LEGGE
1 AGOSTO 2002, N° 166
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2002
–
Supplemento
Ordinario n. 158
PAGINA
N° 1
Art.
1.
(Disposizioni per l'aggiornamento del Piano generale
dei trasporti e per l'accesso al SIMPT)
1.
Per le finalita' indicate al comma 3 dell'articolo
10 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.
30, dando priorita' alle tematiche inerenti allo sviluppo
dell'intermodalita', del trasporto pubblico locale,
al miglioramento della logistica, e per incentivare
la liberalizzazione del mercato, e' autorizzata la
spesa di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004.
2.
E' facolta' del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti concedere a titolo oneroso alle societa'
private e a titolo gratuito agli uffici della pubblica
amministrazione, agli organi costituzionali e giurisdizionali,
alle associazioni ambientaliste individuate ai sensi
dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
e successive modificazioni, alle associazioni di utenti
e di consumatori di cui all'articolo 5 della legge
30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni,
alle associazioni di volontariato iscritte nei registri
di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991,
n. 266, e alle organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (ONLUS) l'accesso alle procedure elaborative,
agli strumenti di analisi dei risultati ed alla banca
dati del Sistema informativo per il monitoraggio e
la pianificazione dei trasporti (SIMPT) del Servizio
pianificazione e programmazione dell'ex Ministero
dei trasporti e della navigazione. Le modalita' ed
i corrispettivi per l'accesso da parte dei soggetti
di cui al presente comma sono definiti con apposito
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Per le finalita' di cui al presente comma,
e' istituito apposito capitolo nello stato di previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato. I corrispettivi
per l'accesso alle procedure elaborative, agli strumenti
di analisi dei risultati ed alla banca dati del SIMPT
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e destinati alle finalita' di cui al
presente articolo.
3.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
pari a 700.000 euro per ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004, si provvede, per i medesimi anni, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art.
2.
(Norme di accelerazione dei lavori pubblici e disposizioni
in materia di edilizia agevolata)
1.
I commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 9-bis del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni,
sono sostituiti dai seguenti:
"2. Le controversie relative ai progetti speciali
e alle altre opere di cui al comma 1, per le liti
pendenti al 31 dicembre 2001, possono essere definite
transattivamente su iniziativa d'ufficio ovvero su
istanza del creditore da presentare entro e non oltre
il 30 giugno 2002, nel limite del 25 per cento delle
pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione
monetaria, interessi, spese e onorari. Tale procedimento
e' altresi' applicato a tutti gli interventi per i
quali risultano iscritte esclusivamente riserve nella
contabilita' dei lavori. Qualora sulla controversia
sia intervenuto un lodo arbitrale o una decisione
giurisdizionale non definitiva, il limite per la definizione
transattiva e' elevabile ad un massimo del 50 per
cento dell'importo riconosciuto al netto di rivalutazione
monetaria e interessi. All'ammontare definito in sede
transattiva si applica un coefficiente di maggiorazione
forfettario pari al 5 per cento annuo comprensivo
di rivalutazione monetaria e di interessi.
2-bis. L'esame e la definizione delle domande avvengono
entro sei mesi dalla data di ricezione di ciascuna
istanza. Per la procedura d'ufficio lo stesso termine
decorre dalla data dell'avvio del procedimento. Nel
caso di accettazione della proposta l'Amministrazione
puo' ricorrere al parere dell'Avvocatura generale
dello Stato, che deve pronunciarsi nel termine di
sei mesi dalla richiesta, sullo schema di transazione
secondo le norme di contabilita' pubblica. In tal
caso il termine e' interrotto per il tempo occorrente
ad acquisire tale parere. Nel caso in cui l'Avvocatura
generale dello Stato non esprima il suo parere entro
sei mesi dalla data della richiesta da parte dell'Amministrazione
interessata, vale il principio del silenzio assenso.
L'Amministrazione provvede al pagamento degli importi
entro i due mesi successivi all'acquisizione del parere
dell'Avvocatura generale dello Stato.
3. La presentazione dell'istanza sospende fino al
30 novembre 2002 i termini relativi ai giudizi pendenti
anche in fase esecutiva. Tale procedimento si applica
altresi' ai progetti speciali ed alle opere previste
dalla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, individuati
all'articolo 2, comma 2, della legge 19 dicembre 1992,
n. 488, gia' trasferiti dal commissario ad acta ai
sensi dell'articolo 9 del presente decreto".
2.
Alla definizione degli atti di trasferimento delle
opere di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, provvede il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti con le procedure
di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, sulla base di autocertificazione
della rendicontazione della spesa finale approvata
dall'organo deliberante e sottoscritta dal rappresentante
legale dell'ente destinatario del trasferimento, per
importi non superiori a 103.000.000 di euro. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Ministro per gli affari regionali, sono
individuati i criteri e le modalita' di formazione
del campione di progetti non inferiore al 20 per cento
delle opere definite, da sottoporre a controllo ai
sensi della presente legge.
3.
Per le opere stradali di interesse intercomunale in
corso di realizzazione, ammesse al finanziamento ai
sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge
22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le funzioni
di esecuzione, manutenzione e gestione sono trasferite
alle regioni che subentrano nei rapporti giuridici
intercorsi, anche processuali, ai soggetti attuatori,
con vincolo di utilizzazione delle risorse al completamento
dei progetti originariamente approvati.
4.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, e' istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, senza oneri per il
bilancio dello Stato, un collegio di revisione per
la verifica dei rendiconti presentati dal commissario
ad acta nominato ai sensi degli articoli 9 e 9-bis
del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come
da ultimo modificato dal presente articolo. Il collegio
e' costituito da un magistrato della Corte dei conti
con qualifica non inferiore a consigliere che lo presiede,
da un dirigente generale del Ministero dell'economia
e delle finanze e da un dirigente generale del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. La verifica
dei rendiconti dovra' riguardare le attivita' del
commissario ad acta sotto l'aspetto dell'efficienza,
efficacia ed economicita' della gestione, nel rispetto
delle normative vigenti. Le delibere del collegio
sono atti definitivi. Nessun compenso o rimborso spese
e' previsto per i componenti del collegio.
5.
Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo
18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203, si applicano i limiti di costo di cui al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994,
nel caso in cui le gare di appalto per la realizzazione
dei lavori siano andate deserte per almeno due volte.
In tale ultimo caso si puo' procedere ad una eventuale
riduzione del numero degli alloggi da realizzare.
In alternativa, il concessionario del programma di
cui al predetto articolo 18 puo' contribuire con fondi
propri all'incremento del finanziamento statale, nei
limiti massimi di costo di cui al citato decreto del
Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, ai fini
della completa realizzazione dell'opera.
6.
Gli alloggi realizzati con il finanziamento privato
di cui al comma 5 possono essere ceduti agli enti
locali, agli istituti autonomi case popolari, comunque
denominati, o agli enti assimilati, competenti al
prezzo di costo di cui al citato decreto del Ministro
dei lavori pubblici 5 agosto 1994. In tal caso il
prezzo di cessione e' determinato dal costo di costruzione,
di cui al medesimo decreto, con esclusione di ogni
rivalutazione e del prezzo del terreno. Nel caso in
cui i predetti alloggi rimangano nella disponibilita'
del promotore, questi e' tenuto, per un periodo di
dodici anni, a destinarli alla locazione con le modalita'
di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre
1998, n. 431, in favore dei dipendenti pubblici impegnati
nella lotta alla criminalita'.
7.
La scadenza dei termini di centottanta giorni e di
centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo
11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge
30 aprile 1999, n. 136, gia' differita, da ultimo,
al 31 ottobre 2001 dall'articolo 145, comma 81, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' ulteriormente differita
a nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Il finanziamento degli interventi
cosi' attivati e' comunque subordinato alle disponibilita'
esistenti, alla data di ratifica da parte del comune
dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato
alla realizzazione del programma di cui all'articolo
18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203.
8.
I fondi previsti dall'articolo 22, comma 3, della
legge 11 marzo 1988, n. 67, destinati alla realizzazione
degli interventi di edilizia agevolata nell'ambito
del programma straordinario di edilizia residenziale
da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti
delle amministrazioni dello Stato impegnati nella
lotta alla criminalita' ai sensi dell'articolo 18
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203, sono utilizzati per le seguenti finalita' connesse
all'attuazione del citato programma:
a) copertura dei maggiori oneri, intervenuti nell'esecuzione
dei programmi di edilizia sovvenzionata, fino ad un
massimo del 10 per cento del costo di costruzione;
b) finanziamento dei programmi integrati utilmente
collocati in graduatoria nei limiti e secondo quanto
indicato nel comma 7;
c) finanziamento degli interventi nei limiti e secondo
quanto indicato nel comma 7.
9.
Per i lavori di rilevante interesse nazionale per
le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi
sociali di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, individuati con
i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
ivi previsti, la cui esecuzione non sia ancora iniziata
o proseguita, ovvero, se iniziata o proseguita, risulti
comunque sospesa alla data di entrata in vigore della
presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri
dispone, di norma, l'utilizzazione delle somme non
impiegate ai sensi di quanto disposto al comma 5 del
medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 67 del 1997,
revocando contestualmente la nomina dei relativi commissari
straordinari. Per tutti gli interventi ritenuti prioritari
il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
dispone la nomina di uno o piu' nuovi commissari straordinari,
cui spettera' l'assunzione di ogni determinazione,
anche di carattere contrattuale, ritenuta necessaria
e comunque utile per pervenire all'avvio ovvero alla
prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Le determinazioni
assunte dai commissari straordinari sono vincolanti
per le amministrazioni competenti. Gli oneri connessi
ai compensi da riconoscere ai commissari straordinari
sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli
interventi. Restano applicabili i commi 2, 3, 4, 4-bis
e 4-quater dell'articolo 13 del citato decreto-legge
n. 67 del 1997.
10.
Il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per
la emissione dei decreti definitivi, recanti la determinazione
dei contributi per l'edilizia agevolata di cui all'articolo
72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, all'articolo
9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, all'articolo
6 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n.
492, e agli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977,
n. 513, e' dimostrato dai singoli mutuatari attraverso
la presentazione della relativa autocertificazione
all'istituto mutuante. Il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e' autorizzato ad effettuare controlli
a campione, non inferiori al 20 per cento del totale
delle autocertificazioni, per verificare le dichiarazioni
contenute nelle autocertificazioni.
11.
Al comma 49 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, le parole: "Il commissario ad acta
previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 4 settembre
1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 novembre 1987, n. 452, con propria determinazione,
affida entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:
"Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
nomina un commissario ad acta che opera con i poteri
di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni,
e che, con propria determinazione, affida entro sei
mesi dalla data del decreto di nomina".
12.
Per il completamento delle procedure di spesa avviate
dai provveditorati regionali alle opere pubbliche
e dai magistrati per il Po di Parma ed alle acque
di Venezia, oltre che per la realizzazione di interventi
idraulici rimasti di competenza statale, ai sensi
dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 2, comma 3,
del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
assegna, con propri decreti, ai competenti provveditorati
regionali alle opere pubbliche, ai magistrati per
il Po di Parma ed alle acque di Venezia, i fondi occorrenti,
utilizzando, a tale fine, lo stanziamento degli appositi
capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio in conformita' alle
disposizioni di cui alla legge 17 agosto 1960, n.
908.
Art.
3.
(Disposizioni in materia di servitu)
1.
Le procedure impositive di servitu' previste dalle
leggi in materia di trasporti, telecomunicazioni,
acque, energia, relative a servizi di interesse pubblico,
si applicano anche per gli impianti che siano stati
eseguiti e utilizzati prima della data di entrata
in vigore della presente legge, fermo restando il
diritto dei proprietari delle aree interessate alle
relative indennita'.
2.
Ai fini di cui al comma 1, sono fatti salvi i diritti
acquisiti dagli aventi titolo fino all'imposizione
della servitu'.
3.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilita',
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327, l'autorita' espropriante puo'
procedere, ai sensi dell'articolo 43 del medesimo
testo unico, disponendo, con oneri di esproprio a
carico dei soggetti beneficiari, l'eventuale acquisizione
del diritto di servitu' al patrimonio di soggetti,
privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni
o licenze o che svolgano, anche in base alla legge,
servizi di interesse pubblico nei settori di cui al
comma 1. I soggetti di cui al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
1997, n. 318, sono autorita' esproprianti ai fini
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
Art.
4.
(Disposizioni in materia di occupazioni di urgenza)
1.
Le proroghe dei termini di scadenza delle occupazioni
di urgenza stabilite dall'articolo 5 della legge 29
luglio 1980, n. 385, dall'articolo 1, comma 5-bis,
del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º marzo 1985,
n. 42, dall'articolo 6 della legge 18 aprile 1984,
n. 80, dall'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio
1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 aprile 1986, n. 119, dall'articolo 14, comma
2, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n.
47, dall'articolo 1 del decreto-legge 20 novembre
1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 gennaio 1988, n. 12, dall'articolo 22 della
legge 20 maggio 1991, n. 158, coordinate tra loro
nelle scadenze, si intendono, con effetto retroattivo,
riferite anche ai procedimenti espropriativi in corso
alle scadenze previste dalle singole leggi e si intendono
efficaci anche in assenza di atti dichiarativi delle
amministrazioni pro cedenti.