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In queste pagine vedremmo quali sono i lavori che rientrano e che possono godere dell' agevolazione del 55%. Gli interventi e gli importi detraibili sono diversi. Si parte da interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, agl interventi degli involucri negli edifici, installazione di pannelli solari termici e sostituzione di impianti di climatizzazione invernali.

SEZIONE: UTILITY - ARGOMENTO: DETRAZIONE DEL 55% - QUALI SONO GLI INTERVENTI AGEVOLABILI

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AVVERTENZE: gli argomenti trattati andranno approfonditi dagli interessati richiedendo informazioni, presso uffici ed enti competenti. Gli argomenti trattati dovranno essere considerati esclusivamente come prime informazioni. Le informazioni sottoriportate non potranno essere prese come valide per intraprendere qualsiasi genere di azione.

QUALI SONO GLI INTERVENTI AMMESSI ALLE AGEVOLAZIONI

(sezione aggiornata al 2013)

L' art. 1 comma 344 della legge n° 296/2006 (finanziaria 2007) prevede la detrazione del 55% per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che ottengono determinati indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale. I requisiti che gli immobili devono rispettare sono stati modificati a seguito delle variazioni contenute nel d.m. 11 marzo 2008 e li vediamo più sotto:

per l' anno 2007 i requisiti sono rispettati se con le modifiche apportate si consegue un indice di prestazione energetica per climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nelle tabelle dell' allegato C del decreto interministeriale del 19 febbraio 2007

per l' anno 2008 i requisiti sono rispettati se con le modifiche apportate si consegue un indice di prestazione energetica per climatizzazione invernale non superiore ai valori riportati nelle tabelle dell' allegato A del d.m. 11 marzo 2008 (cosi come modificato dal d.m. 26 gennaio 2010)

A partire dal 2010 i requisiti sono rispettati se con le modifiche apportate si consegue un indice di prestazione energetica per climatizzazione invernale inferiore ai valori riportati nelle tabelle dell' allegato A2 del d.m. 11 marzo 2008.

I parametri che stabiliscono il risparmio energetico sono calcolati in funzione della categoria in cui l' edificio è classificato (residenziale o altri edifici), della zona climatica in cui si trova e del rapporto di forma che lo stesso presenta. Il risparmio energetico primario deve essere sull' intero edificio e non su singole parti o unità di edifici esistenti. L' edificio per poter godere dell' agevolazione del 55% deve essere già dotato di un impianto di riscaldamento.

Con il decreto del 19 Febbraio 2007 e successivi decreti si sono individuati i vari interventi che possono usufruire delle agevolazioni relative al 55%. Si tratta dei seguenti interventi:

- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti

- interventi sugli involucri degli edifici

- installazione di pannelli solari termici (produzione di acqua calda)

- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

Di seguito vediamo un pò più nello specifico il significato delle voci appena elencate.

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI

Per interventi di riqualificazione energetica degli edifici si intendono appunto quegli interventi non meglio specificati che comunque portano ad un risultato concreto e nello specifico ad' una riduzione del consumo energetico dell' edificio oggetto di intervento. In poche parole gli interventi devono permettere di raggiungere un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del ministro per lo sviluppo economico dell' 11 Marzo 2008. I valori variano al variare della zona climatica presa in considerazione. Di seguito riporto le tabelle dei vari allegati ai quali bisogna attenersi per poter godere dell' agevolazione. Fino al 31/12/2009, quindi per lavori iniziati sino a questa data bisogna ripettare determinati parametri, mentre dal 1° gennaio 2010 ne sono entrati in vigore degli altri che sono più restrittivi ossia impongono che gli interventi di riqualificazione energetica contribuiscano ad un maggior risparmio energetico da parte del fabbricato oggetto di riqualificazione. Di seguito riporto le tabelle con i vari dati.

Le tabelle con i vari parametri da rispettare per ottenere l' agevolazione del 55% fanno distinzione tra edifici residenziali e altri edifici, quindi di seguito troverete le tabelle in base a questa distinzione.

L' importo massimo detraibile per gli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti equivale a 100.000 euro.

Valori applicabili per lavori iniziati entro il 31/12/2009

Edifici residenziali della classe E1(classificazione art. 3, DPR 412/93), esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme

Tabella 1 Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m2 anno

Rapporto di forma

dell'edificio

S/V

Zona climatica

 

A

B  

C

D

E

F

 

fino a 600

GG

a

601

GG

a

900

GG

a

901

GG

a

1400

GG

a

1401 GG

a

2100

GG

a

2101

GG

a

3000GG

oltre3000

GG

< o uguale0,2

8,5

8,5

12,8

12,8

21,3

21,3

34

34

46,8

46,8

 

> o uguale 0,9

36

36

48

48

68

68

88

88

116

116

 

Tutti gli altri edifici

Tabella 2 Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espresso in kWh/m3 anno

Rapporto di forma

dell'edificio

S/V

Zona climatica

 

A

B  

C

D

E

F

 

fino a 600

GG

a

601

GG

a

900

GG

a

901

GG

a

1400

GG

a

1401 GG

a

2100

GG

a

2101

GG

a

3000GG

oltre3000

GG

< o uguale0,2

2,0

2,0

3,6

3,6

6,0

6,0

9,6

9,6

12,7

12,7

 

> o uguale 0,9

8,2

8,2

12,8

12,8

17,3

17,3

22,5

22,5

31,0

31,00

 

Valori applicabili per lavori iniziati dopo il 01/01/2010

Edifici residenziali della classe E1(classificazione art. 3, DPR 412/93), esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme

Tabella 3 Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m2 anno

Rapporto di forma

dell'edificio

S/V

Zona climatica

 

A

B  

C

D

E

F

 

fino a 600

GG

a

601

GG

a

900

GG

a

901

GG

a

1400

GG

a

1401 GG

a

2100

GG

a

2101

GG

a

3000GG

oltre3000

GG

< o uguale0,2

7,7

7,7

11,5

11,5

19,2

19,2

27,5

27,5

37,9

37,9

 

> o uguale 0,9

32,4

32,4

43,2

43,2

61,2

61,2

71,3

71,3

94,0

94,0

 

Tutti gli altri edifici

Tabella 4 Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espresso in kWh/m3 anno

Rapporto di forma

dell'edificio

S/V

Zona climatica

 

A

B  

C

D

E

F

 

fino a 600

GG

a

601

GG

a

900

GG

a

901

GG

a

1400

GG

a

1401 GG

a

2100

GG

a

2101

GG

a

3000GG

oltre3000

GG

< o uguale0,2

1,8

1,8

3,2

3,2

5,4

5,4

7,7

7,7

10,3

10,3

 

> o uguale 0,9

7,4

7,4

11,5

11,5

15,6

15,6

18,3

18,3

25,1

25,1

 

Per questo genere di intervento come già detto più sopra non vengono precisati come e quali interventi debbano essere fatti sull' edificio. L' importante è raggiungere i valori previsti nelle tabelle soprariportate.

Rientrano negli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti la sostituzione o l' installazione di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche previste per gli altri interventi agevolati.

INTERVENTI SUGLI INVOLUCRI DEGLI EDIFICI

Per tali interventi il valore massimo per la detrazione del 55% è di 60.000 euro.

Si tratta di interventi su edifici esistenti riguardanti le strutture opache verticali (parete generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, che delimitano il volume dell' edificio riscaldato verso l' esterno o verso vani non riscaldati. Gli interventi devono rispettare i valori di Trasmittanza U (dispersione di calore) espressa in W/m2K, previsti dal decreto del mistro dello sviluppo economico dell' 11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto del 6 gennaio 2010. Anche in questo caso i valori da rispettare sono quelli alla data di inizio dei lavori. I valori variano al variare della zona climatica presa in considerazione. Gli infissi sono compresi anche di parti accessorie che contribuiscono all' abbassamento del consumo energetico (scuri o persiane, cassonetti incorporati nell' infisso). l' agevolazione massima arriva sino a 60.000 euro come già detto in precedenza.

Per avere diritto all' agevolazione è necessario che si verifichi la condizione che a lavori ultimati ci sia sempre un risparmio energetico. Non è possibile ad esempio avere l' agevolazione del 55% nel caso si sostituiscano infissi che già rispettano determinati valori di trasmittanza con altri che comunque non contribuiscano ad un ulteriore abbassamento del consumo energetico.

In poche parole è necessario che il nostro edificio a seguito degli interventi sull' involucro (coperture, pavimenti, infissi ecc.) abbia un miglioramento dal punto di vista della dispersione del calore ossia che ne disperda meno possibile con conseguente risparmio energetico. Anche in questo caso ci sono delle tabelle con i vari valori di trasmittanza a seconda della zona climatica. Per ottenere l' agevolazione del 55% è necessario rispettare tali valori. Ricordo che tali valori vanno rispettati al momento dell' inizio dei lavori.

Per quanto riguarda i valori relativi alla trasmittanza non si fa distinzione tra edifici, infatti per gli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti vi è distinzione tra edifici residenziali e non. In questo caso invece i valori di trasmittanza (ricordo che sigifica in poche parole il grado di dispersione del calore di un fabbricato) sono validi per tutte le tipologie di edifici.

Valori applicabili per lavori iniziati dal 01/01/2008 al 31/12/2009

Tabella 1. Valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l’involucro edilizio espressa in (W/m2K)

Zona climatica

Strutture opache verticali

Strutture opache orizzontali o inclinate

Finestre comprensive di infissi

 

coperture

pavimenti

A

0,62

0,38

0,65

4,6

B

0,48

0,38

0,49

3,0

C

0,40

0,38

0,42

2,6

D

0,36

0,32

0,36

2,4

E

0,34

0,30

0,33

2,2

F

0,33

0,29

0,32

2,0

Valori applicabili per lavori iniziati dal 01/01/2010 al 13/03/2010

Tabella 2. Valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l’involucro edilizio espressa in (W/m2K)

Zona climatica

Strutture opache verticali

Strutture opache orizzontali o inclinate

Finestre comprensive di infissi

 

coperture

pavimenti

A

0,56

0,34

0,59

3,9

B

0,43

0,34

0,44

2,6

C

0,36

0,34

0,38

2,1

D

0,30

0,28

0,30

2,0

E

0,28

0,24

0,27

1,6

F

0,27

0,23

0,26

1,4

Valori applicabili per lavori iniziati dal 14/03/2010 ad oggi

Tabella 2. Valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l’involucro edilizio espressa in (W/m2K)

Zona climatica

Strutture opache verticali

Strutture opache orizzontali o inclinate

Finestre comprensive di infissi

 

coperture

pavimenti

A

0,54

0,32

0,60

3,7

B

0,41

0,32

0,46

2,4

C

0,34

0,32

0,40

2,1

D

0,29

0,26

0,34

2,0

E

0,27

0,24

0,30

1,8

F

0,26

0,23

0,28

1,6

INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI

L' agevolazione massima fruibile è di 60.000 euro. Per installazione di pannelli solari intendo quelli per la produzione di acqua calda sanitaria per usi domestici, o industriali, riscaldamento dell' acqua di piscine, strutture sportive, ricoveri istituti scolastici, università ecc. In pratica possono accedere all' agevolazione del 55% tutte quelle strutture in cui è richiesta la produzione di acqua calda. Sono da escludersi agevolazioni per pannelli fotovoltaici che mirino alla produzione esclusiva di energia elettrica. Ai fini dell' asseverazione degli interventi è richiesto una garanzia minima ai vari componenti dell' impianto. Per i pannelli e i bollitori la garanzia deve essere almeno di cinque anni. Inoltre i pannelli devono essere conformi alle norme UNI 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un paese dell' unione europea e della Svizzera. Anche questi interventi devono essere realizzati su edifici esistenti e non su fabbricati in corso di costruzione.

Per le spese effettuate dal 1 gennaio 2008 per l' installazione di pannelli solari, non è più necessario presentare l' attestato di certificazione energetica (o qualificazione energetica)

Secondo quanto disposto dall' E.N.E.A. sono assimilabili ai pannelli solari i sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la sola produzione di acqua calda, pertanto per l' installazione di questi sistemi è prevista l' agevolazione. Se invece si installa un sistema termodinamico per la produzione sia di energia termica che elettrica si possono detrarre esclusivamente le spese per la parte concernente la produzione di energia termica.

In questo caso come specificato dalla circolare dell' agenzia delle entrate (risoluzione 12/E del 7 febbraio 2011 la quota di spesa detraibile si può determinare in misura di una percentuale in base al rapporto tra energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall' impianto termodinamico

INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

L' agevolazione massima per questi interventi è di 30.000 euro. Per questo genere di interventi si intendono quelli concernenti la sostittuzione, totale o parziale di impianti di climatizzazione invernali con altri impianti dotati di caldaie a condensazione. Ricordiamoci sempre che si parla di sostituzione e quindi di edifici dove gli impianti erano già esistenti.

Dal 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della legge n° 99 del 23 luglio 2009) non è più richiesta la presentazione dell' attestato di qualificazione energetica anche per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.

Faccio presente che qui si parla solamente di sostituzione e pertanto per godere dell' agevolazione è necessaria la condizione che in precedenza vi fosse già un impianto di climatizzazione nvernale. Per cui non è possibile godere dell' agevolazione del 55% per l' installazione di un nuovo impianto in locale sprovvisti di impianti di climatizzazione invernale. Tuttavia nel caso si voglia installare un nuovo impianto in locali privi di climatizzazione si può usfruire dell' agevolazione relativa alla riqualificazione energetica dell' edificio (vedi più sopra).

Dal 1° gennaio 2008 l' agevolazione è possibile anche per sostituzione di impianti riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia.

Se in uno stabile alcuni appartamenti hanno il riscaldamento ed altri ne sono sprovvisti la detrazione del 55% non può essere riconosciuta sulla spesa globale per l' installazione del nuovo impianto centralizzato (che riscalderà tutti gli appartamenti) in quanto come detto sopra questo tipo di agevolazione prevede la sostituzione di un imianto già esistente. Per il calcolo della spesa detraibile si utilizzerà un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali riferite a ciscun appartamento. (vedi circolare agenzia delle entrate del 23 aprile 2010 n° 21/E).

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Ultimo aggiornamento: Sabato Maggio 18, 2013 18:53


 

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