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gli argomenti trattati andranno approfonditi dagli interessati
richiedendo informazioni, presso uffici ed enti competenti.
Gli argomenti trattati dovranno essere considerati esclusivamente
come prime informazioni. Le informazioni sottoriportate
non potranno essere prese come valide per intraprendere
qualsiasi genere di azione.
IMMOBILI
ESENTI
Sono
esenti dall'imposta gli immobili indicati nell'art.
7 del D.Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992. L'esenzione
spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono
le condizioni prescritte dalla legge. I casi di esenzione
sono i seguenti:
a)
gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle
province, nonché dai comuni, se diversi da quelli
indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4,
dalle comunità montane, dai consorzi fra detti
enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni
sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura, destinati esculisamente
ai compiti istituzionali ( i comuni possono estendere
l' esenzione anche agli immobili non destinati ai compiti
istituzionali, a norma dell'art. 59, comma 1, lettera
b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 );
b)
i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie
catastali da E/1 a E/9;
c)
i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui
all'art. 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
d)
i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio
del culto, purché compatibile con le disposizioni
degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro
pertinenze;
e)
i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati
negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense,
sottoscritto l' 11 febbraio 1929 e reso esecutivo con
legge 27 maggio 1929, n. 810;
f)
i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni
internazionali per i quali è prevista l'esenzione
dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base
ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g)
i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili,
sono stati recuperati al fine di essere destinati alle
attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti
direttamente allo svolgimento delle attività
predette;
h)
i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina
delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre
1977, n. 984 ( clicca qui per consultare l'elenco dei
terreni agricoli esenti dall'Ici contenuto nell'allegato
A della circolare ministeriale n. 9/249 del 14 giugno
1993 );
i)
gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art.
87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
destinati esclusivamente allo svolgimento di attività
assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche,
ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché
delle attività di cui all'art. 16, lettera a),
della legge 20 maggio 1985, n. 222 ( ai sensi dell'art.
59, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 15 dicembre 1997
n. 446, i comuni possono stabilire che l'esenzione concernente
gli immobili utilizzati da enti non commerciali si applica
soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi,
oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente
non commerciale utilizzatore );
j)
i comuni possono deliberare nei confronti delle Onlus
la riduzione o l'esenzione dai tributi locali e quindi
anche dall' Ici ( art. 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997,
n. 460 ).
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aggiornamento:
Sabato Gennaio 5, 2008 10:24