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SITI CHE TRATTANO L'ARGOMENTO ICI
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AVVERTENZE:
gli argomenti trattati andranno approfonditi dagli interessati
richiedendo informazioni, presso uffici ed enti competenti.
Gli argomenti trattati dovranno essere considerati esclusivamente
come prime informazioni. Le informazioni sottoriportate
non potranno essere prese come valide per intraprendere
qualsiasi genere di azione.
CHI
PAGA L'I.C.I.?
Non
tutte le persone fisiche sono soggette al pagamento
dell'imposta comunale suggli immobili.
La
legge prevede diversi casi all'interno dei quali alcune
persone non devono pagare alcun ché. Di seguito
si presenta un elenco delle persone che devono o non
devono pagare.
CHI
PAGA L'ICI.
-
proprietario dell'immobile, dell'area fabbricabile o
di un terreno agricolo
- chi gode del diritto di usufrutto di un immobile
- chi gode del diritto di enfiteusi o diritto di superficie
- concessionario di immobili ubicati su aree demaniali
- locatore
- comodante
- chi concede in affitto un terreno
- coniuge a cui in caso di separazione viene assegnato
l'alloggio di famiglia
- i soci di una cooperativa edilizia
- chi gode di alloggio iacp
CHI
NON PAGA L'ICI.
-
nudo proprietario di un bene immobile (casa, terreno
ecc.)
- l'inquilino di un fabbricato
- comodatario
- affittuario di un terreno
Gli
elenchi di cui sopra contengono diverse terminologie;
vediamo di spiegare meglio per chi non lo sapesse cosa
significano tali termini, almeno per quelli che forse
sono meno conosciuti..
proprietario
dell'immobile
Il
proprietario dell'immobile è colui che gode pienamente
del bene. Può disporre del bene come meglio crede.
nudo
proprietario e usufruttuario
il
nudo proprietario è sempre collegato con l'usufruttuario.
Chi è l'usufruttuario e chi è il nudo
proprietario? L'usufruttuario è colui che gode
del bene senza però esserne pienamente proprietario.
In poche parole dispone del bene però ad esempio
non può rivenderlo o apportare modifiche senza
il consenso di colui che ha la nuda proprietà.
E'
sovente il caso in cui un genitore lasci la nuda proprietà
di una casa ad un figlio, riservandosi però il
diritto di usufrutto sulla stessa fino alla morte. In
tal caso il genitore potrà continuare tranquillamente
ad abitare nella casa. Il nudo proprietario, ossia il
figlio potrà ricongiungere sia l'usufrutto che
la nuda proprietà al momento della morte del
genitore, diventando così pieno proprietario.
L'usufruttuario è soggetto al pagamento i.c.i
inquilino
e locatore
L'inquilino
è colui che gode di un bene altrui, ad esempio
una casa e per questo paga un canone d'affitto al locatore.
L'inquilino non è soggetto al pagamento i.c.i.
il locatore è colui che essendo proprietario
di un immobile decide appunto di darlo in affitto.
comodatario
e comodante
Il
comodatario è colui che riceve ad esempio una
cosa in prestito e quindi il diritto di usare quella
determinata cosa in modo gratuito. Il comodatario non
è soggetto al pagamento i.c.i. il comodante è
chiaramente colui cha lascia la cosa in prestito
Come
si calcola l'ici
Per
il calcolo dell’Ici bisogna conoscere la rendita catastale
dell’immobile in vigore al 1° gennaio dell’anno
d’imposta. La rendita catastale si può desumere
da una precedente dichiarazione Ici o Irpef oppure,
in mancanza, da una recente visura catastale.
Se
il fabbricato non è ancora accatastato per il
calcolo si può utilizzare la rendita attribuita
a fabbricati similari (la cosiddetta rendita presunta).
La
rendita catastale, o quella presunta, deve essere aumentata
del 5 per cento e poi moltiplicata per un coefficiente
diverso a seconda del tipo di immobile, ottenendo in
questo modo la base imponibile.
Il
coefficiente da applicare è pari a:
100
per le abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati
a destinazione varia (categorie catastali A, B e C con
esclusione delle categorie A10 e C1)
50 per gli uffici, gli studi privati (categoria A10)
e gli altri fabbricati a destinazione speciale (categoria
D)
34 per i negozi e le botteghe (categoria catastale C1).
Prima
di moltiplicare la rendita per il coeficiente 100 è
necessario in base alle ultime disposizioni rivalutare
la stessa del 5%. Vedi esempio di calcolo ici
L’imposta
dovuta si determina applicando alla base imponibile
l’aliquota - variabile tra il 4 e il 7 per mille - deliberata
dal Comune nel cui territorio è ubicato l’immobile,
sottraendo poi la detrazione per l’abitazione principale.
Le
eccezioni
Per
le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita
dal valore commerciale al 1° gennaio dell’anno di
imposizione.
Per
i terreni agricoli è costituita dal reddito dominicale
risultante in Catasto moltiplicato per 75, e successivamente
aumentato del 25 per cento.
La
dichiarazione
La
dichiarazione Ici deve essere presentata la prima volta
che si acquista il possesso di un immobile, al Comune
nel cui territorio l’immobile è situato, entro
il termine di presentazione della dichiarazione dei
redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto
inizio, e non va ripetuta ogni anno, a meno che non
siano intervenuti dei cambiamenti (acquisto, vendita,
ecc.).
Il
Comune può stabilire nel proprio regolamento
l’eliminazione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione
e l’introduzione dell’obbligo di comunicazione, da parte
del contribuente, degli acquisti, cessazioni o modificazioni
della soggettività passiva, con la sola individuazione
dell’unità immobiliare interessata. Pertanto
in tal caso non è necessario presentare la dichiarazione,
e sarà cura del contribuente informarsi se nel
Comune ove è ubicato l’immobile sia stata introdotta
tale norma regolamentare.
Ai
sensi della L. 383/2001, per le successioni aperte a
partire dal 25/10/2001, gli eredi e i legatari che abbiano
presentato la dichiarazione di successione contenente
beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione
ai fini Ici, in quanto sarà cura degli uffici
delle entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di
successione trasmetterne una copia ai comuni competenti.La
dichiarazione deve essere presentata al Comune nel cui
territorio sono ubicati gli immobili denunciati.
Se
si possiedono più immobili nello stesso comune
è sufficiente un'unica dichiarazione, mentre
se si possiedono immobili in più comuni, va presentata
una dichiarazione per ogni comune.
Se
(caso abbastanza raro) l'immobile insiste su più
comuni si invierà la dichiarazione a quel comune
in cui insiste la maggior parte del fabbricato.
N.B.:
i Comuni possono sostituire l’obbligo di dichiarazione
con la presentazione di una semplice comunicazione contenente
la “sola individuazione delle unità immobiliari
interessate dalle variazioni, senza indicazione del
valore”. Tra i Comuni di maggiore dimensione che si
sono avvalsi di tale facoltà, ricordiamo: Venezia,
Firenze, Roma, Palermo.
Ultimo
aggiornamento:
Mercoledì Marzo 5, 2008 20:03