LEGGE
1 AGOSTO 2002, N° 166
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2002
–
Supplemento
Ordinario n. 158
PAGINA
N° 3
e)
all'articolo 12:
1) al comma 5, l'ultimo periodo e' sostituito dal
seguente: "E' vietata la partecipazione a piu'
di un consorzio stabile";
2) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
"8-bis. Ai fini della partecipazione del consorzio
stabile alle gare per l'affidamento di lavori, la
somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da
ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara, e' incrementata
di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale
e' pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per
cento nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo
anno fino al compimento del quinquennio.
8-ter. Il consorzio stabile si qualifica sulla base
delle qualificazioni possedute dalle singole imprese
consorziate. La qualificazione e' acquisita con riferimento
ad una determinata categoria di opera generale o specializzata
per la classifica corrispondente alla somma di quelle
possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione
alla classifica di importo illimitato, e' in ogni
caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate
gia' possieda tale qualificazione ovvero che tra le
imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione
per classifica VII e almeno due con classifica V o
superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve
ne siano almeno tre con qualificazione per classifica
VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione
e costruzione, nonche' per la fruizione dei meccanismi
premiali di cui all'articolo 8, comma 4, lettera e),
e' in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti
siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate.
Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate
non coincida con una delle classifiche di cui all'articolo
3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, la qualificazione
e' acquisita nella classifica immediatamente inferiore
o in quella immediatamente superiore alla somma delle
classifiche possedute dalle imprese consorziate, a
seconda che tale somma si collochi rispettivamente
al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della
meta' dell'intervallo tra le due classifiche";
f)
all'articolo 13:
1) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"I lavori riconducibili alla categoria prevalente
ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti
anche da imprese riunite in associazione ai sensi
del comma 1.";
2) al comma 7, la parola: "ciascuna" e'
sostituita dalle seguenti: "una o piu'"
ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per
le medesime speciali categorie di lavori, che siano
indicate nel bando di gara, il subappalto, ove consentito,
non puo' essere artificiosamente suddiviso in piu'
contratti.";
g)
all'articolo 14:
1) al comma 1, dopo le parole: "L'attivita' di
realizzazione dei lavori di cui alla presente legge"
sono inserite le seguenti: "di singolo importo
superiore a 100.000 euro";
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il programma triennale deve prevedere un
ordine di priorita'. Nell'ambito di tale ordine sono
da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione,
di recupero del patrimonio esistente, di completamento
dei lavori gia' iniziati, i progetti esecutivi approvati,
nonche' gli interventi per i quali ricorra la possibilita'
di finanziamento con capitale privato maggioritario";
3) al comma 6, dopo le parole: "e' subordinata"
sono inserite le seguenti: ", per i lavori di
importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa
approvazione di uno studio di fattibilita' e, per
i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di
euro,";
4) al comma 7, le parole: "o un tronco di lavoro
a rete" sono soppresse;
h)
all'articolo 16:
1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Con riferimento ai lavori di restauro
e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate
di beni architettonici sottoposte alle disposizioni
di tutela di cui al testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali,
di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, il progetto preliminare dell'intervento deve
ricomprendere una scheda tecnica redatta e sottoscritta
da un soggetto con qualifica di restauratore di beni
culturali ai sensi della vigente normativa e finalizzata
alla puntuale individuazione delle caratteristiche
del bene vincolato e dell'intervento da realizzare.";
2) al comma 6, dopo le parole: "e momenti di
verifica" e' inserita la seguente: "tecnica";
i)
all'articolo 17:
1) al comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: ", ivi compresi, con riferimento
agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione
di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore
di beni culturali ai sensi della vigente normativa";
al medesimo comma 1, dopo la lettera g) e' aggiunta
la seguente:
"g-bis) da consorzi stabili di societa' di professionisti
di cui al comma 6, lettera a), e di societa' di ingegneria
di cui al comma 6, lettera b), anche in forma mista,
formati da non meno di tre consorziati che abbiano
operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura,
per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni,
e che abbiano deciso di operare in modo congiunto
secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 12.
E' vietata la partecipazione a piu' di un consorzio
stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per
l'affidamento di incarichi di progettazione e attivita'
tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato
globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato
da ciascuna societa' consorziata nel quinquennio o
nel decennio precedente e' incrementato secondo quanto
stabilito dall'articolo 12, comma 8-bis, della presente
legge; ai consorzi stabili di societa' di professionisti
e di societa' di ingegneria si applicano altresi'
le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto
articolo 12";
2) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso;
3) al comma 6, alla lettera a) sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: "di categoria cui ciascun
firmatario del progetto fa riferimento in forza della
iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale.
Detto contributo dovra' essere versato pro quota alle
rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari
e i regolamenti vigenti;" e alla lettera b),
secondo periodo, le parole: "di ciascun professionista
firmatario del progetto" sono sostituite dalle
seguenti: "di categoria cui ciascun firmatario
del progetto fa riferimento in forza della iscrizione
obbligatoria al relativo albo professionale. Detto
contributo dovra' essere versato pro quota alle rispettive
Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti
vigenti";
4) al comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"All'atto dell'affidamento dell'incarico deve
essere dimostrata la regolarita' contributiva del
soggetto affidatario";
5) i commi 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:
"10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione
di importo pari o superiore alla soglia di applicazione
della disciplina comunitaria in materia di appalti
pubblici di servizi, si applicano le disposizioni
di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157,
e successive modificazioni, ovvero, per i soggetti
tenuti all'applicazione del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, le
disposizioni ivi previste.
11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione
il cui importo stimato sia compreso tra 100.000 euro
e la soglia di applicazione della disciplina comunitaria
in materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento
disciplina le modalita' di aggiudicazione che le stazioni
appaltanti devono rispettare, in alternativa alla
procedura del pubblico incanto, in modo che sia assicurata
adeguata pubblicita' agli stessi e siano contemperati
i principi generali della trasparenza e del buon andamento
con l'esigenza di garantire la proporzionalita' tra
le modalita' procedurali e il corrispettivo dell'incarico.
12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione
ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato
sia inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti
per il tramite del responsabile del procedimento possono
procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma
1, lettere d), e), f) e g), di loro fiducia, previa
verifica dell'esperienza e della capacita' professionale
degli stessi e con motivazione della scelta in relazione
al progetto da affidare";
6) dopo il comma 12-bis e' inserito il seguente:
"12-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi
delle attivita' che possono essere espletate dai soggetti
di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto
delle tariffe previste per le categorie professionali
interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili
ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della
legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo
unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto
contrario e' nullo. Fino all'emanazione del decreto
continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto
del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.";
l)
all'articolo 19:
1) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) la progettazione esecutiva di cui all'articolo
16, comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di
cui all'articolo 2, comma 1, qualora:
1) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000
euro;
2) riguardino lavori la cui componente impiantistica
o tecnologica incida per piu' del 60 per cento del
valore dell'opera;
3) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi
archeologici;
4) riguardino lavori di importo pari o superiore a
10 milioni di euro";
2) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:
"1-ter. L'appaltatore che partecipa ad un appalto
integrato di cui al comma 1, lettera b), deve possedere
i requisiti progettuali previsti dal bando o deve
avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione
del progetto esecutivo individuato in sede di offerta
o eventualmente associato; il bando indica l'ammontare
delle spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo
a base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista,
in conformita' a quanto richiesto dalla normativa
in materia di gare di progettazione. L'ammontare delle
spese di progettazione non e' soggetto a ribasso d'asta.
L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti
alla necessita' di introdurre varianti in corso d'opera
a causa di carenze del progetto esecutivo. Ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 47, comma 1, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, nel caso di opere di particolare
pregio architettonico, il responsabile del procedimento
procede in contraddittorio con il progettista qualificato
alla realizzazione del progetto esecutivo a verificare
la conformita' con il progetto definitivo, al fine
di accertare l'unita' progettuale. Al contraddittorio
partecipa anche il progettista titolare dell'affidamento
del progetto definitivo, che si esprime in ordine
a tale conformita'.
1-quater. I lavori di restauro e manutenzione di beni
mobili e delle superfici decorate di beni architettonici
sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal
testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, non sono suscettibili di affidamento
congiuntamente ad altre lavorazioni afferenti ad altre
categorie di opere generali e speciali individuate
dal regolamento di cui all'articolo 3, commi 2 e 3,
e dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2.
L'affidamento dei lavori di restauro e manutenzione
di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici comprende, di regola, l'affidamento
dell'attivita' di progettazione successiva a livello
preliminare.
1-quinquies. Nel caso di affidamento dei lavori in
assicurazione di qualita', qualora la stazione appaltante
non abbia gia' adottato un proprio sistema di qualita',
e' fatto obbligo alla stessa di affidare, ad idonei
soggetti qualificati, secondo le procedure di cui
al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i servizi
di supporto al responsabile del procedimento ed al
direttore dei lavori, in modo da assicurare che anche
il funzionamento della stazione appaltante sia conforme
ai livelli di qualita' richiesti dall'appaltatore";
3) al comma 2, le parole: "Qualora nella gestione
siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati
o predeterminati" sono sostituite dalle seguenti:
"Qualora necessario"; le parole: ",
che comunque non puo' superare il 50 per cento dell'importo
totale dei lavori. Il prezzo puo' essere corrisposto
a collaudo effettuato in un'unica rata o in piu' rate
annuali, costanti o variabili" sono soppresse;
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A
titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono
cedere in proprieta' o diritto di godimento beni immobili
nella propria disponibilita', o allo scopo espropriati,
la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera
da affidare in concessione, nonche' beni immobili
che non assolvono piu' a funzioni di interesse pubblico,
gia' indicati nel programma di cui all'articolo 14,
ad esclusione degli immobili ricompresi nel patrimonio
da dismettere ai sensi del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora il soggetto
concedente disponga di progettazione definitiva o
esecutiva, l'oggetto della concessione, quanto alle
prestazioni progettuali, puo' essere circoscritto
alla revisione della progettazione e al suo completamento
da parte del concessionario";
4) al comma 2-bis, le parole: "La durata della
concessione non puo' essere superiore a trenta anni"
sono sostituite dalle seguenti: "L'amministrazione
aggiudicatrice, al fine di assicurare il perseguimento
dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti
del concessionario, puo' stabilire che la concessione
abbia una durata anche superiore a trenta anni, tenendo
conto del rendimento della concessione, della percentuale
del prezzo di cui al comma 2 sull'importo totale dei
lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle
condizioni del mercato";
5) dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:
"2-ter. Le amministrazioni aggiudicatrici possono
affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione
diretta della pubblica amministrazione, in quanto
funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione
che resti al concessionario l'alea economico-finanziaria
della gestione dell'opera.
2-quater. Il concessionario, ovvero la societa' di
progetto di cui all'articolo 37-quater, partecipano
alla conferenza di servizi finalizzata all'esame ed
alla approvazione dei progetti di loro competenza;
in ogni caso essi non hanno diritto di voto";
6) al comma 4, le parole: "in ogni caso"
sono sostituite dalle seguenti: "salvo il caso
di cui al comma 5,"; e le parole: "numero
1)" sono sostituite dalle seguenti: "numeri
1), 2) e 4)";
7) al comma 5, dopo le parole: "i contratti"
sono inserite le seguenti: "di cui al comma 1,
lettera a), di importo inferiore a 500.000 euro e
i contratti" e, dopo le parole: "scavi archeologici",
sono aggiunte le seguenti: "nonche' quelli relativi
alle opere in sotterraneo e quelli afferenti alle
opere di consolidamento dei terreni";
m)
all'articolo 20:
1) al comma 2, dopo le parole: "ponendo a base
di gara un progetto" sono inserite le seguenti:
"almeno di livello";
2) al comma 4, dopo le parole: "previo parere
del Consiglio superiore dei lavori pubblici"
sono inserite le seguenti: "per i lavori di importo
pari o superiore a 25.000.000 di euro";
n)
all'articolo 21:
1) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: "a
5 milioni di ECU" sono sostituite dalle seguenti:
"al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP";
e' soppresso il secondo periodo; dopo il terzo periodo
sono inseriti i seguenti: "Il bando o la lettera
di invito devono precisare le modalita' di presentazione
delle giustificazioni, nonche' indicare quelle eventualmente
necessarie per l'ammissibilita' delle offerte. Non
sono richieste giustificazioni per quegli elementi
i cui valori minimi sono rilevabili da dati ufficiali.
Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte
non sia sufficiente ad escludere l'incongruita' della
offerta, il concorrente e' chiamato ad integrare i
documenti giustificativi ed all'esclusione potra'
provvedersi solo all'esito della ulteriore verifica,
in contraddittorio";
2) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
"1-ter. L'aggiudicazione degli appalti mediante
pubblico incanto o licitazione privata puo' essere
effettuata con il criterio dell'offerta economicamente
piu' vantaggiosa, determinata in base agli elementi
di cui al comma 2, lettera a), nel caso di appalti
di importo superiore alla soglia comunitaria in cui,
per la prevalenza della componente tecnologica o per
la particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni
progettuali, si ritiene possibile che la progettazione
possa essere utilmente migliorata con integrazioni
tecniche proposte dall'appaltatore";
3) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
"8-bis. L'aggiudicazione dei lavori di restauro
e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate
di beni architettonici sottoposte alle disposizioni
di tutela previste dal testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali,
di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, il cui importo stimato sia inferiore a 5.000.000
di DSP, e' disposta secondo il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, assumendo quali elementi
obbligatori di valutazione il prezzo e l'apprezzamento
dei curricula in relazione alle caratteristiche dell'intervento
individuate nella scheda tecnica di cui all'articolo
16, comma 3-bis. In questa ipotesi, all'elemento prezzo
dovra' essere comunque attribuita una rilevanza prevalente
secondo criteri predeterminati";