LEGGE
1 AGOSTO 2002, N° 166
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2002
–
Supplemento
Ordinario n. 158
PAGINA
N° 4
o)
all'articolo 23, comma 1-ter, il quarto periodo e'
sostituito dai seguenti: "Ogni domanda deve indicare
gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate
le domande e deve essere corredata da una autocertificazione,
ai sensi della vigente normativa in materia, con la
quale il richiedente attesta il possesso delle qualifiche
e dei requisiti previsti dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34, di non trovarsi in nessuna delle cause
di esclusione dalle gare d'appalto e di non aver presentato
domanda in numero superiore a quanto previsto al secondo
periodo del presente comma. Le stazioni appaltanti
procedono a verifiche a campione sui soggetti concorrenti
e comunque sui soggetti aggiudicatari";
p)
all'articolo 24:
1) al comma 1, alla lettera a) e' premessa la seguente:
"0a) lavori di importo complessivo non superiore
a 100.000 euro";
2) al comma 1, lettera a), le parole: "non superiore
a 300.000 ECU" sono sostituite dalle seguenti:
"compreso tra oltre 100.000 euro e 300.000 euro";
alle lettere b) e c), la parola: "ECU" e'
sostituita dalla seguente: "euro";
3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. L'affidamento di appalti di cui al comma
1, lettera c), il cui importo stimato sia superiore
a 40.000 euro, avviene mediante gara informale sulla
base di quanto disposto dall'articolo 21, comma 8-bis,
alla quale devono essere invitati almeno quindici
concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti
qualificati ai sensi della presente legge per i lavori
oggetto dell'appalto. Per l'affidamento di appalti
di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato
sia inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti
possono procedere all'affidamento a soggetti, singoli
o raggruppati, di propria fiducia. In questo caso
comunque le stazioni appaltanti devono verificare
la sussistenza, in capo agli affidatari, dei requisiti
di cui alla presente legge e motivarne la scelta in
relazione alle prestazioni da affidare.";
4) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Con riferimento ai lavori di restauro
e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate
di beni architettonici sottoposte alle disposizioni
di tutela previste dal testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali,
di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, e' ammissibile l'affidamento a trattativa privata,
ad un soggetto esecutore di un appalto, di lavori
complementari, non figuranti nel progetto inizialmente
approvato o nell'affidamento precedentemente disposto,
che siano diventati necessari, a seguito di circostanza
non prevedibile, all'intervento nel suo complesso,
sempreche' tali lavori non possano essere tecnicamente
o economicamente separati dall'appalto principale
senza grave inconveniente per il soggetto aggiudicatario
oppure, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto
iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento.
L'importo dei lavori complementari non puo' complessivamente
superare il 50 per cento dell'appalto principale.";
q)
all'articolo 27, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Con riferimento agli interventi di restauro
e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate
di beni architettonici, sottoposte alle disposizioni
di tutela previste dal testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali,
di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, l'ufficio di direzione dei lavori del direttore
dei lavori deve comprendere tra gli assistenti con
funzioni di direttore operativo un soggetto con qualifica
di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa
vigente.";
r)
all'articolo 28, comma 4, sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: "Possono fare parte delle
commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo
componente, i funzionari amministrativi che abbiano
prestato servizio per almeno cinque anni in uffici
pubblici. E' abrogata ogni diversa disposizione, anche
di natura regolamentare";
s)
all'articolo 29:
1) al comma 1, lettera a), le parole: "superiore
a 5 milioni di ECU" sono sostituite dalle seguenti:
"pari o superiore al controvalore in euro di
5.000.000 di DSP"; alla lettera b), alla parola:
"superiore", sono premesse le parole: "pari
o" e la parola: "ECU" e' sostituita
dalla seguente: "euro"; alla lettera c)
la parola: "ECU" e' sostituita dalla seguente:
"euro";
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le spese relative alla pubblicita' devono
essere inserite nel quadro economico del progetto
tra le somme a disposizione dell'amministrazione,
che e' tenuta ad assicurare il rispetto delle disposizioni
di cui al presente articolo, tramite il responsabile
del procedimento di cui all'articolo 80, comma 10,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il quale, in
caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse,
dovra' effettuare a proprio carico le forme di pubblicita'
ivi disciplinate, senza alcuna possibilita' di rivalsa
sull'amministrazione";
t)
all'articolo 30:
1) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dai
seguenti: "In caso di aggiudicazione con ribasso
d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria
e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia
superiore al 20 per cento, l'aumento e' di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
20 per cento. La cauzione definitiva e' progressivamente
svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo
dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento
lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo
contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori
eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione
e' svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare
garantito; successivamente si procede allo svincolo
progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale
ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo
dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per
le entita' anzidetti, e' automatico, senza necessita'
di benestare del committente, con la sola condizione
della preventiva consegna all'istituto garante, da
parte dell'appaltatore o del concessionario, degli
stati d'avanzamento lavori o di analogo documento,
in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento
delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare
residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo
garantito, e' svincolato secondo la normativa vigente.
Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano
anche ai contratti in corso"; al terzo periodo,
dopo le parole: "La mancata costituzione della
garanzia" sono inserite le seguenti: "di
cui al primo periodo";
2) il comma 6 e' sostituito dai seguenti:
"6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento
dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare,
nei termini e con le modalita' stabiliti dal regolamento,
la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti
di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformita'
alla normativa vigente. Gli oneri derivanti dall'accertamento
della rispondenza agli elaborati progettuali sono
ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione
delle opere. Con apposito regolamento, adottato ai
sensi dell'articolo 3, il Governo regola le modalita'
di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti
criteri:
a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni
di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi
di controllo accreditati ai sensi della norma europea
UNI CEI EN 45004;
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni
di euro, la verifica puo' essere effettuata dagli
uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti
ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni
o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema
interno di controllo di qualita', ovvero da altri
soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal
regolamento;
c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica
del progetto deve essere munito di una polizza indennitaria
civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo
svolgimento dell'attivita' di propria competenza.
6-bis. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 6, la verifica puo' essere effettuata
dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o dagli
organismi di controllo di cui alla lettera a) del
medesimo comma. Gli incarichi di verifica di ammontare
inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati
a soggetti di fiducia della stazione appaltante.";
3) al comma 7-bis e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Il sistema, una volta istituito, e'
obbligatorio per tutti i contratti di cui all'articolo
19, comma 1, lettera b), di importo superiore a 75
milioni di euro";
u)
all'articolo 31-bis, il comma 1 e' sostituito dai
seguenti:
"1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti
di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), in
materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito
dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili,
l'importo economico dell'opera possa variare in misura
sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per
cento dell'importo contrattuale, il responsabile del
procedimento promuove la costituzione di apposita
commissione perche' formuli, acquisita la relazione
del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo
di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione
dell'ultima delle predette riserve, proposta motivata
di accordo bonario. In merito alla proposta si pronunciano,
nei successivi trenta giorni, l'appaltatore ed il
soggetto committente. Decorso tale termine e' in facolta'
dell'appaltatore avvalersi del disposto dell'articolo
32. La procedura per la definizione dell'accordo bonario
puo' essere reiterata per una sola volta. La costituzione
della commissione e' altresi' promossa dal responsabile
del procedimento, indipendentemente dall'importo economico
delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento
da parte dello stesso del certificato di collaudo
o di regolare esecuzione di cui all'articolo 28. Nell'occasione
la proposta motivata della commissione e' formulata
entro novanta giorni dal predetto ricevimento.
1-bis. La commissione di cui al comma 1 e' formata
da tre componenti in possesso di specifica idoneita',
designati, rispettivamente, il primo dal responsabile
del procedimento, il secondo dall'impresa appaltatrice
o concessionaria ed il terzo, di comune accordo, dai
componenti gia' designati contestualmente all'accettazione
congiunta del relativo incarico. In caso di mancato
accordo, alla nomina del terzo componente provvede
su istanza della parte piu' diligente, per le opere
di competenza delle amministrazioni statali e degli
enti pubblici nazionali e dei loro concessionari,
il presidente del tribunale del luogo dove e' stato
stipulato il contratto. Qualora l'impresa non provveda
alla designazione del componente di sua elezione nel
termine di trenta giorni dalla richiesta del responsabile
del procedimento, questi provvede a formulare direttamente
la proposta motivata di accordo bonario, acquisita
la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito,
dell'organo di collaudo. Gli oneri connessi ai compensi
da ri conoscere ai commissari sono posti a carico
dei fondi stanziati per i singoli interventi.
1-ter. L'accordo bonario, definito con le modalita'
di cui ai commi 1 e 1-bis ed accettato dall'appaltatore,
ha natura transattiva. Le parti hanno facolta' di
conferire alla commissione il potere di assumere decisioni
vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse,
l'accordo bonario risolutivo delle riserve.
1-quater. Le disposizioni dei commi da 1 a 1-ter non
si applicano ai lavori per i quali l'individuazione
del soggetto affidatario sia gia' intervenuta alla
data di entrata in vigore della presente disposizione;
per gli appalti di importo inferiore a 10 milioni
di euro, la costituzione della commissione e' facoltativa
ed il responsabile del procedimento puo' essere componente
della commissione stessa.";
v)
all'articolo 32:
1) al comma 2, sono premesse le parole: "Per
i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
a), della presente legge,";
2) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Sono fatte salve le disposizioni che prevedono
la costituzione di collegi arbitrali in difformita'
alla normativa abrogata, contenute nelle clausole
di contratti o capitolati d'appalto gia' stipulati
alla data di entrata in vigore del regolamento, a
condizione che i collegi arbitrali medesimi non risultino
gia' costituiti alla data di entrata in vigore della
presente disposizione";
3) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che,
in contrasto con i precedenti commi, prevedono limitazioni
ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia
dei lavori pubblici come definita all'articolo 2";
z)
all'articolo 33, comma 1, dopo le parole: "destinate
ad attivita'" sono inserite le seguenti: "della
Banca d'Italia,";