usufrutto di un immobile
- chi gode del diritto di enfiteusi o diritto di superficie
- concessionario di immobili ubicati su aree demaniali
- locatore
- comodante
- chi concede in affitto un terreno
- coniuge a cui in caso di separazione viene assegnato l'alloggio di famiglia
- i soci di una cooperativa edilizia
- chi gode di alloggio iacp

CHI NON PAGA L'ICI.

- nudo proprietario di un bene immobile (casa, terreno ecc.)
- l'inquilino di un fabbricato
- comodatario
- affittuario di un terreno

Gli elenchi di cui sopra contengono diverse terminologie; vediamo di spiegare meglio per chi non lo sapesse cosa significano tali termini, almeno per quelli che forse sono meno conosciuti..

proprietario dell'immobile

Il proprietario dell'immobile è colui che gode pienamente del bene. Può disporre del bene come meglio crede.

nudo proprietario e usufruttuario

il nudo proprietario è sempre collegato con l'usufruttuario. Chi è l'usufruttuario e chi è il nudo proprietario? L'usufruttuario è colui che gode del bene senza però esserne pienamente proprietario. In poche parole dispone del bene però ad esempio non può rivenderlo o apportare modifiche senza il consenso di colui che ha la nuda proprietà.

E' sovente il caso in cui un genitore lasci la nuda proprietà di una casa ad un figlio, riservandosi però il diritto di usufrutto sulla stessa fino alla morte. In tal caso il genitore potrà continuare tranquillamente ad abitare nella casa. Il nudo proprietario, ossia il figlio potrà ricongiungere sia l'usufrutto che la nuda proprietà al momento della morte del genitore, diventando così pieno proprietario. L'usufruttuario è soggetto al pagamento i.c.i

inquilino e locatore

L'inquilino è colui che gode di un bene altrui, ad esempio una casa e per questo paga un canone d'affitto al locatore. L'inquilino non è soggetto al pagamento i.c.i. il locatore è colui che essendo proprietario di un immobile decide appunto di darlo in affitto.

comodatario e comodante

Il comodatario è colui che riceve ad esempio una cosa in prestito e quindi il diritto di usare quella determinata cosa in modo gratuito. Il comodatario non è soggetto al pagamento i.c.i. il comodante è chiaramente colui cha lascia la cosa in prestito

Come si calcola l'ici

Per il calcolo dell’Ici bisogna conoscere la rendita catastale dell’immobile in vigore al 1° gennaio dell’anno d’imposta. La rendita catastale si può desumere da una precedente dichiarazione Ici o Irpef oppure, in mancanza, da una recente visura catastale.

Se il fabbricato non è ancora accatastato per il calcolo si può utilizzare la rendita attribuita a fabbricati similari (la cosiddetta rendita presunta).

La rendita catastale, o quella presunta, deve essere aumentata del 5 per cento e poi moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda del tipo di immobile, ottenendo in questo modo la base imponibile.

Il coefficiente da applicare è pari a:

100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati a destinazione varia (categorie catastali A, B e C con esclusione delle categorie A10 e C1)

50 per gli uffici, gli studi privati (categoria A10) e gli altri fabbricati a destinazione speciale (categoria D)

34 per i negozi e le botteghe (categoria catastale C1).

Prima di moltiplicare la rendita per il coeficiente 100 è necessario in base alle ultime disposizioni rivalutare la stessa del 5%. Vedi esempio di calcolo ici

L’imposta dovuta si determina applicando alla base imponibile l’aliquota - variabile tra il 4 e il 7 per mille - deliberata dal Comune nel cui territorio è ubicato l’immobile, sottraendo poi la detrazione per l’abitazione principale.

Le eccezioni

Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore commerciale al 1° gennaio dell’anno di imposizione.

Per i terreni agricoli è costituita dal reddito dominicale risultante in Catasto moltiplicato per 75, e successivamente aumentato del 25 per cento.

La dichiarazione

La dichiarazione Ici deve essere presentata la prima volta che si acquista il possesso di un immobile, al Comune nel cui territorio l’immobile è situato, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio, e non va ripetuta ogni anno, a meno che non siano intervenuti dei cambiamenti (acquisto, vendita, ecc.).

Il Comune può stabilire nel proprio regolamento l’eliminazione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione e l’introduzione dell’obbligo di comunicazione, da parte del contribuente, degli acquisti, cessazioni o modificazioni della soggettività passiva, con la sola individuazione dell’unità immobiliare interessata. Pertanto in tal caso non è necessario presentare la dichiarazione, e sarà cura del contribuente informarsi se nel Comune ove è ubicato l’immobile sia stata introdotta tale norma regolamentare.

Ai sensi della L. 383/2001, per le successioni aperte a partire dal 25/10/2001, gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini Ici, in quanto sarà cura degli uffici delle entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di successione trasmetterne una copia ai comuni competenti.La dichiarazione deve essere presentata al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili denunciati.

Se si possiedono più immobili nello stesso comune è sufficiente un'unica dichiarazione, mentre se si possiedono immobili in più comuni, va presentata una dichiarazione per ogni comune.

Se (caso abbastanza raro) l'immobile insiste su più comuni si invierà la dichiarazione a quel comune in cui insiste la maggior parte del fabbricato.

N.B.: i Comuni possono sostituire l’obbligo di dichiarazione con la presentazione di una semplice comunicazione contenente la “sola individuazione delle unità immobiliari interessate dalle variazioni, senza indicazione del valore”. Tra i Comuni di maggiore dimensione che si sono avvalsi di tale facoltà, ricordiamo: Venezia, Firenze, Roma, Palermo.

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Ultimo aggiornamento: Mercoledì Marzo 5, 2008 20:03


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