LEGGE
1 AGOSTO 2002, N° 166
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2002
–
Supplemento
Ordinario n. 158
PAGINA
N° 2
Art.
5.
(Disposizioni in materia di espropriazione e di edilizia)
1.
All'articolo 58, comma 1, numero 62), del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita', di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, sono aggiunte, in fine, le parole: "limitatamente
alle norme riguardanti l'espropriazione".
2.
Le disposizioni del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 non
si applicano ai progetti per i quali, alla data di
entrata in vigore del medesimo decreto, sia intervenuta
la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita'
ed urgenza.
3.
Il termine di entrata in vigore del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2002.
4.
Entro il termine del 31 dicembre 2002, il Governo
e' delegato ad emanare uno o piu' decreti legislativi
volti ad introdurre nel citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 327
del 2001, senza oneri per il bilancio dello Stato,
le modifiche ed integrazioni necessarie ad assicurare
il coordinamento e l'adeguamento delle disposizioni
normative e regolamentari in esso contenute alla normativa
in materia di realizzazione delle infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici e di preminente
interesse nazionale di cui all'articolo 1, comma 1,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, nonche' a garantire
la massima rapidita' delle relative procedure e ad
agevolare le procedure di immissione nel possesso.
5.
All'articolo 59, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, dopo la lettera b), sono aggiunte le
seguenti:
"b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale
di rete ferroviaria italiana spa;
b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale
per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando
lo stesso ad effettuare prove di crash test per le
barriere metalliche".
Art.
6.
(Disposizioni relative al Registro italiano dighe)
1.
Nei trenta giorni successivi alla data di entrata
in vigore del provvedimento attuativo del Registro
italiano dighe (RID) di cui all'articolo 91 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni,
i concessionari delle dighe di cui all'articolo 1
del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n.
584, sono tenuti ad iscriversi al RID e a corrispondere
al medesimo un contributo annuo per le attivita' di
vigilanza e controllo svolte dallo stesso. Nel caso
in cui i soggetti concessionari di cui al primo periodo
non ottemperino nei termini prescritti all'obbligo
d'iscrizione al RID e al versamento del contributo,
nei loro confronti e' applicata una sanzione amministrativa
pari a cinque volte il contributo in questione. Se
non ottemperano alla iscrizione e contestualmente
al versamento del contributo e della sanzione, decadono
dalla concessione. Per le altre attivita' che il RID
e' tenuto ad espletare nelle fasi di progettazione
e costruzione delle predette dighe, e' stabilito altresi',
a carico dei richiedenti, un diritto di istruttoria.
2.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, si provvede alla disciplina dei criteri
di determinazione del contributo e del diritto previsti
al comma 1, nonche' delle modalita' di riscossione
degli stessi, nel rispetto del principio di copertura
dei costi sostenuti dal RID.
3.
Con il decreto di cui al comma 2, in sede di prima
applicazione della presente legge, l'ammontare del
contributo e del diritto di cui al comma 1 e' commisurato
in modo da assicurare la copertura delle spese di
funzionamento del RID nonche' una quota aggiuntiva
da destinare ad investimenti e potenziamento, nella
misura compresa tra il 50 e il 70 per cento dei costi
di funzionamento.
4.
Il presente articolo si applica anche ai soggetti
intestatari a qualunque titolo di condotte forzate
con dighe a monte.
Art.
7.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109. Ulteriori
disposizioni concernenti gli appalti e il Consiglio
superiore dei lavori pubblici)
1.
Nelle more della revisione della legge quadro sui
lavori pubblici, anche allo scopo di adeguare la stessa
alle modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione, alla legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Ambito oggettivo e soggettivo di
applicazione della legge). - 1. Ai sensi e per gli
effetti della presente legge e del regolamento di
cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori
pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma
2 del presente articolo, le attivita' di costruzione,
demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro
e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio
e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.
Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi
e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano
lavori accessori, si applicano le norme della presente
legge qualora i lavori assumano rilievo economico
superiore al 50 per cento.
2. Le norme della presente legge e del regolamento
di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici,
agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro
associazioni e consorzi nonche' agli altri organismi
di diritto pubblico;
b) ai concessionari di lavori e di servizi pubblici
e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158, e successive modificazioni, alle aziende
speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 114,
2 e 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, alle societa' di cui agli articoli
113, 113-bis, 115 e 116 del citato testo unico, alle
societa' con capitale pubblico, in misura anche non
prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attivita'
la produzione di beni o servizi non destinati ad essere
collocati sul mercato in regime di libera concorrenza;
ai predetti soggetti non si applicano gli articoli
7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33 della presente
legge;
c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di
cui all'allegato A del decreto legislativo 19 dicembre
1991, n. 406, nonche' ai lavori civili relativi ad
ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo
libero, edifici scolastici ed universitari, edifici
destinati a funzioni pubbliche amministrative, di
importo superiore a 1 milione di euro, per la cui
realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti
di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico,
in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato,
superi il 50 per cento dell'importo dei lavori; ai
predetti soggetti non si applicano gli articoli 7,
14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33 della presente
legge.
3. Ai concessionari di lavori pubblici si applicano
le sole disposizioni della presente legge in materia
di pubblicita' dei bandi di gara e termini per concorrere,
secondo quanto previsto per gli appalti a terzi dalla
direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993,
nonche' in materia di qualificazione degli esecutori
di lavori pubblici; per i lavori eseguiti direttamente
o tramite imprese collegate o controllate, individuate
ai sensi della citata direttiva 93/37/CEE, si applicano
le sole norme relative alla qualificazione degli esecutori
di lavori pubblici. Le amministrazioni aggiudicatrici
possono imporre ai concessionari di lavori pubblici,
con espressa previsione del contratto di concessione,
di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale
minima del 30 per cento del valore globale dei lavori
oggetto della concessione oppure possono invitare
i candidati concessionari a dichiarare nelle loro
offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale
dei lavori oggetto della concessione che essi intendono
affidare a terzi. Per la realizzazione delle opere
previste nelle convenzioni gia' assentite alla data
del 30 giugno 2002, ovvero rinnovate e prorogate ai
sensi della legislazione vigente, i concessionari
sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima
del 40 per cento dei lavori, applicando le disposizioni
della presente legge ad esclusione degli articoli
7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32, 33. E' fatto divieto
ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), di procedere
ad estensioni di lavori affidati in concessione al
di fuori delle ipotesi previste dalla citata direttiva
93/37/CEE previo aggiornamento degli atti convenzionali
sulla base di uno schema predisposto dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti. Di tale aggiornamento
deve essere data comunicazione al Parlamento.
4. I soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158, applicano le disposizioni della presente
legge per i lavori di cui all'articolo 8, comma 6,
del medesimo decreto legislativo e comunque per i
lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari.
Agli stessi soggetti non si applicano le disposizioni
del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, relative
all'esecuzione dei lavori, alla contabilita' dei lavori
e al collaudo dei lavori. Resta ferma l'applicazione
delle disposizioni legislative e regolamentari relative
ai collaudi di natura tecnica. Gli appalti di forniture
e servizi restano comunque regolati dal solo decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
5. Le disposizioni della presente legge non si applicano
agli interventi eseguiti direttamente dai privati
a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti
all'attivita' edilizia o conseguenti agli obblighi
di cui al quinto comma dell'articolo 28 della legge
17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni,
o di quanto agli interventi assimilabile; per le singole
opere d'importo superiore alla soglia comunitaria
i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse
nel rispetto delle procedure di gara previste dalla
citata direttiva 93/37/CEE.
6. Le disposizioni della presente legge, ad esclusione
dell'articolo 8, non si applicano ai contratti di
sponsorizzazione di cui all'articolo 119 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000, ed all'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, ovvero ai contratti a questi ultimi assimilabili,
aventi ad oggetto interventi di cui al comma 1, ivi
compresi gli interventi di restauro e manutenzione
di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela
di cui al Titolo I del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali,
di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490.
7. Ai sensi della presente legge si intendono:
a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo
con personalita' giuridica, istituito per soddisfare
specificatamente bisogni di interesse generale non
aventi carattere industriale o commerciale e la cui
attivita' sia finanziata in modo maggioritario dallo
Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento
e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici
o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la
cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti,
ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione
o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore
alla meta' da componenti designati dai medesimi soggetti;
b) per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento
dei lavori il ricorso a sistemi di appalto o di concessione;
c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di
cui al comma 2, lettera a);
d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti
di cui al comma 2, lettere b) e c).";
b)
all'articolo 3, comma 6, lettera l):
1) le parole: "ai sensi della legge 1º giugno
1939, n. 1089, e successive modificazioni" sono
sostituite dalle seguenti: "ai sensi del Titolo
I del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490";
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fatto
salvo quanto specificatamente previsto con riferimento
ai beni mobili ed alle superfici decorate di beni
architettonici";
c)
all'articolo 4, comma 17, primo periodo, le parole:
"150.000 Ecu" sono sostituite dalle seguenti:
"150.000 euro"; le parole: "quindici
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta
giorni"; le parole: "trenta giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";
al medesimo comma 17 dell'articolo 4, dopo il primo
periodo, e' inserito il seguente: "Per gli appalti
di importo inferiore a 500.000 euro non e' necessaria
la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento";
d)
all'articolo 8:
1) al comma 2, le parole: "150.000 Ecu"
sono sostituite dalle seguenti: "150.000 euro";
2) al comma 4, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) le modalita' e i criteri di autorizzazione
e di eventuale revoca nei confronti degli organismi
di attestazione, nonche' i requisiti soggettivi, organizzativi,
finanziari e tecnici che i predetti organismi devono
possedere";
3) al comma 4, la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
"g) le modalita' di verifica della qualificazione.
Fatto salvo quanto specificatamente previsto con riferimento
alla qualificazione relativa alla categoria dei lavori
di restauro e manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici sottoposte
alle disposizioni di tutela del citato testo unico
delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, ottenute antecedentemente
alla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 11-sexies ovvero nelle more dell'efficacia
dello stesso, la durata dell'efficacia della qualificazione
e' di cinque anni, con verifica entro il terzo anno
del mantenimento dei requisiti di ordine generale
nonche' dei requisiti di capacita' strutturale da
indicare nel regolamento. La verifica di mantenimento
sara' tariffata proporzionalmente alla tariffa di
attestazione in misura non superiore ai 3/5 della
stessa. La durata dell'efficacia della qualificazione
relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione
di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela
di cui al citato testo unico ottenuta antecedentemente
alla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 11-sexies ovvero nelle more dell'efficacia
dello stesso, e' di tre anni, fatta salva la verifica
in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale
e dei requisiti di ordine speciale individuati dal
suddetto regolamento";
4) al comma 11-sexies sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "E' facolta' dei soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, individuare, quale ulteriore requisito
dei soggetti esecutori dei lavori di cui al presente
comma, l'avvenuta esecuzione di lavori nello specifico
settore cui si riferisce l'intervento. Ai fini della
comprova del requisito relativo all'esecuzione di
lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento,
potranno essere utilizzati unicamente i lavori direttamente
ed effettivamente realizzati dal soggetto esecutore,
anche per effetto di cottimi e subaffidamenti.";
5) dopo il comma 11-sexies e' aggiunto il seguente:
"11-septies. Nel caso di forniture e servizi,
i lavori, ancorche' accessori e di rilievo economico
inferiore al 50 per cento, devono essere eseguiti
esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi del
presente articolo.";