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mutuo e agevolaioni prima casa. Su queste pagine troverete utili notizie in merito alle agevolazioni fiscali sui mutui. Una sezione completamente dedicata al muto e a cosa occorre sapere per poter usufruire delle agevolazioni previste dalla legge. Naturalmente queste saranno solamente delle informazioni di base per cui per avere ulteriori notizie e approffondimenti è necessario recarsi presso l' agenzia delle entrate dove potranno darvi maggiori informazioni.

SEZIONE: ARGOMENTI UTILI - ARGOMENTO: MUTUO E AGEVOLAZIONI PRIMA CASA- PAGINA: I QUESITI PIU' FREQUENTI

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AVVERTENZE: gli argomenti trattati andranno approfonditi dagli interessati richiedendo informazioni, presso uffici ed enti competenti. Gli argomenti trattati dovranno essere considerati esclusivamente come prime informazioni. Le informazioni sottoriportate non potranno essere prese come valide per intraprendere qualsiasi genere di azione.

I QUESITI PIU' FREQUENTI

MUTUO DI IMPORTO SUPERIORE AL PREZZO DELL' IMMOBILE

Domanda:

Nel caso in cui un contribuente contragga un mutuo ipotecario per acquisto di abitazione principale, per un capitale di 200.000 euro, a fronte di un rogito nel quale viene indicato il valore di acquisto dell'immobile di 180.000 euro, gli interessi passivi possono essere detratti totalmente (naturalmente entro il limite previsto)?

Risposta.

In caso di mutuo eccedente il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, comprensivo delle spese notarili e degli altri oneri accessori, l'agevolazione deve essere limitata all'ammontare del predetto costo, risultante dalla sommatoria del valore dell'immobile indicato nel rogito, nonché degli altri oneri accessori, debitamente documentati, connessi con l'operazione di acquisto. Per determinare la parte di interessi passivi sulla quale calcolare la detrazione Irpef del 19% può essere utilizzata la seguente formula:

costo di acquisto dell'immobile PER interessi passivi pagati DIVISO capitale erogato a titolo di mutuo

Poiché il suddetto chiarimento sull'argomento in discorso è stato affermato nella circolare n.15 del 2005, gli uffici non applicano le sanzioni nei confronti dei contribuenti e dei CAF che nelle dichiarazioni dei redditi nei periodi d'imposta precedenti al 2004 hanno indicato interessi passivi relativi a mutuo di valore eccedente quello dell'abitazione principale, senza effettuare il necessario calcolo proporzionale dell'ammontare detraibile nella erronea convinzione che la detassazione spettasse con riferimento all'intero ammontare degli interessi pagati (cfr. circolare n. 26 del 31 maggio 2005).

DETRAZIONE DELLA QUOTA DI INTERESSI PASSIVI CORRISPOSTI PER FINANZIAMENTO

Domanda:

Possono essere portati in detrazione gli interessi pagati a fronte di un finanziamento acceso per finanziare un mutuo ipotecario in corso di stipula per l'acquisto dell'abitazione principale?

Risposta:

La norma che disciplina la detrazione dall’Irpef degli interessi passivi pagati sui mutui prevede che tali interessi siano corrisposti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili, e che i mutui siano contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro 1 anno dall'acquisto stesso.

Non danno diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e gli interessi derivanti da finanziamenti diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili. Non danno diritto a detrazione gli interessi pagati a fronte di un prefinanziamento acceso per finanziare un mutuo ipotecario in corso di stipula per l'acquisto della casa di abitazione, poiché tale operazione finanziaria è diversa da quella di mutuo, sebbene sia ad essa collegata (cfr. circolare n. 50 del 12 giugno 2002).

DETRAZIONE DELLA QUOTA DI INTERESSI PASSIVI CORRISPOSTI SU MUTUO PER ABITAZIONE DI UN FIGLIO

Domanda:

È possibile attribuire la detrazione per interessi passivi ad un contribuente che paga interessi per mutuo relativo ad abitazione adibita a dimora abituale di un figlio antecedentemente al 1 gennaio 2001?


Risposta:

A partire dal 2001, per abitazione principale si intende quella adibita ad abitazione principale del contribuente e/o di suoi familiari. Tale disposizione è entrata in vigore dal 1 gennaio 2001 ma trova applicazione anche in riferimento alle rate pagate dopo la predetta data in dipendenza di contratti di mutuo stipulati prima del 2001, sempreché siano state rispettate le condizioni richieste precedentemente.

In particolare che l'immobile sia stato adibito ad abitazione principale del contribuente e/o di un familiare entro 6 mesi dall'acquisto stesso e l'acquisto dell’unità immobiliare sia stato effettuato nei 6 mesi precedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo (cfr. circolare n. 50 del 2002).

DETRAZIONE DELLA QUOTA DI INTERESSI PASSIVI CORRISPOSTI SU MUTUO PER ACQUISTO DI UNITA' IMMOBILIARE LOCATA

Domanda:

Si chiede di conoscere se in caso di acquisto di un immobile occupato, si può ottenere la detrazione degli interessi passivi a partire dal momento dell'acquisto. La detrazione spetterebbe quindi, anche prima di notificare l'atto di intimazione di licenza o di sfratto ovvero, in presenza di tale atto, anche prima che il proprietario ottenga la disponibilità dell'immobile e vi trasferisca la sua dimora abituale.

Risposta:

In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro 3 mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro 1 anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale.
In relazione a questa particolare ipotesi, è possibile fruire delle detrazioni sin dalla prima rata (cfr. circolare n. 50 del 2002).

DETRAZIONE DELLA QUOTA DI INTERESSI PASSIVI CORRISPOSTI SU MUTUI PER ACQUISTO DI DUE UNITA IMMOBILIARI

Domanda:

È possibile applicare la detrazione in riferimento agli interessi passivi pagati per un mutuo contratto per l'acquisto di una casa da adibire a propria abitazione principale e di un’altra da adibire ad abitazione del figlio? In caso contrario il contribuente può scegliere per quale dei due mutui richiedere la detrazione?

Risposta:

Nel caso in cui il contribuente contrae un mutuo per l'acquisto di un immobile adibito a propria abitazione principale, e un mutuo per l'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione di un familiare, in analogia con quanto previsto per la deduzione dal reddito complessivo del reddito dell'abitazione principale, la detrazione deve essere riferita agli interessi pagati in corrispondenza dell'immobile adibito a propria abitazione (cfr. circolare n. 50 del 2002).

VARIAZIONE DELL' ABITAZIONE PRINCIPALE

Domanda:

Un contribuente compra la casa che adibisce ad abitazione principale stipulando un mutuo ipotecario. Qualche anno dopo si sposa e va ad abitare in altra casa perdendo così il diritto di detrarre gli interessi passivi. Successivamente nell'immobile che era stato la sua abitazione principale va ad abitare la madre. In questo caso può riprendere a detrarre gli interessi pagati per il mutuo?

Risposta:

Ai fini della detraibilità degli interessi passivi per mutui ipotecari, si intende per abitazione principale quella nella quale il contribuente e/o i suoi familiari dimorano abitualmente. Il contribuente può ricominciare a detrarre gli interessi passivi dal momento in cui l'immobile viene ad essere utilizzato come abitazione principale dalla madre in quanto la continuità non è un requisito richiesto per usufruire della detrazione (cfr. circolari n. 55 del 2001 e n. 55 del 2002).

CONDIZIONI PER FRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI

Domanda:

Per poter fruire della detrazione dall'Irpef degli interessi passivi pagati sul mutuo è necessario che il contribuente intestatario del mutuo ipotecario sia anche proprietario dell'immobile?

Risposta:

La disposizione cui si riferisce il quesito prevede la detrazione per interessi passivi su mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale. Tale formulazione sottintende che il beneficiario della detrazione deve coincidere con il proprietario dell'unità immobiliare (cfr. circolare n.7 del 26 gennaio 2001)

MUTUO COINTESTATO CON CONIUGE FISCALMENTE A CARICO

Domanda:

Un contribuente cointestatario di un contratto di mutuo con il coniuge fiscalmente a carico può detrarre la quota di interessi imputabile al coniuge anche se il contratto di mutuo è stato stipulato prima del 2001?

Risposta:

A partire dal periodo d'imposta 2001 il coniuge che possiede redditi può fruire della detrazione non solo in relazione alla propria quota d'interessi ma anche per quella del coniuge che risulti a suo carico a prescindere dalla data in cui è stato stipulato il contratto di mutuo (cfr. circolare n.7 del 26 gennaio 2001).

GARANZIA IPOTECARIA

Domanda:

La garanzia ipotecaria deve insistere necessariamente sull'immobile per il cui acquisto è stato contratto il mutuo?

Risposta:

La norma prevede la detraibilità degli interessi passivi in dipendenza di mutui, garantiti da ipoteca su immobili, contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Pertanto, in presenza di mutuo ipotecario, gli interessi passivi potranno essere oggetto di detrazione d'imposta anche se l'immobile su cui risulta iscritta l'ipoteca non coincide con quello acquistato ed adibito ad abitazione principale (cfr. circolare n. 7 del 2001).

FONTE: agenzia delle entrate: www.agenziaentrate.it

Ultimo aggiornamento: Giovedì Aprile 24, 2008 10:14

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