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altri membri (chiedere e avere consigli) su alcune problematiche
legate all' ICI. Se vuoi porre una tua domanda accedi
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AVVERTENZE:
gli argomenti trattati andranno approfonditi dagli interessati
richiedendo informazioni, presso uffici ed enti competenti.
Gli argomenti trattati dovranno essere considerati esclusivamente
come prime informazioni. Le informazioni sottoriportate
non potranno essere prese come valide per intraprendere
qualsiasi genere di azione.
Prima di proseguire vorrei informarti che ormai l' ici è stata sostituita da un' altra imposta, ossia l' imu che entrerà in vigore nel 2012 (imposta municipale unica). Se vuoi avere notizie sull' imu fai click qui sopra
DETRAZIONE
PRIMA CASA
I
comuni possono deliberare un'aliquota ridotta, comunque
non inferiore al 4 per mille, per l'abitazione principale.
La detrazione "prima casa" passa da Euro 92,96
(lire 180.000) ad Euro 103,29 (lire 200.000), va rapportata
al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione e deve essere divisa, in caso di più
contribuenti dimoranti, in parti uguali fra loro (legge
24 ottobre 1996 n. 556; legge 662/96, art. 3, comma
55).
La
detrazione prima casa va riconosciuta all'abitazione
sfitta di anziani e disabili ricoverati permanentemente
(con la residenza) in ospedali o istituti (legge 662/96,
art. 3, comma 56).
Per
i soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale,
i comuni possono ridurre l'imposta del 50% o, in alternativa,
elevare la detrazione per abitazione principale fino
ad Euro 258,23 (lire 500.000) ed anche oltre (legge
9 maggio 1997 n. 122; dlgs 15 dicembre 1997 n. 446,
art. 58, comma 3).
Anche
per le unità immobiliari delle cooperative edilizie
a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale
degli assegnatari, nonché per gli alloggi assegnati
dagli Istituti autonomi delle case popolari, sono previsti
sconti Ici prima casa (legge 24 ottobre 1996 n. 556).
Per
i cittadini italiani residenti all'estero, la casa posseduta
a titolo di proprietà o usufrutto si considera
"adibita ad abitazione principale", a condizione
che non risulti affittata (art. 1, comma 4-ter del Dl
23 gennaio 1993 n. 16, convertito dalla legge 24 marzo
1993 n. 75).
I
comuni in forza dell'art. 59 del dlgs 446/97 hanno la
facoltà:
di
considerare parte integrante dell'abitazione anche le
sue pertinenze (ad esempio garage o box o posto auto,
soffitta, cantina), pur se distintamente iscritte in
catasto.
di
considerare quali abitazioni principali, con conseguente
applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione
per queste previste, quelle concesse in uso gratuito
a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il
grado di parentela.
Ultimo
aggiornamento:
Mercoledì Marzo 14, 2012 13:47