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AVVERTENZE:
gli argomenti trattati andranno approfonditi dagli interessati
richiedendo informazioni, presso uffici ed enti competenti.
Gli argomenti trattati dovranno essere considerati esclusivamente
come prime informazioni. Le informazioni sottoriportate
non potranno essere prese come valide per intraprendere
qualsiasi genere di azione.
FABBRICATI
SOGGETTI A PAGAMENTO
Fabbricato
unità immobiliare iscritta o che deve essere
iscritta nel catasto edilizio urbano, comprendendovi
l'area occupata dalla costruzione e le eventuali pertinenze.Tra
i fabbricati vanno compresi anche quelli strumentali
o prodotti nell'esercizio dell'attività d'impresa
e destinati alla vendita o allo scambio.
Area fabbricabile
area
utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti
urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle
effettive possibilità di edificazione determinate
secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità
di espropriazione per pubblica utilità.Non sono
considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti
da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che
esplicano la loro attività a titolo principale,
sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale
mediante l'esercizio di attività dirette alla
coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura
ed all'allevamento di animali.
Sul
punto i comuni hanno la possibilità di stabilire
ulteriori condizioni ai fini del riconoscimento della
qualifica di terreni non fabbricabili anche con riferimento
alla quantità e qualità del lavoro effettivamente
dedicato all'attività agricola da parte di coltivatori
diretti o imprenditori agricoli (art. 59, comma 1, lettera
a dlgs 446/97). Inoltre, in tema di valore delle aree
fabbricabili viene lasciata alla potestà regolamentare
dei comuni di determinare periodicamente i valori venali
in comune commercio di tali aree (art. 59, comma 1,
lettera g dlgs 446/97).
Terreno agricolo
il
terreno adibito all'esercizio di attività dirette
alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla
funghicoltura ed all'allevamento di animali, come previsto
dall'art. 2135 del codice civile.
Sono esclusi dal campo di applicazione dell'Ici i terreni,
diversi dalle aree fabbricabili, nei quali non vengono
esercitate le attività agricole di cui al citato
articolo del codice civile (i cosiddetti "terreni
incolti").
Ultimo
aggiornamento:
Mercoledì Marzo 5, 2008 20:03